Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2011, n. 9039 ENPALS Malattia, assicurazione e assistenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.S., ottenuta giudizialmente dall’ENPALS la pensione di invalidità specifica ( D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 8) con decorrenza 1.2.86, pur avendo nelle more lavorato sino al 30.6.86, e la pensione di anzianità dal 1.7.86, riteneva le somme riconosciutegli dall’Ente a tali titoli erronee.

Ottenuto decreto ingiuntivo per le differenze, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1892/03, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’ENPALS, revocava il decreto ingiuntivo e condannava quest’ultimo al pagamento della somma di L. 34.284.272 (pari ad Euro 17.706,35) di cui L. 11.681.934 per riliquidazione pensione di i.s. dal 1.2.1988 al 30.6.1986, L. 2.842.000 per arretrati supplemento di pensione per n. 754 contributi, L. 17.353.050 per restituzione trattenute e L. 2.407.288 per differenza tra i trattamenti pensionistici.

L’ENPALS dava esecuzione alla suddetta sentenza corrispondendo le somme dovute in relazione alla statuizione del Tribunale ad eccezione di quanto censurato con gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli e precisamente, per quanto qui interessa, la errata determinazione delle media paga giornaliera della pensione di invalidità specifica.

La sentenza impugnata, in ordine alla retribuzione da porre a base dei calcolo (media paga giornaliera) della pensione di invalidità specifica, in applicazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, aveva ritenuto che non era stato fornito "alcun elemento da cui desumere la diversa determinazione della media paga giornaliera utilizzata per la liquidazione della pensione di anzianità (L. 160.025) rispetto a quella indicata per la liquidazione della pensione di invalidità specifica (L. 156.168).

Pertanto, considerato che il prospetto assicurativo è il medesimo e che non emergono le ragioni della riduzione operata ex post dall’Ente, ritiene questo giudicante che debba tenersi conto dell’importo come originariamente determinato, cioè L. 160.025".

Per il resto riteneva essersi formato giudicato tra le parti, costituito dalla sentenza 23.5.97 del Tribunale di Napoli che aveva accertato la differenza dovuta tra i due trattamenti (invalidità specifica ed anzianità).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ENPALS, affidato a tre motivi.

Resiste il M. con controricorso. L’ENPALS ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. – Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di nullità della procura, sollevata dal controricorrente per non contenere essa alcun riferimento al giudizio di legittimità, in violazione dell’art. 365 c.p.c..

La procura in questione, infatti, essendo apposta a margine del presente ricorso per cassazione, è per sua natura mandato speciale, senza bisogno di alcuno specifico riferimento al giudizio di cassazione, formando parte inscindibile dell’atto (ex plurimis, Cass. 3 luglio 2009 n. 15692; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26504; Cass. sez. un. 17 dicembre 1998 n. 12625). Venendo pertanto al merito si osserva.

1. – Con primo motivo l’ENPALS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 4, comma 1 (nel testo modificato dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19), del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, commi 1 e 2, nonchè del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 5, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Censurava in particolare la sentenza di appello che, richiamando la pronuncia n. 13300/99 di questa Corte, statuì che "al perfezionamento del requisito contributivo, l’ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della pensione potenzialmente maturata in itinere".

Tale principio, comportava, secondo la Corte territoriale, che il D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, andava interpretato nel senso che tra "le retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro, che determinano la retribuzione giornaliera pensionabile, debbano rientrare anche le retribuzioni (che abbiano dato luogo a contribuzione) maturate successivamente al conferimento della pensione di anzianità" (poi trasformata in pensione di invalidità specifica con decorrenza 1.2.86).

Riteneva l’ENPALS tale interpretazione illegittima in quanto in contrasto con la L. n. 1338 del 1962, art. 4, comma 1, secondo cui i contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione danno esclusivamente diritto a supplementi di pensione.

Formulava pertanto il seguente quesito di diritto: "Dica codesta Corte di Cassazione se le retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro, maturate dal lavoratore, già titolare di pensione di invalidità specifica, successivamente alla decorrenza delle pensione, siano escluse ai fini della determinazione della paga media giornaliera del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, ex art. 12, comma 2, stante il principio L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 4, comma 1 (nel testo modificato dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19) secondo cui i contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione danno esclusivamente diritto a supplementi di pensione e ciò anche in relazione al D.Lgs n. 182 del 1997, art. 5, lett. d).

Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte con la citata sentenza n. 13300 del 27/11/1999, "costituisce principio del regime generale dell’assicurazione sociale quello secondo cui al perfezionamento del requisito contributivo, l’ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della pensione potenzialmente maturata in itinere. Il che significa, con riferimento al trattamento pensionistico di vecchiaia, che l’importo liquidato dev’essere tale da non vanificare gli apporti contributivi in concreto adottati dall’assicurato nel complesso della sua vita lavorativa. Tale principio, se pur affermato con riferimento al regime generale dell’assicurazione obbligatoria, comporta che il D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, si interpreta nel senso che tra "le retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro", che determinano la retribuzione giornaliera pensionabile, debbano rientrare anche le retribuzioni (che abbiano dato luogo a contribuzione) maturate successivamente al conferimento della pensione di anzianità (nello stesso senso, Cass. 3 giugno 2000 n. 7438; Cass. 8 giugno 2000 n. 7818).

Nonostante la parziale difformità del caso, lo stesso ragionamento deve essere svolto con riferimento alla pensione di invalidità (specifica), non rilevando neppure che essa sia stata riconosciuta (giudizialmente) ex post ma con effetto dalla domanda. Il principio del rilievo delle retribuzioni e contribuzioni posteriori al riconoscimento della prestazione ben può applicarsi anche a tale ipotesi, in cui il riconoscimento, a causa del rifiuto dell’Ente, sia avvenuto successivamente, allorquando il M. era già titolare della pensione di anzianità (1.7.86). In tal caso dovrà necessariamente tenersi conto del maturato al momento della pensione di anzianità – essendo il riconoscimento della pensione di invalidità, a causa del rifiuto illegittimo dell’Ente, successivamente intervenuto per via giudiziaria – anche valutato il peculiare regime dell’invalidità specifica riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo in virtù della particolare, e normalmente più breve, attività lavorativa da essi svolta.

Deve dunque ritenersi, non potendo l’Ente avvantaggiarsi del tardivo riconoscimento della pensione di invalidità specifica, che anche con riferimento a quest’ultima, i successivi versamenti assicurativi conseguenti effettiva attività di lavoro configurano ulteriore contribuzione che vale ad incrementare il livello di pensione proprio ai sensi del richiamato L. n. 1338 del 1962, art. 4, nell’interpretazione conseguente alle citate pronunce del giudice di legittimità. 2. – Con secondo motivo l’ENPALS denuncia omessa motivazione in merito alla supposta carenza di elementi per la diversa determinazione della media paga giornaliera tra pensione di anzianità e pensione di invalidità specifica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamentava che il Tribunale, nello statuire che la media paga giornaliera utilizzata per la liquidazione della pensione di anzianità (L. 160.025) non potesse essere diversa rispetto a quella indicata per la liquidazione della pensione di invalidità specifica, ha basato il proprio convincimento anche sulla supposta carenza di elementi forniti dall’Ente per la diversa determinazione della media paga giornaliera.

Con la conseguenza che, secondo il Tribunale, tenuto conto che il prospetto assicurativo relativo alle due pensioni "presumibilmente" era il medesimo, non ha ritenuto sussistessero "le ragioni della riduzione operata ex post dall’Ente".

Rilevava l’ENPALS che in sede di appello aveva censurato tale statuizione precisando che, all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado, era stata depositata (all. 3 dei ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo) copia dello stato assicurativo analitico del M. contenente il numero di tutti i contributi accreditati e tutte le retribuzioni giornaliere percepite dall’assicurato, rivalutate con i coefficienti previsti ex lege, da cui potevano sicuramente essere rilevate le 540 migliori retribuzioni giornaliere, di cui la Corte partenopea non aveva tenuto conto.

Il motivo risulta inammissibile, non avendo l’ENPALS riprodotto o chiarito il contenuto della citata documentazione, rendendo impossibile la richiesta valutazione (comunque in tesi evidentemente effettuata senza tener conto delle retribuzioni successive al 1 febbraio 1986).

3. – Con terzo motivo l’Ente denuncia erronea ed insufficiente motivazione sugli effetti del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 23.5.97, non impugnata.

Deduce in particolare che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la differenza ormai accertata tra la misura delle due provvidenze non potesse essere più contestata, ed in particolare se l’entità del trattamento di anzianità, goduto dal 1.7.86, fosse di maggiore entità rispetto a quello da invalidità specifica. Il motivo è inammissibile per non avere l’Ente censurato in maniera specifica la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha reputato che la sentenza del tribunale di Napoli, nel confermare la decisione del primo giudice, aveva ribadito che sussisteva la differenza tra i due trattamenti (di anzianità e di invalidità). Ed invero il ricorrente non solo non ha precisato il contenuto della decisione passata in giudicato al fine di dimostrare l’errata interpretazione di detto giudicato da parte della Corte territoriale, ma non ha neanche allegato la sentenza del Tribunale al ricorso nè ha indicato in questo – in violazione del principio dell’autosufficienza – che tale sentenza sia stata ritualmente acquisita al processo nel corso dei giudizi di merito. Per concludere, dunque, il ricorso va rigettato per essere la sentenza impugnata supportata da una motivazione adeguata, priva di salti logici e da una corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie scrutinata.

La parte ricorrente, per essere rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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