Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 28-02-2011, n. 7576 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 febbraio 2009, confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva condannato C.L. per il reato di usura.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo con cui con cui denuncia:

– la violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto la Corte di appello avrebbe celebrato l’udienza del 2 febbraio 2009, nonostante la tempestiva comunicazione dell’assoluta impossibilità del difensore di fiducia, avv. Paola Bonelli, a comparire, a causa del ricovero ospedaliere della madre, per urgente intervento chirurgico effettuato in data 25 gennaio 2009.

Espone che l’altro difensore fiduciario, avv. Paolo Florio aveva telefonicamente preannunciato all’avv. Bonelli la rinuncia al mandato difensivo e che per tale motivo non si sarebbe presentato alla suddetta udienza.

In data 19 gennaio 2011, l’avv. Paolo Florio, qualificandosi quale "difensore come in atti del sig. C.L.", con comunicazione fatta pervenire a questa Corte mezzo fax, dichiarava di "rinunciare all’incarico a suo tempo conferito".
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Deve ribadirsi che è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio del dibattimento, sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l’impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge.

Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione priva di vizi- logici giuridici, ha ritenuto che il ricovero in ospedale della madre del difensore, avvenuto 8 giorni prima dell’udienza, non costituisse, in ragione del tempo trascorso dall’intervento chirurgico (la cui natura non è neppure specificata o documentata) e delle ragioni addotte (necessità di assistere il paziente degente), impedimento assoluto a comparire.

A ciò deve aggiungersi che è principio più volte affermato da questa Corte che nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l’imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento alla comparizione all’udienza (Sez. 6, n. 21344 del 03/04/2007, dep. 31/05/2007, Novali, Rv. 236875).

Nel caso in esame, invero, l’altro difensore, avv. Paolo Florio, risultava ancora essere assistere l’imputato nella fase dell’appello, come d’altra parte nello stesso ricorso si ammette e come dimostra inconfutabilmente la dichiarazione del difensore, sopra indicata, fatta pervenire a questa Corte in data 19 gennaio 2011. 2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa emergenti dal ricorso – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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