T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 241 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, la PA resistente ha disposto l’annullamento in autotutela dell’abilitazione professionale a conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, rilasciata all’interessato il 17.2.2006. L’annullamento dei titolo abilitativo è fondato sull’entrata in vigore del D.M. 121 del 10.5.2005, subordinante il rilascio del titolo al possesso di particolari requisiti, non previsti dalla previgente normativa; poiché il titolo professionale di cui si tratta è stato rilasciato il 17.2.2006, la PA avrebbe dovuto applicare il nuovo regolamento; invece, erroneamente, ha applicato la legge 647 del 1996, rilasciando un’abilitazione illegittima.

Con il ricorso in epigrafe indicato, integrato con motivi aggiunti depositati il 10 agosto 2010, il ricorrente impugna il suddetto provvedimento, meglio specificato in epigrafe, per i seguenti motivi:

1. eccesso di potere per errore nei presupposti;

2. difetto di motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta;

3. violazione dell’art. 21 nonies della legge 241 del 1990;

e conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato e il risarcimento per equivalente del danno patrimoniale sofferto a causa del provvedimento illegittimo.

Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e presentando documentazione.

Alla camera di consiglio del 20 agosto 2010, il TAR ha sospeso il provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Con il primo e con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento dalle circostanze che, sebbene l’istanza dell’interessato fosse stata presentata il 4 novembre 2004, dunque molto tempo prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento 121 del 2005, i ritardi e le lungaggini amministrative della Capitaneria di porto abbiano impedito la sollecita conclusione del procedimento che avrebbe consentito all’interessato di ottenere il titolo abilitativo previsto dalla pregressa normativa, in relazione alla quale era in possesso di tutti i requisiti allora richiesti. Infatti, il nuovo regolamento prevede la figura professionale dell’ufficiale di navigazione da diporto, in sostituzione della precedente figura del conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio; tuttavia, nonostante il mutamento dei requisiti di accesso all’abilitazione, il contenuto delle due abilitazioni è del tutto simile, tanto che il regolamento prevede che chi abbia già acquisito l’abilitazione a conduttore per imbarcazioni da diporto possa continuare legittimamente a valersi di tale abilitazione. Ne deriva, secondo parte ricorrente, che se la Capitaneria avesse celermente evaso l’istanza dell’interessato, questi avrebbe potuto sicuramente svolgere la sua attività professionale in base al vecchio attestato abilitativo.

I motivi sono infondati.

Per il principio tempus regit actum, la PA è tenuta ad applicare la normativa vigente al momento in cui emana il provvedimento amministrativo richiesto; la successione di norme nel tempo, dall’inizio del procedimento abilitativo fino alla conclusione di esso, ha fatto sì che, mentre all’atto della domanda il ricorrente poteva chiedere il rilascio dell’abilitazione a conduttore, nel 2006, quando gli è stato rilasciato tale titolo, la nuova normativa prevedeva una diversa figura professionale. Ha quindi sicuramente errato la Capitaneria quando ha abilitato l’interessato a conduttore per imbarcazioni da diporto. Il ricorrente avrebbe potuto attivare i rimedi apprestati dall’ordinamento giuridico per ottenere una tempestiva conclusione del procedimento. L’azione avverso il silenzio avrebbe potuto consentire all’interessato di ottenere il provvedimento richiesto prima del mutamento della normativa di cui oggi si duole. L’inerzia dell’attuale ricorrente, insieme al ritardo della PA, hanno condotto alla situazione anomala che ha originato la presente controversia. Ma le censure mosse con i motivi in esame non scalfiscono la realtà che il provvedimento annullato in autotutela era comunque un provvedimento illegittimo.

Con il terzo motivo, invece, il ricorrente deduce violazione dell’art. 21 nonies nell’esercizio del potere di autotutela decisoria.

Il motivo è fondato.

L’illegittimità del provvedimento oggetto di autotutela non è sufficiente a legittimare l’auto annullamento di esso se non sussistono ragioni di pubblico interesse; la decisione di auto annullare un provvedimento amministrativo illegittimo, di norma discrezionale, deve dare atto della valutazione dell’interesse del privato al mantenimento del provvedimento e tenere conto del tempo trascorso, dovendo, comunque, intervenire entro un termine ragionevole; maggiore è il tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento illegittimo, più deve essere attenta e motivata la decisione di auto annullamento, ponderando adeguatamente i contrapposti interessi, pubblico e privato.

Nella fattispecie risulta mancante ogni ponderazione, essendo stato annullato, a distanza di oltre quattro anni, un provvedimento abilitativo, illegittimamente rilasciato per errore della stessa PA, sul quale il destinatario aveva fatto ragionevole affidamento, tanto da fondare su di esso una attività lavorativa. La PA non ha dato atto delle ragioni di pubblico interesse che la hanno indotta a procedere all’auto annullamento, limitandosi a costatare l’illegittimità del provvedimento di primo grado; eppure una specifica motivazione sarebbe stata quanto mai necessaria, anche considerato che tutti coloro che hanno ottenuto a suo tempo il titolo abilitativo di conduttore per imbarcazioni da diporto continuano a godere della precedente abilitazione, pur essendo sprovvisti dei requisiti professionali previsti dal nuovo regolamento per il possesso dell’abilitazione ad ufficiale di navigazione da diporto.

In conclusione, il gravame merita accoglimento e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Deve, invece, essere rigettata, per infondatezza, la domanda risarcitoria, non essendosi verificato il danno paventato dal ricorrente, essendo immediatamente intervenuta la tutela cautelare che, nelle more della decisione di merito, ha disposto la sospensione del provvedimento lesivo.

Le spese, liquidate in dispositivo, devono gravare sulla parte pubblica, per il principio di causalità della controversia, secondo cui la parte che ha costretto controparte a rivolgersi al giudice deve rimborsarle le spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Rigetta la domanda risarcitoria.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, in persona del ministro p.t., al pagamento in favore di A.M.L. della somma di euro 1.000,00 a titolo di rimborso delle spese di difesa, oltre il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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