Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 28-02-2011, n. 7606 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza 26.5.2010, ha annullato con rinvio l’ordinanza del GIP Chieti, che, in veste di GE, aveva rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di C. N. per il riconoscimento della continuazione tra tutti i reati per i quali il predetto aveva riportato condanna definitiva.

Il giudice di rinvio, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha nuovamente rigettato l’istanza.

Ricorre per cassazione il difensore del C. e deduce, sostanzialmente, violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale, argomentando come segue.

Il giudicante ha innanzitutto negato che dagli atti risultasse lo stato di tossicodipendenza del ricorrente (rilevante ai sensi dell’art. 671 c.p.p., comma 1).

L’assunto è errato, atteso che in atti esiste documentazione in merito e che tale circostanza è evidenziata anche da una delle sentenze di condanna. Vengono poi svolte argomentazioni inaccettabili in ordine alle ragioni (diverse dalla necessità di approvvigionarsi di sostanza stupefacente) per le quali il C., contravvenendo al FVO, ebbe a recarsi in varie città abruzzesi. Quanto ai furti, è del tutto arbitrario aver ritenuto che essi non siano stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso: quello di procacciarsi i fondi per l’acquisto della droga. Conclusivamente, quindi, il giudice di rinvio non si è conformato al principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento della SC.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per genericità e perchè tendente a una diversa lettura di dati fattuali.

Per quel che riguarda lo stato di tossicodipendenza – che, secondo l’assunto della difesa – avrebbe spinto il C. alla commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna, esso è affermato nel ricorso, ma il ricorrente si limita a sostenere che lo stesso emerge dagli atti e anche dalla lettura di "una" delle sentenze senza nemmeno indicarne gli estremi. E’ evidente che, in tal maniera, in piena violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non si consente alla Corte di legittimità di far fronte al suo compito che, ovviamente, non è certo quello di valutare le prove (e meno che mai di ricercarle).

Le considerazioni sopra svolte riguardano, tanto i vari episodi di contravvenzione al FVO, quanto i due episodi di furto. Con specifico riferimento a tali delitti, poi, il ricorrente afferma la evidenza della sussistenza del medesimo disegno criminoso, con ciò contraddicendo l’assunto del GB, il quale ha rilevato che il primo episodio (sottrazione di un cellulare a un autista, che lo aveva temporaneamente lasciato incustodito) fu consumato in esecuzione di un impulso criminoso maturato, evidentemente, in maniera repentina ed estemporanea, di talchè non si vede come esso possa essere ricondotto a una previa ideazione e, quindi, a un disegno di attuazione di un pur generico, programma criminale.

Per il ricorrente, viceversa, entrambi i reati contro il patrimonio furono commessi perchè il C. aveva necessità di procurarsi denaro per l’acquisto di stupefacente, ma tale proposito, osserva giustamente il GIP, non integra gli estremi dell’istituto della continuazione, per la cui sussistenza è necessario che, almeno nelle gradi linee, i vari episodi delittuosi siano stati a priori, se non progettati, quantomeno ipotizzati; il che, ovviamente, mal si concilia con una scelta opportunistica, che induce a impossessi di un oggetto, sul quale l’avente diritto abbia momentaneamente allentato la sorveglianza. Consegue condanna alle spese processuali e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Somma che si stima equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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