T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 277 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti espongono che con legge 10 gennaio 1952 n. 9 furono previste provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell’estate e dell’autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie, e in Campania.

Le norme di cui alla legge in questione hanno autorizzato il Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto, oltre che all’erogazione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati.

Gli stessi ricorrenti precisano che alcuni insediamenti abitativi furono realizzati, in virtù di detta legge, nelle località Ciano e Cassari del Comune di Nardodipace, allo scopo di ricostruire e trasferire gli abitati, rispettivamente, del vecchio abitato e della Frazione Ragonà.

L’assegnazione in proprietà degli alloggi in questione agli aventi diritto è disciplinato con legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, che ha previsto, tra l’altro, che i requisiti soggettivi per l’assegnazione degli alloggi realizzati in attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, sul territorio dei Comuni calabresi sono determinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera dei Consigli comunali.

Con delibera consiliare 10 novembre 2008 n. 1 l’Amministrazione comunale di Nardodipace ha approvato il regolamento comunale per l’assegnazione e la cessione in proprietà degli alloggi di cui si tratta.

Il regolamento ha stabilito, tra l’altro, che " la cessione degli alloggi di cui all’art. 1 agli aventi diritto avverrà secondo le norme previste per l’alienazione dei beni mobili, previo versamento da parte dell’assegnatario di una somma, simbolica ed a titolo di riscatto, stabilita con propria perizia dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, tenuto conto dello stato di conservazione e delle migliorie apportate agli immobili sino ad oggi da parte dei possessori. La somma di cui al precedente comma 2 non potrà superare, in ogni caso, l’importo di euro cinquecento per ogni singola abitazione".

Con determinazione n. 10 del 2 febbraio 2009 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, approvata perizia estimativa, ha stabilito in Euro 500,00 l’importo dovuto per l’assegnazione di ogni singolo alloggio e approvava lo schema di avviso pubblico per la regolamentazione delle domande di assegnazione.

2. Ciò premesso, i ricorrenti precisano di essere possessori degli alloggi realizzati nel comune di Nardodipace a seguito del procedimento amministrativo instaurato sulla base della legge n. 9 del 1952 e di essere intenzionati a presentare domanda di assegnazione dell’alloggio.

Essi impugnano l’avviso pubblico e la relativa determinazione di approvazione nella parte in cui è stato determinato in Euro 500,00 l’importo da pagare per ottenere il provvedimento di assegnazione, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

3.1 Si è costituito il Comune di Nardodipace, eccependo, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati, costituiti dai soggetti che hanno un interesse qualificato alla conservazione dell’atto, ed al Responsabile del servizio tecnico comunale.

Le eccezioni sono palesemente infondate.

È agevole osservare che rispetto agli atti impugnati in questa sede non possono rinvenirsi soggetti controinteressati, posto che possono considerarsi tali quei soggetti che, non solo abbiano interesse contrario all’annullamento dell’atto, ma siano individuati o agevolmente individuabili in base al contenuto dell’atto (requisito formale).

Quanto alla mancata notifica al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, autore degli atti impugnati, è noto che la notifica del ricorso deve intendersi validamente effettuata anche presso il legale rappresentante dell’Ente, non essendo necessaria la notifica all’organo che ha emanato l’atto (ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 16 maggio 1991 n. 386).

3.2 Il Comune resistente deduce, ulteriormente, il difetto di interesse, non essendo stata data dimostrazione della qualità di possessori degli alloggi, pur affermata dai ricorrenti.

Anche tale eccezione risulta priva di fondamento, atteso che un onere del genere potrebbe essere affermato solo a fronte di una specifica contestazione, non apparendo ragionevole pretendere la prova dell’esistenza del titolo vantato ai fini di dimostrare una legittimazione.

3.3 Il Comune eccepisce, infine, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione della delibera consiliare di approvazione del regolamento comunale di assegnazione degli alloggi.

L’eccezione è infondata, dal momento che i ricorrenti non muovono censure avverso tale deliberazione, né deducono vizi degli atti impugnati discendenti dalle previsioni di essa, ma si dolgono delle modalità con le quali è stata data attuazione a tale delibera.

4. Passando all’esame del merito, si rileva che, a fondamento del gravame, i ricorrenti deducono la violazione della legge 10 gennaio 1952 n. 9, della l.r. 11 maggio 2007 n. 9, della l.r. 16 gennaio 1985 n. 3, degli artt. 3 e 42 Cost., eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità, sviamento, contrasto con il regolamento comunale approvato con delibera del 10 novembre 2008 n. 51.

Rilevano i ricorrenti che la specifica indicazione della somma per ogni singolo alloggio era demandata alla concreta determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, da effettuare sulla base di perizia, in modo da tenere conto dello stato di conservazione e delle migliorie apportate agli immobili.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico non avrebbe effettuato un’analitica attività di stima per ogni alloggio.

Egli avrebbe disatteso la prescrizione che imponeva di redigere la perizia al fine della determinazione di una somma simbolica, avendo invece tenuto conto del valore dei singoli alloggi, attribuendo un valore unico.

Le somme da richiedere si sarebbero dovute articolare su una scala da 1 a 500 euro a seconda della tipologia degli alloggi e del loro stato.

Risulterebbero violate anche le disposizioni regionali contenute nelle leggi regionali 11 maggio 2007 n. 9 e 3 del 16 gennaio 1985 che stabilirebbero la gratuità della cessione degli alloggi realizzati in seguito ai fenomeni alluvionali.

Le censure non sono fondate.

I ricorrenti ritengono che l’Ufficio avrebbe dovuto graduare l’importo della somma in funzione del diverso stato di conservazione e delle migliorie appartate ad ogni immobile.

Tale osservazione non tiene conto del fatto che la somma, simbolica al punto da apparire addirittura irrisoria, costituisce pur sempre controprestazione di un atto di cessione in proprietà, che non può non tenere conto del valore dell’immobile.

Una volta accertato, come ha fatto il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che il valore dell’immobile nelle peggiori condizioni di conservazione supera comunque l’importo massimo stabilito nel Regolamento, appare congruo fissare per tutti gli immobili tale importo.

Diversamente ragionando la fissazione di qualsiasi altro importo finirebbe per essere arbitraria. Svincolata la valutazione dal valore dell’immobile, la determinazione degli importi cessa di essere rappresentativa di una controprestazione e dà vita ad una sorta di tributo improprio non previsto dalle norme vigenti, calcolato sulla base di criteri proporzionali peraltro non predeterminati.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso, che deve essere, pertanto, rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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