Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 28-02-2011, n. 7605 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il difensore di F.C.O. ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Verona con riferimento ai delitti ex art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis (capo A) e artt. 56, 48 e 476 c.p. (capo B), deducendo inosservanza di legge, atteso che i reati sono stati erroneamente contestati come commessi il (OMISSIS), laddove il reato sub A) è stato consumato in data 6.11.2003, con conseguente maturazione del termine prescrizionale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per più di un aspetto:

a) discettare sulla esattezza della data riportata in un documento che si assume falso è, di per sè, un controsenso, in quanto non si vede perchè la falsità non possa investire anche la data del suo (preteso) rilascio, che, quantomeno, rimane incerta, di tal che, unica data accertarle è quella dell’uso del documento falso, dovendosi retrodatare il momento della confezione semplicemente in un tempo antecedente all’uso;

b) anche ad accedere alla tesi del ricorrente la prescrizione per interruzione non sarebbe maturata alla data della sentenza ex art. 444 c.p.p. e non sarebbe maturata nemmeno oggi;

c) il ricorrente ha concordato, evidentemente, non solo la pena, ma la pena in relazione ai fatti contestati e dunque ha accettato la contestazione, inclusa la data del commesso reato (dei commessi reati); il giudicante ha dato atto della esattezza della contestazione e, sul punto, all’epoca, il ricorrente nulla ha eccepito;

d) nel capo di imputazione relativo al reato sub A) si legge che il permesso di soggiorno è stato (quantomeno) rinnovato il 5.11.2006.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende somma che si stima equo determinare in Euro 1500.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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