Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 28-02-2011, n. 7603 Nuove prove

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza la corte d’appello di Trento dichiarò inammissibile la richiesta di revisione della condanna all’ergastolo a suo tempo pronunciata dalla corte d’assise d’appello di Venezia nei confronti di C.G., ritenuto responsabile, con altri, di un triplice omicidio commesso nel (OMISSIS);

– che, a sostegno di tale pronuncia, ritenne la corte d’appello che, essendo stata basata la richiesta di revisione sull’asserita sopravvenienza di nuove prove, costituite da dichiarazioni rese nell’ambito di altri procedimenti da M.G., + ALTRI OMESSI dette prove fossero prive del carattere della novità e/o di quello della rilevanza, siccome riconducibili, alcune, direttamente o indirettamente, a soggetti già ritenuti non credibili nel corso del giudizio di merito quali, in particolare, il M. ed il Pa. (alle presunte confidenze dei quali si erano richiamati il G. ed il R.); altre del tutto inidonee, per il loro intrinseco contenuto, a dimostrare l’assunto difensivo, secondo il quale il C., contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di condanna, non sarebbe stato presente all’azione omicidiaria; assunto, questo, che, peraltro – si osserva – non avrebbe escluso la partecipazione dello stesso C. alla fase preparatoria del delitto;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, il C., denunciando erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione assumendo, in sintesi e nell’essenziale, sulla scorta del dettagliato richiamo al contenuto delle dichiarazioni in questione, riportato nelle parti ritenute più importanti, che:

1) non si sarebbero potuti escludere il carattere di novità e la credibilità dell’elemento di prova costituito da una lettera inviata nel 2004 all’allora difensore del ricorrente nella quale il M., già coimputato confesso del C., affermava di aver confidato, nell’immediatezza dei fatti, a tale Pe.Il., che esso C. non aveva partecipato all’omicidio;

2) si sarebbe dovuto considerare, con riguardo alle dichiarazioni scagionanti rese nel 2007 nell’ambito di altro processo da Pa.Pa., anch’egli a suo tempo coimputato confesso del C., che dette dichiarazioni erano state rese nell’ambito di una deposizione testimoniale e non si sarebbe quindi dovuto ripetere, con riguardo ad esse, come invece aveva fatto la corte d’appello nell’impugnata ordinanza, il giudizio di inattendibilità espresso dai giudici di merito con riguardo al contenuto di quelle che allora erano state, da parte del medesimo Pa., solo dichiarazioni spontanee;

3) il fatto che il M. ed il Pa. fossero stati ritenuti non credibili nell’ambito del giudizio di merito non avrebbe dovuto dar luogo all’aprioristico convincimento, espresso dalla corte d’appello, che non fosse neppure credibile quanto essi, secondo le dichiarazioni del G. e del R., avrebbero confidato a costoro, in più occasioni, circa l’estraneità del C. all’omicidio;

4) erroneamente sarebbe stata esclusa la rilevanza delle dichiarazioni di S., dal momento che questi, pur non avendo potuto confermare, in effetti, come rilevato dalla corte d’appello, di aver saputo dal T. dell’estraneità del C. all’omicidio, avrebbe comunque "dimostrato la compresenza sua e dei coimputati dell’eccidio all’interno del penitenziario patavino, avrebbe introdotto la presenza tra questi di tale B.A. e, quel che pare più significativo, non avrebbe potuto escludere di essere destinatario di una propalazione rilevante quale quella rievocata dall’odierno ricorrente e dippoi dal B.";

5) contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, il B. non avrebbe riferito soltanto di voci raccolti nell’ambiente e, come tali, irrilevanti, quando aveva dichiarato di essere stato presente allorchè, nel corso di un comune periodo di detenzione, il T. (altro coimputato del C.) aveva espresso meraviglia per il fatto che nel processo per l’omicidio erano stati coinvolti anche il C. e certo p. (poi in effetti assolto) che, a suo dire, non c’entravano nulla;

6) il fatto che il T., come rilevato dalla corte d’appello, non avesse ritrattato o modificato le dichiarazioni a suo tempo rese nel processo a carico del C. non avrebbe dovuto escludere la novità e la rilevanza di quanto da lui successivamente ammesso circa il comune periodo di detenzione a Padova, con gli altri imputati dell’omicidio e circa la presenza, nello stesso periodo, quanto meno del S.;

7) le dichiarazioni di Z. circa il colloquio da lui avuto in carcere con il M. non sarebbero state da considerare irrilevanti, come invece aveva fatto la corte d’appello, dal momento che – si afferma – esse presentavano "potenzialità di assoluto interesse", in vista dell’approfondimento di quanto esattamente il M. avrebbe riferito ad esso Z., in tempo anteriore alla scelta di collaborazione operata da quest’ultimo;

