Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 28-02-2011, n. 7581 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Roma ha disposto la consegna del cittadino bosniaco H.N. alias (OMISSIS) all’autorità giudiziaria francese, in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso il 24.11.2010 dal Tribunale di Grande istanza di Parigi, per i reati di associazione per delinquere in previsione della commissione di furti in banda organizzata, ricettazione in banda organizzata, tratta di esseri umani in banda organizzata nei confronti di soggetti minorenni con utilizzo di torture ed atti barbarici, stupro e induzione alla prostituzione, per fatti/reati commessi a (OMISSIS).

2. Nell’interesse dell’ H.N. alias (OMISSIS) ricorrono per cassazione, con due distinti atti, i difensori fiduciari avv. Ciotti e avv. Mercurelli.

2.1 Con unico articolato motivo l’avv. Ciotti deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p) e vizi di motivazione, perchè:

– il riferimento al fondamento probatorio delle accuse sarebbe basato su mere congetture, nè le intercettazioni nè le dichiarazioni richiamate nel mae essendo state acquisite al fascicolo;

– essendo il ricorrente dimorante in Italia da tempo, l’eventuale reato associativo non avrebbe che potuto consumarsi in Italia e del resto la stessa autorità richiedente avrebbe fatto riferimento alla città di Roma.

2.2 L’avv. Mercurelli propone tre motivi;

– violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente, perchè i dati identificativi risultanti dal documento di identità italiano, la cui genuinità non sarebbe stata contestata, sarebbero del tutto diversi da quelli indicati dall’autorità francese;

– violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), perchè la contestazione associativa e quella per i reati di cui agli artt. 609 e 609 bis c.p. farebbero esplicito riferimento al territorio nazionale ed in particolare a Roma, dove il ricorrente si sarebbe trasferito dal 2008 pur risultando permanente la consumazione dei reati per cui procede l’autorità giudiziaria francese; nè dagli atti risulterebbe confermato l’assunto della Corte distrettuale di una limitazione della richiesta di consegna per soli fatti consumati nella giurisdizione francese;

– violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. E, perchè la Corte d’appello non si sarebbe "interrogata su esistenza e qualità dei limiti della custodia cautelare nell’ordinamento francese". 3. I ricorsi sono infondati.

Il motivo relativo all’inadeguata indicazione del materiale probatorio (avv. Ciotti) è manifestamente infondato, perchè la Corte distrettuale ha già evidenziato che dal mandato di arresto Europeo e dalla scheda di relazione inviata dall’autorità giudiziaria emittente sono indicati specificamente i mezzi di prova che hanno costituito oggetto dell’autonomo apprezzamento di merito, spettante solo all’autorità giudiziaria straniera.

Il primo motivo del ricorso dell’avv. Mercurelli è infondato.

L’esito dei rilievi di polizia acquisito dalla Corte attesta che già in due occasioni la medesima persona fisica oggi ricorrente aveva fornito proprio le generalità con le quali viene richiesto dall’autorità giudiziaria straniera (29.1.2002, 5.2.2001).

Il secondo motivo del ricorso dell’avv. Mercurelli è del tutto generico.

3.1 Il motivo relativo alla causa di rifiuto della consegna (comune ai due ricorsi) è infondato.

3.1.1 L’art. 18, lett. p) prevede che la consegna sia rifiutata se il mandato d’arresto Europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio. L’art. 6 c.p., comma 2 italiano prevede che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi intervenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

La Corte distrettuale ha rilevato che dal mandato di arresto Europeo e dalla relazione "si evince che l’autorità giudiziaria francese procede solo per una pluralità di reati commessi in Francia ed in particolare a Parigi", mentre l’accenno a Roma e Barcellona ha la sola funzione di "sottolineare le notevoli dimensioni territoriali dell’organizzazione criminosa, con propaggini anche in Paesi Europei diversi dalla Francia".

