T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 245

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la patria potestà, impugnano i provvedimenti con i quali risultano assegnate al figlio minore un numero di ore di sostegno inferiore al complessivo monte ore di frequenza scolastica, ovvero la mancata applicazione del rapporto in deroga di 1/1 (un insegnante per alunno) in considerazione della gravità dell’handicap da cui risulta affetto il figlio.

Deducono la violazione della normativa nazionale ed internazionale nonché l’eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in particolare l’inadeguatezza del sostegno scolastico fornito da un insegnante per due alunni disabili a fronte di documentazione attestante la necessità per l’alunno di un insegnante di sostegno in rapporto di 1/1.

2.- Il ricorso è fondato in ordine alla domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno attribuito al minore il docente di sostegno per un numero di ore insufficienti in relazione alla patologia accertata ed alle esigenze evidenziate dalle figure istituzionali a ciò preposte.

2.1.- Questo Tribunale si è più volte pronunciato in argomento (v., per tutte, sentenza 7 ottobre 2010, n. 2579), con una motivazione, che di seguito si riporta e che vale anche ai fini della risoluzione della presente controversia.

2.2.- Come ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, il diritto all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno.

La recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, all’art. 24 prevede che gli Stati Parti "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione". Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile (art. 24, par. 2, lett. c, della Convenzione).

Quanto all’ordinamento interno, in attuazione dell’art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), volta a "perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap" (così, Corte cost. n. 406 del 1992).

In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 2).

La partecipazione del disabile "al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato" (v. Corte cost. n. 215 del 1987, anch’essa richiamata nella sentenza n. 80/2010).

Il diritto del disabile all’istruzione si configura, conseguentemente, come un diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione" (v. Corte cost. n. 215 del 1987, cit.).

Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella dell’impiego di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni diversamente abili (sentenza Corte Cost. n. 52 del 2000).

Con l’art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) il legislatore ha altresì previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato poi sostituito con il principio delle "effettive esigenze rilevate", introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Con l’entrata in vigore della legge 244/2007, legge finanziaria per il 2008, i commi 413 e 414 dell’art. 2, hanno modificato il citato articolo 40.

Il comma 413 ha previsto che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/09 non possa superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi presenti nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007 (rapporto medio nazionale di un docente di sostegno per 2 alunni portatori di handicap, con riequilibrio territoriale).

Il comma 414 ha precluso la possibilità, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di assumere insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico.

Queste ultime disposizioni, sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati, sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 80/2010, la quale ha ritenuto che tale normativa incida illegittimamente sul "nucleo indefettibile di garanzie" già individuato quale limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore.

Secondo la Corte, la ratio della norma che "prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua""

2.3.- Questo, in sintesi, il quadro normativo nel quale si inserisce la presente controversia.

Ne consegue che, a fronte di una grave inabilità, lo studente ha diritto al sostegno nella misura più congrua, da definirsi in base ai procedimenti disciplinati dalla normativa vigente (v. art. 12 della legge 104/1992), anche mediante l’assunzione di insegnanti in deroga, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (come il servizio socioeducativo).

In ordine alla individuazione del numero adeguato delle ore di sostegno, la normativa vigente, in particolare il citato art. 12 della legge 104/92, prevede, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, l’elaborazione di un profilo dinamicofunzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psicopedagogico individuato.

Sulla base di tale previsione normativa, l’intervento di sostegno e, nello specifico, il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovrà essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamicofunzionale, ed alle effettive esigenze educative, come definite dal P.E.I., ex art. 41 del Decreto Ministeriale 331/1998.

Nel caso in esame il minore risulta affetto da una gravissima patologia e da ciò che, alla luce della documentazione in atti, le ore di sostegno assegnate al minore non appaiono adeguate rispetto alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale suggerite dalla documentazione prodotta venendo così a porsi in contrasto con la normativa vigente.

L’amministrazione dovrà pertanto procedere a nuova valutazione, rivedendo il monte delle ore di sostegno, in base alle reali esigenze del minore, così come emergono dal complesso iter sopra richiamato, alla luce dei principi e della normativa vigenti come risultanti per la pronuncia della Corte costituzionale (rilevante per la decisione della controversia in esame poiché tuttora oggetto di giudizio).

Non può invece trovare accoglimento, "melius re perpensa" rispetto a precedenti decisioni di questo Tribunale, la domanda di riconoscimento del diritto al sostegno, con rapporto in deroga, per l’intero monte ore per gli anni successivi a quello sub judice in quanto, in base alla normativa vigente, sopra richiamata, laddove sono previste periodiche verifiche da parte dei soggetti coinvolti nella redazione periodica del Piano educativo e nel profilo funzionale, la prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, al fine di adeguarsi alle diverse esigenze che possono sorgere nel percorso scolastico di un soggetto in fase di sviluppo e della risposta individuale all’assistenza offerta dal sostegno (v. art. 6 del d.P.R. 2.2.1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap) (in questo senso cfr. CdS VI 2231/2010).

2.4.- Deve essere rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno, non avendo il ricorrente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie illecita di cui all’art. 2043 c.c. In particolare, non sono stati dimostrati né la colpa della p.a. né i pregiudizi in concreto subiti.

2.5.- Sussistono giusti motivi, anche in ragione della reciproca soccombenza, per compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1) in parte accoglie e in parte rigetta il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno;

2) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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