Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-02-2011, n. 142 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

– la Meridiano S.p.A. impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso, promosso in primo grado dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento:

a) dell’atto di diniego (prot. n. 25035/2010 del 10 maggio 2010) emesso dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Agrigento, in risposta alla istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 29120100001332535, n. 29120070017121663, n. 29120070019643276, n. 29120080038787212, n. 29120080036787207, presentata dalla società ricorrente il 31 marzo 2010 al predetto Ufficio delle Entrate, e b) del silenzio serbato dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale per la Sicilia e dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di Agrigento, in relazione all’istanza di riesame in autotutela presentata dalla Meridiano S.p.A. il 24 dicembre 2009 (n. prot. 2009079788, n. progressivo 2009018536) per l’annullamento o la revoca, limitatamente alla contestazione della indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto delle auto c.d. "dimostrative", degli avvisi di accertamento n. RJ003AA00785/2006, anno d’imposta 2001 e l’avviso di accertamento n. RJ003AA00852/2006, anno d’imposta 2002;

che l’appello interposto dalla Meridiano S.p.A. è affidato alle seguenti censure:

– sussiste, diversamente da quanto opinato dal T.A.R., la giurisdizione del giudice amministrativo;

– quand’anche fosse corretta la declinatoria, la sentenza meriterebbe comunque di esser riformata nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione del comma 2 dell’art. 59 della L. n. 69/2009;

che, inoltre, l’appellante ha riproposto le censure di merito formulate in primo grado;

Considerato che, atteso quanto sopra riferito, le pretese fatte valere in giudizio dalla Meridiano S.p.A. non sono unicamente rivolte a rimuovere un silenzio della pubblica amministrazione, ma vertono anche su differenti questioni di merito;

che, pertanto, non può seguirsi il rito in camera di consiglio di cui all’art. 87 del codice del processo amministrativo;

che, invece, ai sensi dell’art. 32 del predetto codice, qualora le azioni cumulate in un medesimo giudizio siano soggette a riti diversi, allora deve applicarsi quello ordinario;

che, a norma del citato art. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo, l’osservanza della regola della pubblicità dell’udienza è prescritta a pena di nullità;

che, pertanto, si impone la trattazione del processo in udienza pubblica.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dispone che il processo instaurato con il ricorso emarginato sia trattato nell’udienza pubblica del 18 maggio 2011, ore di rito.

La comunicazione della presente ordinanza ha valore di avviso ai sensi dell’art. 71 del Codice del processo amministrativo. Ogni altra decisione sul rito e sul merito del ricorso, nonché sul regolamento delle spese processuali del giudizio, è riservata alla pronuncia definitiva.

Ordina che la segreteria dia esecuzione alla presente ordinanza, comunicandola alle parti costituite.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2011, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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