Sul punto i ricorrenti rivolgono contestazione generica, richiamando sostanzialmente solo il fatto della riferita dimora del richiesto in Italia e, da essa, facendo conseguire in termini di astratto corollario logico l’operare effettivo di quella stessa associazione a delinquere anche nel nostro Stato, negli esatti termini che caratterizzano la contestazione specifica in Francia. Ma, appunto, la Corte d’appello ha osservato che l’autorità giudiziaria francese ha svolto e svolge indagini esclusivamente per fatti consumati nel territorio francese: va sul punto rilevato che effettivamente la documentazione francese fa specifico e solo riferimento ai borseggi organizzati nella metropolitana parigina, da minorenni sfruttate e costrette. Contestualmente la Corte territoriale ha precisato che le fonti di prova acquisite si riferiscono solo al contesto di tali specifici reati, e che, allo stato, l’esistenza effettiva della stessa associazione ed il suo operare organico anche in Italia, in riferimento a fatti specifici, sono del tutto ipotetici e neppure oggetto del procedimento penale nel quale è stato emesso il mae per cui è stata deliberata la decisione impugnata.

In altri termini, mancano le condizioni di fatto per affermare che una parte della condotta per cui specificamente, e solo, si procede all’estero, precisata in sufficienti estremi oggettivi e con riferimento a fonti specifiche di prova, idonea a fondare una delineata notizia di reato che consenta l’immediato esercizio dell’azione penale in Italia (posto che sicuramente non è riferita pendenza pertinente alcuna) si sia verificata in Italia, con ciò difettando l’unica condizione che consentirebbe all’autorità giudiziaria nazionale di procedere esattamente per il reato per il quale procede l’autorità giudiziaria straniera, così realizzandosi quel peculiare effettivo e concreto contesto che, solo, fonda e spiega il rifiuto della consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, lett. p) (Sez. 6, sent. 45524 del 20-27.12.2010; Sez. F, sent. 35288 dell’11-15.9.2008; Sez. 6, sent. 40287 del 28-29.10.2008).

Tale norma, infatti, trae origine da uno dei motivi facoltativi di rifiuto della consegna previsti dalla decisione quadro del 2002 (art. 4, par. 7), che, a sua volta, si ispira all’art. 7 della Convenzione Europea di estradizione, con il quale si è inteso dare preminente rilievo alla giurisdizione territoriale dello Stato richiesto (l’Etat ne livre pas ses justiciables), risolvendo in favore di quest’ultimo un ipotetico conflitto positivo di giurisdizione sul medesimo fatto di reato (Sez. 6, sent. 45524 del 20-27.12.2010).

Deve quindi essere affermato il principio di diritto che la L. n. 22 del 1969, art. 18, lett. p) obbliga al rifiuto della consegna solo quando la consumazione in tutto o in parte in Italia dei reati, cui si riferisce il mandato di arresto Europeo, sia delineabile con riferimento a specifiche condotte ed eventi che costituiscano contenuto idoneo a fondare una notizia di reato che consenta l’immediato contestuale esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero, da parte dell’autorità giudiziaria italiana.

3.1.2 Nè l’eventuale astratta futura configurabilità in Italia di fatti/reato specifici, o di parte di condotte ad essi pertinenti – ovviamente quando, come argomentato, una specifica notizia di reato afferente condotte a rilevanza penale consumate almeno in parte in Italia dovesse essere formalizzata o comunque acquisita -, pur se in astratto suscettibili di unificazione nella continuazione con i fatti reato consumati solo all’estero, sarebbe idonea ad impedire la consegna relativamente ai fatti consumati all’estero e per i quali solo all’estero si procede.

Questo perchè l’ipotetica continuazione non è idonea, nella materia disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, a determinare la competenza nazionale per reati commessi tutti e solo all’estero. Altro è, infatti, il beneficio eventuale futuro del riconoscimento della continuazione tra sentenze nazionali straniere che, per quanto attiene al trattamento sanzionatolo, può conseguire anche al mero riconoscimento della sentenza straniera, ed altro è la competenza che impone il rifiuto della consegna nell’ambito della procedura mae.

Sotto questo profilo ulteriore può pertanto anche dirsi che nel caso concreto difetta l’interesse all’eccezione, inidonea ad impedire l’effettiva consegna per tutti i reati per i quali l’autorità giudiziaria francese l’ha chiesta.

Consegue il rigetto del ricorso, con le statuizioni di legge in ordine al pagamento delle spese processuali ed alle incombenze di cancelleria.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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