Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 28-02-2011, n. 7572 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del G.I.P. del Tribunale in sede, con la quale C.F. era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p.. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e condannato alla pena di giustizia.

Si contestava al predetto di avere procurato in concorso con R. E. imprecisati quantitativi di hashish e di cocaina a R. M. che li consegnava a Ca.An., S.F., M.G. e Ma.Al. – giudicati e condannati a parte – nonchè di avere detenuto illecitamente n. 35 pani di hashish del peso di kg. 8,630 circa, utile al confezionamento di circa 15.000 dosi medie, che veniva sequestrato a R.E., durante il trasporto da (OMISSIS), che quest’ultimo stava effettuando, mentre il C. a bordo di altra autovettura faceva da staffetta per la successiva consegna ai predetti Ca., S. e M..

La vicenda aveva preso le mosse da una indagine su di un traffico di stupefacenti da (OMISSIS), che aveva portato alla identificazione di soggetti di quel capoluogo umbro, tra i quali i sunnominati Ca., M., S. e Ma., che si rifornivano di hashish e cocaina sul mercato romano ed in particolare da R.E. e R.M., rispettivamente padre e figlio che a loro volta erano coadiuvati dal C.. Le conseguenti intercettazioni telefoniche e i sequestri di stupefacenti, conseguenti ai servizi di o.p.c. avevano consentito di evidenziare lo stretto collegamento tra i due R. e il C..

In motivazione la corte territoriale valorizzava a conferma del giudizio di colpevolezza: il contenuto di varie telefonate intercorse tra i R. e il C., cui faceva seguito il sequestro del quantitativo di hashish, rinvenuto a bordo dell’auto, condotto dal R.E., nonchè il sequestro di vari quantitativi di hashish e marijuana dopo l’ascolto di conversazioni intercorse tra i componenti del gruppo dei ternani.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, che nel primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione degli artt. 192 e 266 e seg. c.p.p., e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova, fondata esclusivamente sulle conversazioni telefoniche, che se attestavano la sussistenza di rapporti tra i due R. e il C., quest’ultimo all’epoca dei fatti fidanzato con la figlia di R.E., non erano sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell’imputato. Ad avviso della difesa la Corte territoriale non aveva in alcun modo spiegato quale sarebbe stato il reale apporto dell’imputato, le modalità concrete, con le quali avrebbe favorito il traffico di stupefacenti e il ruolo ricoperto all’interno della complessiva condotta criminosa, omettendo qualsiasi valutazioni sul punto e lasciando alle intercettazioni telefoniche indicate ogni ruolo probatorio, senza porsi il problema se il F. menzionato nelle conversazioni corrispondesse sempre al C.F.. Comunque si volessero considerare le intercettazioni come mezzi di prova o mezzi di ricerca della prova, esse non potevano considerarsi prova esaustiva della responsabilità dell’imputato, senza acquisire un minimo riscontro esterno, che nel caso in esame era mancato, in quanto nessuna perquisizione e nessun sequestro era stato operato in danno del C..

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, inflitta in maniera eccessiva e senza un adeguato supporto argomentativo.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi dell’art. cit., comma 3, volte, come esse appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di legittimità.

Nel caso in esame la forte distrettuale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine.

In particolare adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte a mente della quale le intercettazioni telefoniche sono idonee a ricostruire il fatto da accertare e costituiscono un fondamento del giudizio critico complessivo che sostanzia la prova del fatto (Cass. Sez. 1^ 2/4-9/5/92 n. 5453 Rv. 190330), i giudici del merito hanno valorizzato il contenuto di varie significative conversazioni telefoniche per definire la posizione del C. unitamente a quelle dei due R., nonchè di F.D., tutti concorrenti nella fornitura di imprecisati quantitativi di stupefacenti al gruppo dei ternani, e dimostrare la piena collaborazione offerta dai predetti nella gestione dei traffici illeciti, culminata per l’attuale ricorrente nell’assunzione del ruolo di staffetta nell’operazione di trasporto e consegna di n. 35 pani di hashish, evidenziato dalla telefonata, effettuata dal C. in occasione del fermo dell’autovettura, condotta dal R.E..

Anche sulla determinazione della pena vi è adeguata risposta della corte territoriale, che nel respingere analoga censura mossa nei motivi di appello, ritiene subvalente la condizione di persona incensurata del C. rispetto alla gravità dei fatti e alla frequenza delle implicazioni del predetto nei traffici illeciti con motivazione immune da vizi logici o interne contraddizioni e come tale incensurabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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