Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-02-2011, n. 141 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso emarginato il signor Gu. ha chiesto a questo Consiglio di adottare tutte le misure idonee per l’integrale attuazione del giudicato formatosi sulla decisione indicata in epigrafe.

2. – Il Comune di Siracusa non si è costituito in giudizio.

3. – All’esito della camera di consiglio del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Giova riferire in modo succinto del contenuto della pronuncia posta in esecuzione. A tal riguardo occorre premettere che, con sentenza n. 615 del 3 aprile 2008, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in accoglimento dell’originario ricorso proposto dal signor Vi.Gu., annullò gli atti adottati dal comune di Siracusa (in particolare, l’ordinanza dirigenziale n. 9 del 5 marzo 2002, avente per oggetto l’espropriazione definitiva dei terreni di proprietà dell’appellante) nell’ambito di un procedimento ablatorio finalizzato alla realizzazione di una strada di collegamento tra via Asbesta e via Canonico Nunzio Agnello.

Con tale sentenza, inoltre, l’amministrazione fu condannata a risarcire il danno subito dal signor Gu. in conseguenza della trasformazione irreversibile dei suoli. L’amministrazione comunale contestò la decisione assunta dal Tribunale. Il signor Gu., oltre a resistere al gravame, propose un appello incidentale, diretto a confutare i criteri di liquidazione del danno stabiliti dal primo Giudice.

Questo Consiglio – dopo aver premesso che l’emanazione da parte del comune di Siracusa, nelle more del giudizio di appello, di un decreto di acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 43 del testo unico dell’espropriazione, non incideva sull’ammissibilità e sulla procedibilità dell’impugnazione – respinse tutte le censure che sorreggevano il gravame principale del comune, e accolse, invece, seppure nei sensi indicati in motivazione, l’appello incidentale interposto dall’odierno ricorrente. Con riferimento a quest’ultimo aspetto il Consiglio, nella decisione succitata, ha stabilito i seguenti criteri di liquidazione:

– il danno deve essere necessariamente correlato alla entità economica del bene nel momento in cui esso venga sottratto, in via definitiva, alla titolarità del privato per essere acquisito al patrimonio dell’amministrazione e, quindi, allorquando l’amministrazione adotti un provvedimento di acquisizione sanante, oppure, in mancanza, quando il proprietario, optando per il solo risarcimento del danno per equivalente, abdichi al proprio diritto di proprietà in favore dell’amministrazione;

– correttamente pertanto, nel caso di specie, l’abdicazione del diritto dominicale è stata individuata nella proposizione della domanda risarcitoria (23 maggio 2002) e, pertanto, bisogna far riferimento a tale data per stabilire il valore di mercato del bene oggetto di risarcimento;

– il valore monetario del bene, così determinato, deve essere poi rivalutato, secondo i principi generali in materia risarcitoria, fino al momento della pronuncia della decisione;

– per quanto concerne la voce di danno riguardante la mancata utilizzazione del bene, con riferimento al periodo compreso tra l’inizio dalla occupazione senza titolo (18 novembre 1997) e la perdita della proprietà, vanno applicati gli interessi legali di cui all’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001 (sebbene da qualificarsi, non già come "moratori", ma come "compensativi", in analogia alla previsione di cui all’art. 1499 c.c.), calcolati in rapporto al valore del bene per ciascun anno di occupazione senza titolo.

5. – Espone il signor Gu. che, con decreto dirigenziale n. 14 del 22 settembre 2009, il comune di Siracusa, in dichiarata esecuzione della sopra riferita decisione n. 483/2009, ha determinato l’entità del risarcimento complessivo in Euro 522.328,69, avendo stimato il valore venale dell’immobile, rispettivamente, all’epoca dell’inizio dell’occupazione abusiva e alla data di abdicazione al diritto di proprietà, in 30 euro/mq. e in 40,44 euro/mq.

Nonostante le proteste del ricorrente, incentrate sulla pretesa erroneità di detti valori di stima, il comune di Siracusa ha comunque liquidato detto importo, con determinazione dirigenziale n. 5 del 15 gennaio 2010.

