Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 28-02-2011, n. 7566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.M. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 16 ottobre 2009 della Corte di appello di Messina, la quale ha confermato la sentenza 20 dicembre 2006 del Tribunale monocratico di Patti, di condanna per il delitto di falso giuramento della parte (fatti del (OMISSIS)).

La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 371 c.p. per avere, interrogata come parte nel giudizio civile, instaurato dalla stessa, avanti il Tribunale di Patti nei confronti di S.M., giurato il falso, affermando che l’importo di venti milioni di lire, di cui a due assegni intestati alla ditta SICILTUR. s.r.l., della quale lo S. era legale rappresentante pro tempore, costituiva solamente un prestito fatto dalla stessa allo S..

I giudici di merito, ritenuta corretta la costituzione di parte civile dello S., hanno ritenuto la fondatezza dell’accusa condannando la B. anche alle relative spese di costituzione.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all’art. 78 c.p.p., comma 2 (costituzione fuori udienza della parte civile), art. 468 (inammissibilità della lista testi della parte civile per l’omesso rispetto dei termini), con conseguente esclusione dei testi P., Sc. e M..

Il motivo non è fondato nei termini pure chiaramente illustrati nella memoria difensiva oggi depositata dalla parte civile.

Risulta agli atti che la costituzione della parte civile è stata ritualmente notificata all’imputata nel suo domicilio in Milano (OMISSIS), considerato che la dichiarazione di domicilio diventa inefficace quando la parte muta di fatto il proprio domicilio anche se non provvede a comunicare l’avvenuto cambiamento. Nella specie, tra l’altro, risulta che il decreto che disponeva il giudizio è stato notificato a tale suindicato indirizzo.

Del pari non discutibile risulta:

a) la validità della costituzione di parte civile effettuata fuori udienza il 2 gennaio 2004, ed in ogni caso va rilevato -quanto alla lista testi- che lo S. aveva titolo per indicare -come avvenuto nei termini stabiliti dall’art. 468 c.p.p.- i suoi testimoni, nella sua qualità di persona offesa;

b) la non necessità della procura speciale posto che la costituzione di parte civile è stata personalmente effettuata dallo S. con rituale sua identificazione e deposito nella cancelleria del Tribunale.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e travisamento della prova sul punto dell’esclusione della tesi del "prestito", sbrigativamente liquidata e con una motivazione per relationem che ha pure riguardato la scrittura privata intercorsa con la B. che per l’imputata stessa avallerebbe invece la tesi del prestito.

Con ulteriori deduzioni si evidenziano mancate risposte a specifiche ed analitiche doglianze dell’appello.

Tanto premesso, va osservato che l’avvenuta estinzione del reato impedisce l’esatta ricostruzione delle scansioni e della condotta reciproca delle parti, per ciò che attiene ai profili civilistici della vicenda, avuto riguardo alle censure dell’impugnazione.

Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione, con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile competente in grado di appello per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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