Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1252 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Casa di Cura Privata Di Lorenzo s.r.l. ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la delibera n. 263 in data 11.5.2004 con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n.01 di Avezzano -Sulmona, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per l’anno in corso, ha disposto in relazione ai tetti di spesa sanitaria per l’anno 2004: a) che il budget per l’anno 2004 non dovrà superare quello già fissato per il 2003; b) di liquidare le case di Cura per i ricoveri dei residenti regionali con acconti mensili pari all’80% del budget 2003 ed alla fine esercizio il saldo entro 30 giorni dalle verifiche amministrative sanitarie, per i ricoveri di residenti extraregione con acconti mensili pari al 30% dell’attività prodotta ed il saldo a verifica regionale della mobilità.

A sostegno del ricorso ha lamentato la violazione dell’art.2 comma 8 L. 549/1995 e delle regole sulla contrattazione nonché la illegittima retroattività del provvedimento, con lesione del principio di certezza del corrispettivo in relazione alle prestazioni rese dagli operatori e lesione del diritto alla integrale retribuzione delle prestazioni rese nell’anno 2004; disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private.

Il Tar,con sentenza resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso per essere stato leso il diritto della ricorrente struttura ad erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Ha proposto appello la Azienda Unità sanitaria Locale n.1. Premesso che parte ricorrente avrebbe espressamente accettato quanto concordato durante l’incontro – di cui è verbale in atti, mai contestato – del 19.4.2004, deduce la tardività del ricorso nonché la mancanza di interesse ad agire. Inoltre, assume l’erroneità della sentenza secondo cui il provvedimento sarebbe lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per cui è accreditata, essendo per converso questa tenuta ad osservare i tetti di spesa annuali fissati anche per le strutture pubbliche in base all’art. 32, c. 8 L.449/97.Il Direttore della ASL avrebbe pertanto correttamente esercitato i poteri riconosciutigli dall’art. 17 c. 2 L.R. 30.7.1999 n. 20 individuando il limite massimo delle prestazioni erogabili dai presidi accreditati mentre a voler seguire la tesi del TAR si giungerebbe ad autorizzare una spesa senza controllo. Quanto all’irretroattività, parte ricorrente al più avrebbe potuto chiedere il pagamento delle prestazioni erogate fino all’emanazione del provvedimento, salvo conguaglio.

Si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 230 in data 2 luglio 2010, la Sezione ha chiesto alla ASL documentati chiarimenti circa la sopravvenienza dell’atto di programmazione regionale dei tetti di spesa per l’anno 2004.

Con nota 5 agosto 2010, l’amministrazione ha inviato la deliberazione di Giunta Regionale n. 755/C del 30.8.2004 oltre ai verbali di incontro con le strutture private erogatrici.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta la censura con cui si lamenta la mancata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, considerato che la lesione dell’interesse della struttura sanitaria non può che ricollegarsi all’emanazione del provvedimento di fissazione del tetto di spesa non potendo risalire ad accordi precedenti inerenti alla fase istruttoria.

Nel merito, fondato è il motivo con cui l’Azienda fa valere l’erroneità della sentenza per avere riconosciuto il provvedimento impugnato, in quanto rapportato al tetto di spesa relativo all’anno precedente (2003), lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Come noto, con l’art. 32, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni individuano preventivamente, in attuazione della programmazione sanitaria, per ciascuna istituzione sanitaria o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali di prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23.12.1996, n. 662.A ciò segue una fase di contrattazione, ai sensi dell’art. 8 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, tra le asl e le strutture private accreditate o le loro associazioni rappresentative, con cui vengono fissati i volumi massimi di prestazioni erogabili a livello territoriale ed il corrispettivo preventivato.

Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per la fissazione dei tetti per il 2004, è intervenuta la deliberazione con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale ha fissato provvisoriamente i tetti di spesa per il medesimo anno. Esso risponde all’esigenza di far fronte ad un sistema di fissazione dei tetti di spesa che richiede tempi non comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla legge (Cons. St. Ad. Pl. n. 8 del 2006), fisiologicamente sopravvenendo solo in epoca successiva all’inizio dell’erogazione del servizio, consentendo comunque all’operatore di effettuare scelte su una previsione vagliata dall’autorità (Cons. St. Sez. V, 23.3.2009, n. 1758).

La circostanza che, in attesa della fissazione definitiva regionale, la ASL abbia fissato il tetto in relazione al volume dell’anno precedente, non lede l’interesse della struttura sanitaria, come nascente dall’accreditamento.

Invero, come chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 26.5.2005, n.200), anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall’art. 32 della l n. 449 del 1997.

Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento della spesa pubblica.

Non può quindi aderirsi alla statuizione del Tar secondo cui sussisterebbe un diritto intangibile della struttura ad ottenere il rimborso di tutte le prestazioni per cui è accreditata quando queste superino il volume fissato sulla base del corretto esercizio del potere di programmazione regionale e di contrattazione a livello territoriale.

Nella specie, la deliberazione impugnata – seguita a distanza di tra mesi dall’atto di programmazione regionale in data 30 agosto 2004 n. 755/C, che ha rideterminato il tetto con una maggiorazione del 10% per aumenti tariffari rispetto all’anno precedente e dai relativi contratti – è stata adottata nel corretto esercizio del potere di programmazione sanitaria in via provvisoria, nell’interesse stesso delle strutture sanitarie private a programmare dall’inizio dell’esercizio finanziario la propria organizzazione, sulla base di una precisa direttiva (nota 31.3.2004 prot. 139) regionale ed all’esito di una fase di confronto con le strutture sanitarie (verbale di incontro 19 aprile 2004) con l’osservanza delle garanzie procedimentali.

L’appello va, pertanto accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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