Il signor Gu. lamenta altresì la mancata esplicitazione dei coefficienti di rivalutazione utilizzati dall’amministrazione e segnala di aver accettato le somme offerte dal comune a mero titolo di acconto su quelle maggiori asseritamente dovute.

6. – Tanto premesso, il Collegio rileva che la controversia ruota attorno a una questione di fatto. In particolare, fermi restando i criteri liquidatori sopra richiamati, siccome declinati nella decisione n. 483/2009, occorre stabilire, in via estimativa, quale fosse il valore del bene all’epoca di proposizione della domanda risarcitoria (23 maggio 2002) e quale il valore dello stesso bene dall’inizio dell’occupazione senza titolo (18 novembre 1997) e poi, di anno in anno, fino alla predetta data del 23 maggio 2002.

In effetti, sul punto, la motivazione del decreto n. 14/2009 non appare soddisfacente, essendosi fatto riferimento a un metodo di valutazione basato sulla conoscenza personale, da parte dello stesso dirigente, dei prezzi di mercato della zona d’interesse, nonché sulla scorta di ulteriori informazioni acquisite presso imprecisati studi professionali e agenzie immobiliari.

Il Collegio ritiene, pertanto, necessario disporre una verificazione, da affidare al direttore della Direzione regionale dell’Agenzia del territorio, sita in Palermo, con facoltà di sub-delega nominativa a un dirigente provvisto delle necessarie competenze tecniche.

L’oggetto della verificazione è precisato nel seguente quesito:

"Accerti il verificatore quale fosse il valore venale degli immobili, di superficie complessiva pari a mq. 10.063,75, descritti nelle premesse del decreto n. 14 del 22 settembre 2009 adottato dal dirigente del Settore LL.PP. Nuove opere, servizio espropriazioni, nelle seguenti date: 18 novembre 1997; 18 novembre 1998; 18 novembre 1999; 18 novembre 2000; 18 novembre 2001; 23 maggio 2002".

La verificazione si svolgerà nel contraddittorio delle parti, ciascuna delle quali potrà farsi assistere da un proprio consulente tecnico; i consulenti di parte sono fin d’ora autorizzati a sottoporre al verificatore proprie osservazioni scritte, delle quali il verificatore dovrà tener conto anche al fine di confutarle.

Il verificatore potrà estrarre copia di tutti gli atti, relativi alla presente controversia, depositati presso la segreteria di questo Consiglio.

Il verificatore informerà ciascuna delle parti (e, quindi, anche il comune di Siracusa, qualora dovesse in futuro costituirsi in giudizio) del giorno, del luogo e dell’ora dell’inizio delle operazioni e di ogni altro successivo atto che ne richieda la partecipazione.

Al verificatore è riconosciuto, per lo svolgimento dell’incarico, un diritto a compenso che sarà liquidato con successivo provvedimento, dietro presentazione di apposita notula.

Il ricorrente è gravato, fin dalla pubblicazione della presente ordinanza, dell’onere di anticipare le spese vive sostenute dal verificatore per l’assolvimento dell’incarico (per trasporti, copie, soggiorno, ecc.), se debitamente documentate.

Per il compimento della verificazione e per il deposito della relativa relazione scritta è stabilito il termine di due mesi decorrenti dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

Per l’effetto, ai fini della prosecuzione del giudizio, la trattazione della causa va rinviata alla camera di consiglio indicata nel susseguente dispositivo.

La segreteria è incaricata della comunicazione della presente ordinanza al verificatore sopra nominato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, provvedendo in via interlocutoria, dispone una verificazione, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 29 giugno 2011, ore di rito.

La comunicazione della presente ordinanza ha valore di avviso ai sensi dell’art. 71 del Codice del processo amministrativo. Ogni altra decisione sul rito e sul merito del ricorso, nonché sul regolamento delle spese processuali del giudizio, ivi incluse quelle della verificazione, è riservata alla pronuncia definitiva.

Ordina che la segreteria dia esecuzione alla presente ordinanza, comunicandola anche al verificatore nominato.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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