Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 9063 Distanze legali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 23 giugno 1992 la Immobiliare Castello s.a.s. di C.C., proprietaria di un terreno in Sorrento, conveniva davanti al Tribunale di Napoli C.A., comproprietario di un fondo soprastante, chiedendo l’accoglimento delle seguenti domande:

a) accertare e dichiarare che la strada costruita da esso C. nei pressi del confine e sul muro di contenimento della proprietà attrice è illegittima, perchè realizzata in dispregio delle norme che regolano le distanze tra fondi finitimi, ordinandone conseguentemente, la sua eliminazione, o, quanto meno, l’arretramento a distanza legale dal muro di confine della proprietà sottostante dello istante;

b)accertare e dichiarare i danni che, con la costruzione della strada, la sua cattiva conformazione e pendenza, la pessima canalizzazione delle acque pluviali e la mancata manutenzione sono stati causati al muro sottostante e di confine nonchè all’intera proprietà della società attrice e per l’effetto condannare il medesimo C. al risarcimento dei danni.

In seguito il contraddittorio veniva integrato nei confronti di R.A., moglie di C.A. e comproprietaria del fondo nel quale si trovava la strada all’origine della controversia.

I convenuti resistevano alla domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Torre Annunziata, al quale la causa era stata rimessa a seguito della sua istituzione, con sentenza del 1 agosto 2001.

Contro tale decisione proponeva appello, a seguito di mutamento di denominazione della società attrice la Immobiliare Castello s.a.s. di C.E..

Con sentenza in data 26 maggio 2006 la Corte di appello di Napoli, sulla premessa che dalla C.T.U. era emerso che i danni al muro di contenimento lamentati dalla società attrice erano stati causati dal transito di automezzi sulla strada di proprietà di convenuti, in quanto il loro peso aveva costituito il sovraccarico in aggiunta al carico esistente del terrapieno, che aveva incrementato la spinta orizzontale, condannava i convenuti ad arretrare la strada ad una distanza non inferiore a tre metri dal muro di confine della proprietà della società appellante, liquidando inoltre in favore di quest’ultima i danni.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria, C.A. e R.A..
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che nella specie sussistesse una violazione delle norme delle distanze non avendo essi realizzato un terrapieno artificiale e non potendosi considerare costruzione la strada all’origine della controversia.

La prima doglianza è inammissibile per difetto di interesse, non avendo la Corte di appello di Napoli ipotizzato la costruzione di un terrapieno.

La seconda doglianza è fondata, mancando nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione in ordine alla identificazione della strada con una costruzione soggetta a distanze legali, il che sarebbe stato necessario se si considera che nella specie non era stato realizzato alcun "volume".

Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici abbiano ritenuto che non vi erano elementi per ritenere fondata la tesi secondo la quale la strada era stata realizzata in epoca precedente a quella presa in considerazione.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non venendo, da un lato, dedotto che nella specie era stato acquisita una servitù relativa al mancato rispetto delle distanze legali (nell’ottica della sentenza impugnata) e dall’altro essendo stata la condanna degli attuali ricorrenti al risarcimento dei danni ricollegata all’uso abnorme della strada da parte degli stessi.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che la causa dei danni lamentati dalla società attrice è stata individuata dalla sentenza impugnata rifacendosi a semplici ipotesi formulate dal C.T.U. La doglianza è infondata, in quanto, come risulta dalla stessa trascrizione della relazione, il C.T.U. si era basato su fatti e non su ipotesi.

In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione; in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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