Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 28-02-2011, n. 7573 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale in sede con la quale B. C. era stato condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 e art. 367 c.p., perchè come dipendente della ditta di trasporti F.lli Cossu, con abuso di prestazione d’opera, per procurare a se un ingiusto profitto, si appropriava di alcuni plichi, contenenti tra l’altro: orologi, occhiali, capi di abbigliamento e accessori auto, dei quali aveva il possesso in ragione del suo incarico di corriere, nonchè per avere con denuncia ai Carabinieri affermato falsamente essere avvenuto il furto della merce suindicata, dando l’avvio ad un procedimento penale per accertarlo.

In motivazione la corte distrettuale condivideva la ricostruzione della vicenda operata in prime cure, nonchè i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado, valorizzando, a conferma del giudizio di colpevolezza, tra altri elementi indiziari, le dichiarazioni del teste P., impiegato presso la T.N.T. Global Service Express, all’epoca responsabile della Filiale di Cagliari, ritenuto altamente attendibile per la capacità e per le conoscenze tecniche dimostrate, escusso ai sensi dell’art. 507 c.p.p., secondo cui dai tabulati di rilevazione satellitare, relativi al percorso di distribuzione, affidato all’imputato il giorno del fatto, risultavano indicate tre soste a distanza l’una dall’altra in zone completamente differenti e lontane rispetto a quelle relative al percorso di consegne, assegnatogli in quel giorno. Individuava i riscontri a tale conclusione: nel fatto che l’imputato fosse consapevole di non dover essere assunto in via stabile e continuativa presso la società di autotrasporti per la negativa valutazione del periodo di prova, nella circostanza che sullo stesso percorso effettuato l’imputato aveva provveduto solo alle consegne di merce di minor valore economico, nella deposizione della teste a discarico B.M., sorella dell’imputato, che non era stata in grado di confermare l’alibi addotto dal prevenuto.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento, denuncia la mancanza, la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, censurando in una lunga memoria come illogico e avulso dalle risultanze processuali il percorso argomentativo seguito dai giudici del gravame per giungere alla conferma del giudizio di colpevolezza, soprattutto in riferimento alla ritenuta riferibilità del tabulato, ricavato da un apparecchio, denominato "INCAB", indicato come riproducente il percorso effettuato il giorno del fatto dal furgone, guidato dall’imputato, proprio a detto mezzo e non invece ad altro, guidato da uno degli altri 40 corrieri, che nel medesimo giorno stavano effettuando consegne; questione sulla quale la corte di merito aveva reso una valutazione negativa incongrua e non convincente. Osserva che tutti gli altri argomenti che la corte territoriale aveva individuato come riscontri alla tesi accusatoria si riferivano a circostanze di fatto, come la conoscenza del futuro licenziamento dell’imputato ovvero l’inconsapevolezza della presenza del rilevatore a bordo dell’auto, solo presunte e non pure provate.

Conclude pertanto per l’annullamento della sentenza impugnata o in subordine per la declaratoria di prescrizione del reato o per la riduzione della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1 profilandosi come doglianze non consentite ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, volte, come esse appaiono, a introdurre con argomenti in fatto, come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", precluda come tale in sede di scrutinio di legittimità.

Nel caso in esame la corte territoriale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo – che si integra con quello contenuto nella sentenza di primo grado -, di cui innanzi si è fatto cenno, delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando – analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, vagliando dettagliatamente le deduzioni difensive sottoposte al suo esame, le stesse già valutate e respinte dal Tribunale, che si era soffermato sulla indiscutibile riferibilità degli acquisiti tabulati, registrati in base al codice del trasmettitore assegnato al furgone guidato dall’imputato, alla stregua delle categoriche risposte sul punto fornite dal tecnico P., secondo il quale nel giorno e nell’ora indicata nella denuncia quel mezzo non risultava essersi recato nel quartiere Sant’Elia, luogo, nel quale il B. aveva indicato essersi verificato il furto, nonchè nel fatto che non era stata fornita prova del contrario. Di conseguenza la motivazione non appare sindacabile in questa sede, tenuto conto che in buona sostanza il ricorrente si limita a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio. Quanto alla invocata prescrizione la inammissibilità della prima censura rende il ricorso soltanto apparente e quindi inidoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione e a valutare l’eccezione di prescrizione, formulata in questa sede (Cass. Sez. Un. 27/6 – 11/9/01 n. 33542 Rv. 219531).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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