Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1251 Carriera inquadramento Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Assume la Regione Abruzzo, odierna appellante, che la sentenza del Tar Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, negando l’inquadramento del ricorrente nella VIII° qualifica, ma riconoscendo le mansioni superiori espletate dal medesimo dal 1°.6.1990 al 20.11.1994, con attribuzione del trattamento retributivo differenziale tra la VI° e la VII° qualifica funzionale, con interessi e rivalutazione monetaria, sarebbe erronea in quanto assunta in violazione dell’art. 13 della legge regionale Abruzzo n.11 del 1980 che fa espresso divieto di conferimento di mansioni superiori sancendo che tutti i provvedimenti emessi in deroga a tale divieto devono intendersi nulli.

Né sarebbe invocabile nel caso di specie l’art. 2126 cc il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità del titolo invalido riguarda fattispecie del tutto diversa ovvero il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto o di un atto nullo o annullato sicchè esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità alle leggi ed ai regolamenti e per di più divenuti inoppugnabili.

Sotto altro profilo rileva la appellante che nel caso in esame mancano veri e propri atti formali di conferimento al ricorrente di mansioni superiori non esistendo alcun provvedimento formale di direzione della V.O. Nefrologia e Dialisi che nel periodo considerato, 1°.6.19902011.11.1994, è stato caratterizzato dalla vacanza nella titolarità e da molteplici avvicendamenti nella dirigenza.

Si è costituito nel giudizio il signor Crisci chiedendo il rigetto dell’appello ed, in via incidentale, la riforma della sentenza del Tar nella parte in cui ha respinto il riconoscimento della VIII° qualifica funzionale.

All’udienza di trattazione del 21 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Va premesso, che il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale soggetto a termine decadenziale di impugnazione; con l’effetto che non si ammette un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica né, tantomeno, come richiesto dal ricorrente, può trovare ingresso un’azione di accertamento di qualifica superiore per superiori mansioni di fatto svolte in quanto il dipendente è titolare, a fronte della potestà organizzatoria della p.a., di una mera posizione di interesse legittimo (Cfr. da ultimo Consiglio Stato, sez. V, 24 settembre 2010, n. 7104).

Tali principi sono stati correttamente richiamati dalla sentenza appellata che, con riferimento alla attribuzione della qualifica superiore, ha rilevato che "…non è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’amministrazione" ed inoltre "La richiesta di un nuovo inquadramento (dell’VIII° qualifica dalla VI°) non puo" pertanto, trovare accoglimento, stante l’assoluta irrilevanza sul piano giuridico, delle mansioni di fatto superiori" (pag. 3 della sentenza appellata).

Conclusivamente l’appello incidentale del signor Crisci diretto all’accertamento del diritto e riconoscimento di una superiore qualifica al di là della impugnativa dell’atto autoritativo di inquadramento deve essere respinto.

3. Sul riconoscimento economico delle funzioni superiori, oggetto dell’appello della Regione Abruzzo, devono essere richiamate le note conclusioni cui è pervenuta la Adunanza Plenaria (n. 22/1999) in base alle quali tale riconoscimento non trova base normativa in alcuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento; non nell’art. 2126 Cod.civ., che concerne solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato; né nell’applicazione diretta dell’art. 36 Cost., la cui incondizionata applicazione al pubblico impiego resta impedita dalle contrastanti previsioni degli artt. 97 e 98 Cost.; né nell’art. 2041 Cod.civ., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa (cfr., fra le tante, anche VI Sez., 22.1.2001, n. 177; VI, 22.1.2001, n. 5958).

Solo a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 D.Lgs. n. 29/1993 e la cui portata, non interpretativa bensì di valenza per il futuro, è stata ribadita da Adunanza Plenaria 24 marzo 2006 n. 3, le dette differenze retributive sono riconoscibili, ma non per il periodo pregresso per il quale trova applicazione il principio della assoluta irrilevanza oltre che ai fini giuridici anche a quelli economici dello svolgimento delle mansioni medesime.

4. Si aggiunga poi che la normativa regionale in materia e segnatamente l’art. 13 della legge regionale n.11 del 1980 esclude categoricamente il conferimento ed assunzione di mansioni superiori disponendo la nullità dei relativi atti. La stessa Corte Costituzionale ha sul punto ribadito che solo il legislatore puo" discrezionalmente individuare i presupposti in presenza dei quali possono avere rilievo le mansioni superiori svolte dai pubblici dipendenti quando vi sono peculiari situazioni giustificatrici e salva la necessità di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione (Corte Cost. 20.7.1994 n.313).

In ogni caso nella fattispecie relativa al signor Crisci mancano veri atti formali di conferimento di mansioni superiori mentre i vari ordini di servizio richiamati dall’appellante prevedono per lo piu" l’attribuzione di singoli compiti ed attività specifiche spesso in collaborazione con altri dipendenti di VIII° livello, senza che vi sia stato affidamento dell’intera funzione superiore. Pertanto la pur dettagliata descrizione delle mansioni di fatto svolte non appare convincente in ordine all’espletamento di funzioni superiori e comunque è da escludere ogni retribuibilità in relazione alla assenza di una norma che ne consenta il riconoscimento.

Per le esposte considerazioni, respinto l’appello incidentale proposto dal signor Crisci, il ricorso in appello della Regione Abruzzo va accolto, la sentenza del Tar va riformata, il ricorso in primo grado respinto.

5. Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello incidentale proposto dal signor Crisci, accoglie l’appello della Regione Abruzzo e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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