T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 280 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 settembre 2009, D.G. ha impugnato il provvedimento recante "risultato dell’esame di stato" del 15 luglio 2009, n. di registro 9, a.s. 2008/09, con il quale "sulla base dei risultati conseguiti alle prove di esame e degli altri elementi in suo possesso, la commissione esaminatrice dichiara che l’odierno ricorrente non ha superato l’esame si stato, avendo conseguito il punteggio di quarantotto/centesimi". Ha, inoltre, impugnato la scheda personale del candidato G.D., a.s. 2008/09, il verbale n. 4 di prosecuzione della riunione preliminare della commissione di esame n. 6 classe V sez. O del Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro, del 24.06.2009 nella parte in cui stabilisce che: "….la valutazione avverrà eventualmente tramite apposita griglia, qualora non dovesse esserci parere concorde della commissione", il verbale n. 20 del 14.07.2009 della commissione di esame n. 6 classe V sez. O del Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro, relativo allo svolgimento dei colloqui ed all’attribuzione dei punteggio nella parte relativo al ricorrente, gli atti e verbali della commissione di esame n. 6 classe V sez. O del Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro nella parte in cui è stato dichiarato che il ricorrente non ha superato l’esame di stato e con i quali sono stati fissati dei criteri di valutazione.

Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati:

1) Eccesso di potere per mancanza od erronea individuazione dei presupposti; violazione delle norme sul giusto procedimento; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione della legge 10.12.1997 n. 425 e d.p.r. 23.07.1998 n. 323 artt. 1 e 5; art. 3 l. N. 241/90, dell’ ordinanza ministeriale n. 40/2009 artt. N. 13, 16; violazione della definizione dei criteri di conduzione e valutazione del colloquio; omessa indicazione delle modalità di svolgimento del colloquio; violazione dell’art. 3 e 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione art.1 e 2 del dpr del 24.06 1998 n. 249;

2) Violazione e falsa applicazione della legge 10.12.1997 n. 425 e d.p.r. 23.07.1998 n. 323 artt. 1 e 5 violazione dei principi di cui alla circolare n. 40 del 08.04.2009; violazione e falsa applicazione del d.l. 15.02 1969 n. 9 art. 6 e 8, convertito in legge 05.04.1969 n. 119. Eccesso di potere per illogicita" ed irragionevolezza, per disparita" di trattamento e travisamento dei fatti e presupposti, per motivazione errata e carente; manifesta ingiustizia; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, violazione dell’artt. 3 e 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 2, del dpr 249 del 1998 e d.lgs 16.04.1994, n. 297, della o.m. 21 maggio 2001, n. 90; nonché dei principi generali in materia di diritto allo studio, di prevenzione all’insuccesso scolastico; disparità di trattamento.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali, nonché del danno biologico, esistenziale da relazione, da perdita di chance, nonché quello morale.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 679 del 21 settembre 2009 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Risulta dagli atti che, in conseguenza dell’ordinanza cautelare, il ricorrente è stato ammesso alla ripetizione del colloquio, in esito al quale lo stesso ha superato l’esame di maturità.

La giurisprudenza afferma che l’avvenuto superamento dell’esame da parte del candidato ammesso con riserva in virtù di provvedimento cautelare del Giudice amministrativo assorbe il giudizio di non ammissione agli esami. Ciò in quanto lo studente giudicato non idoneo ed ammesso a sostenere nuovamente l’esame per effetto di un provvedimento cautelare del giudice, dimostra di essere in possesso di una preparazione adeguata ed acquisisce il diritto all’attribuzione del titolo di studio conseguito (ex plurimis, TAR Puglia, Lecce, sez. II, 18 dicembre 2007 n. 4273).

Ne consegue che non persiste interesse alla decisione del ricorso, che deve essere dichiarato, pertanto,improcedibile.

Parte ricorrente insiste nella domanda di risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale. Richiede, inoltre, il risarcimento del danno da perdita di chances.

Afferma in proposito che, in relazione ai danni connessi alla violazione dei diritti della personalità, non vi è necessità di fornire alcuna prova, derivando il danno dallo stesso comportamento antigiuridico.

La domanda è priva di fondamento.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione il danno non patrimoniale risarcibile, inteso come categoria unitaria non scomponibile in diverse sottocategorie, è solo quello prodotto in violazione di diritti inviolabili oggetto di tutela a livello costituzionale.

Nel caso di specie, appare arduo ravvisare la violazione di un diritto rientrante nella categoria indicata,

D’altra parte, il danno non patrimoniale è comunque danno – conseguenza, che non si identifica con la lesione dell’interesse protetto e che non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere, non solo allegato, ma anche provato (Cass., Sez. Un. civ. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).

L’affermazione del ricorrente, secondo cui la prova del danno è fornita dallo stesso comportamento antigiuridico, non appare, pertanto, condivisibile.

Parte ricorrente non ha fornito prova alcuna in ordine ai danni non patrimoniali sofferti ed a ciò deve conseguire il rigetto della domanda.

Analoghe considerazioni, riguardo all’esigenza di prova, valgono anche per la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances.

In conclusione, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento degli atti impugnati. La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

dichiara il ricorso improcedibile nella parte inerente l’impugnazione degli atti di cui epigrafe. Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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