T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 273 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto in data 21 giugno 2007 il sig. C.C. ha presentato al Comune di Oriolo denuncia di inizio di attività per lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile di sua proprietà, sito in Oriolo, via Vincenzo Bianchi n. 56, con realizzazione di tettoia aperta tipo veranda sulla terrazza esistente.

Con atto del 20 luglio 2007 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Oriolo ha disposto la non effettuazione delle opere, essendosi ritenuto che l’intervento consistente nella realizzazione di una tettoia aperta di tipo veranda non si configuri quale ristrutturazione, bensì quale nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. Si è rilevato, in conseguenza di ciò, anche il mancato rispetto delle prescrizioni urbanistiche in materia di distanze tra i fabbricati.

A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto, innanzi tutto, la violazione delle norme di cui al D.P.R. n.380/2001 e degli artt. 49 e 57 della legge regionale della Calabria n.19/2002, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione, sottolineando che l’intervento in questione non è soggetto a permesso di costruire, essendo sufficiente la sola denunzia di inizio di attività.

Egli ha rilevato, inoltre, la violazione degli artt. 3, 7, 8 e 9 legge n.241/90 e del principio del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. Il Comune avrebbe violato le garanzie procedimentali, avendo omesso di inviare comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituito il Comune di Oriolo, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

Deve partirsi dall’esame del primo ordine di censure, con le quali si deduce che l’intervento in questione non costituisce nuova costruzione e non necessita, pertanto, del permesso di costruire.

Le doglianze sono fondate.

Risulta dalla documentazione in atti che l’intervento cui si riferisce la denunzia di inizio di attività consiste in una tettoia aperta, che consta di colonne in legno lamellare, trasversali in legno lamellare e tavolato di copertura.

Riguardo a tale tipologia di interventi la giurisprudenza ha affermato che per la realizzazione di una tettoia aperta su almeno tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività.

Ciò in quanto le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono (in tema, fra le altre, T.A.R. Lazio Latina 3 marzo 2010 n. 205, T.A.R. Puglia Bari sez. III 8 ottobre 2009 n. 2375).

Quanto sopra si riflette anche sui rilievi di cui al provvedimento impugnato relativi alle distanze tra costruzioni, formulati sul presupposto che la tettoia sia da considerare quale nuova costruzione.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che ha considerato l’intervento in questione qualificabile comunque quale nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire.

Esso, pertanto, deve essere annullato. Restano assorbiti i motivi non esaminati.

Resta salva ed impregiudicata, tuttavia, ogni valutazione del Comune in ordine ad eventuali caratteristiche impattanti dell’intervento, tali da escludere la qualificazione della tettoia quale pertinenza, e, comunque, al rispetto delle previsioni urbanistiche, anche relative al rispetto delle distanze tra manufatti in qualsiasi modo qualificabili.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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