Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1250 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, assunto a tempo determinato come operaio N.U. presso il Comune di La Spezia, ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune n. 1204 del 21 ottobre 1993, con cui è stata decisa la sua esclusione dalla proroga del progetto per cui era utilizzato a causa della scarsa produttività ed assenza dal servizio, lamentando eccesso di potere, difetto di motivazione e contraddittorietà del provvedimento.

Il Tar Liguria ha dichiarato irricevibile il ricorso, facendo decorrere il termine per l’impugnazione dalla consegna dell’atto all’interessato o, al più, dalla piena conoscenza coincidente con la data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 28.10.1993.

Propone appello l’interessato, sostenendo che solo a far data dall’invio della delibera allo studio del suo avvocato, il 7.2.1994, poteva considerarsi perfezionata la conoscenza dell’atto con conseguente erroneità della decisione in rito. In ogni caso vi sarebbero i presupposti per la concessione dell’errore scusabile e la rimessione in termini.

Nel merito, si riporta alle doglianze già avanzate in primo grado sostenendo che le assenze sarebbero state giustificate da malattia e che lo scarso rendimento sarebbe smentito dalle dichiarazioni degli utenti di zona del servizio.

In prossimità dell’udienza di discussione, l’appellante ha depositato memoria difensiva.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appellante censura la sentenza di primo grado per aver dichiarato l’irricevibilità del suo ricorso a causa della intempestiva impugnazione, sostenendo che il termine decorrerebbe solo dalla trasmissione della integrale delibera allo studio del proprio legale.

In merito, va ribadito il generale principio per cui la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, n. 292).

Nella specie, la comunicazione della mancata proroga, firmata dall’interessato, è, tra l’altro, seguita a quella del 7.10.1993, parimenti sottoscritta per ricevuta dal ricorrente, in cui è stato dato conto dei motivi per i quali era stato emesso il parere contrario alla permanenza in servizio.

E’ pertanto da escludersi che la comunicazione di mancata proroga possa considerarsi mera notizia del dispositivo sfavorevole essendo l’interessato pienamente al corrente di tutti i motivi per i quali l’atto era stato emanato e messo in grado di valutare se impugnarlo o meno.

Nessuna prova è stata peraltro fornita in ordine alla circostanza, esposta nella memoria da ultimo depositata, che il ricorrente sia analfabeta, essendo state di contro acquisite agli atti del giudizio le giustificazioni manoscritte alle precedenti contestazioni.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per accogliere la richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile e disporre la rimessione in termini.

Può quindi al riguardo concludersi che la piena conoscenza del provvedimento sia effettivamente avvenuta mediante la consegna della comunicazione datata 26 ottobre 2003 o, al più, al momento della cessazione del servizio il successivo 28 ottobre, termine rispetto al quale il ricorso, notificato il 30 marzo 1994, è da considerarsi effettivamente intempestivo e, quindi, irricevibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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