8) ingiustificata sarebbe stata infine anche la ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni di P., collaboratore di giustizia, e Za., condannato quale concorrente nell’omicidio in questione per avere svolto le funzioni di autista del veicolo con il quale gli autori del delitto erano giunti sul posto, emergendo da dette dichiarazioni come i cd. "mestrini", gruppo costituito da Pa., T., C., Bo. e p., non operassero mai, per prudenza, al completo ma in numero di due per volta; il che costituirebbe smentita di quanto a suo tempo sostenuto nel corso del giudizio dal nominato Z., secondo cui egli avrebbe accompagnato, in occasione del delitto, oltre al T. e al Pa., anche C. e Bo..
Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto: a) con riguardo agli elementi costituiti dalla lettera del M. e dalle dichiarazioni del Pa., se, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, non possono costituire "prove nuove" la dichiarazioni liberatorie di un coimputato, in assenza dei necessari riscontri esterni (Cass. 1^, 8 aprile – 25 maggio 1994 n. 1590, D’Agostino, RV 197680; Cass. 1^, 10-29 marzo 2004 n. 15059, De Vitis, RV 228899; Cass. 1^, 4 aprile – 22 giugno 2007 n. 24743, Procida, RV 237337; Cass. 4^, 15 gennaio – 17 febbraio 2009 n. 6829, Tripodo, RV 243197), a maggior ragione il carattere della novità deve ritenersi escluso quando dette dichiarazioni, come si verifica nella specie (secondo quanto rilevato dalla corte d’appello e sostanzialmente non contestato dal ricorrente) provengano da soggetti che già avevano reso dichiarazioni liberatorie nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza di condanna e non erano stati ritenuti degni di fede; il che vale anche a giustificare ampiamente la ritenuta carenza del carattere della novità nelle dichiarazioni di soggetti quali il G. ed il R. i quali, secondo quanto emerge dallo stesso atto d’impugnazione, altro non avrebbero fatto (così come avrebbe potuto fare, se sentito, anche il P.) se non riferire quanto appreso dal M. e dal Pa., ben poco rilevando che ciò, secondo quanto si afferma nel ricorso, fosse avvenuto a breve distanza di tempo dalla commissione dell’omicidio;

b) con riguardo alle dichiarazioni del S. e del B. vale osservare che le prime, in quanto meramente confermative, in sostanza, della presenza del B. nel carcere di Padova, allorchè lo stesso B. avrebbe recepito le affermazioni del T. circa l’estraneità del ricorrente al delitto, in tanto avrebbero potuto avere interesse probatorio in quanto un tale interesse fosse stato attribuibile, in primo luogo a quelle del B.; il che però non è, dal momento che le affermazioni che quest’ultimo avrebbe recepito, anche se confermate dallo stesso T. (il che non è stato) non avrebbero neppur esse potuto costituire, alla stregua del già richiamato orientamento giurisprudenziale, una "prova nuova", di tal che a maggior ragione tale carattere era da escludere con riguardo alle dichiarazioni "de relato" concernenti le dette affermazioni;

c) con riguardo alle dichiarazioni del T., posto che, sempre alla stregua del suddetto orientamento giurisprudenziale, neppure una modifica o ritrattazione di quelle rese nel corso del giudizio sarebbe stata da considerare "prova nuova", ne deriva che a maggior ragione, ancora una volta, tale carattere deve ritenersi giustamente escluso quando, come ha osservato la corte d’appello, modifiche o ritrattazioni non ve ne siano state;

d) con riguardo alle dichiarazioni di Z., è lo stesso ricorrente a confessare, implicitamente, il loro difetto di rilevanza quando afferma, come si è visto, che esse sarebbero state soltanto potenzialmente interessanti, in vista di un approfondimento di quanto il M. avrebbe riferito ad esso Z.; approfondimento di cui non si specifica, e neppure è dato immaginare, quale avrebbe potuto essere l’oggetto, dal momento che dalle dichiarazioni in questione, quali riportate nel ricorso, non risulta che fosse in effetti emerso alcunchè che lasciasse intendere (ammesso e non concesso che ciò potesse valere come "prova nuova"), la possibilità di ulteriori sviluppi dotati di una qualche riconoscibile utilità a sostegno della richiesta di revisione;

e) con riguardo alle dichiarazioni di p. e Za., l’aver costoro riferito, a distanza di molti anni dall’omicidio di cui è causa (trattasi di dichiarazioni indicate come rese tra il 2007 ed il 2008) che i "mestrini" non operavano mai, di regola, in più di due per volta non può certo significare che questa regola fosse stata sempre osservata, specie in un caso come quello che qui interessa, in cui (come opportunamente osservato nell’impugnata ordinanza) si trattava della programmata soppressione di tre avversali, armati e pericolosi; e, d’altra parte, proprio il contesto "rilassato e svincolato dall’evento omicidiario" in cui, secondo quanto si legge nel ricorso, era avvenuta l’acquisizione delle dichiarazioni di Za., potrebbe aver fatti sì che costui non fosse indotto a compiere particolari sforzi di memoria per ricordare se ed in quale occasione la regola da lui riferita non fosse stata osservata, di tal che, non risultando che alla generica ed apodittica affermazione attribuita ad esso Za. di non aver mai visto tutti insieme i "mestrini" avesse fatto da contrappunto un invito a chiarire come ciò si conciliasse con quanto a suo tempo da lui riferito nel corso del giudizio, ben a ragione detta affermazione, in sè e per sè considerata, è stata considerata priva di sostanziale rilevanza probatoria.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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