Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 28-02-2011, n. 7595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, la corte d’appello di Torino confermò il giudizio di penale responsabilità di tale S.A. in ordine a due addebiti, uniti per continuazione, di tentata violenza privata per avere, secondo l’accusa, dapprima tentato di costringere tale b.D. B. a riprendere una relazione sentimentale, sotto minaccia di impedire altrimenti il rinnovo del suo permesso di soggiorno, avvalendosi di pretese conoscenze nell’ambito della locale questura, e successivamente tentato di costringere la medesima persona offesa ad omettere di presentare denuncia contro di lui, anche per altri reati costituiti da molestie, minacce e lesioni (in ordine al primo dei quali è poi intervenuta assoluzione mentre, per gli altri, vi è stata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela), adoperando al fine anzidetto violenza e minaccia costituite, la prima, nel produrle delle lesioni e, la seconda, nel manifestare il proposito di tagliarle la testa;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando vizio di motivazione:

1) in ordine al confermato giudizio di colpevolezza per il primo episodio, sull’assunto che la minaccia di non far rinnovare il permesso di soggiorno alla persona offesa avvalendosi di conoscenze preso la locale questura sarebbe stata priva di ogni credibilità, attesa la posizione del soggetto, straniero, senza stabile attività di lavorio e gravato da precedenti penali;

2) in ordine al confermato giudizio di colpevolezza anche per il secondo episodio, sull’assunto che l’idoneità della condotta a costituire il contestato reato di violenza privata non sarebbe stata legittimamente desumibile dal reato di lesioni, per il quale era intervenuta remissione di querela;

3) in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sull’assunto che esso sarebbe stato indebitamente basato sulla scelta processuale dell’imputato di rimanere contumace.
Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l’inammissibilità, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, la pretesa inverosimiglianza di quanto rappresentato dall’imputato alla persona offesa circa le conoscenze che egli avrebbe avuto nell’ambito della questura non può certo, in questa sede, costituire motivo di censura dell’impugnata sentenza, non solo perchè trattasi di elemento di fatto non valutabile dal giudice di legittimità e del quale neppure si dice se ed in quali termini fosse stato sottoposto all’attenzione della corte d’appello, ma anche perchè non risulta nè dedotto nè, tanto meno, dimostrato, che la persona offesa fosse nelle condizioni di rendersi conto della non rispondenza al vero di quanto affermato dall’imputato;

b) con riguardo al secondo motivo, a parte il rilievo che nulla si dice con riguardo alla minaccia che l’imputato avrebbe rivolto alla persona offesa di "tagliarle la testa" (di per sè bastevole, anche da sola, a rendere configurabile il tentativo di violenza privata), va poi osservato che l’intervenuta remissione di querela per il reato di lesioni non impediva certamente di valutare la medesima condotta lesiva, se ed in quanto ritenuta effettivamente sussistente (e, sul punto, non risulta espressa contestazione alcuna) come integratrice anche del reato di cui ora è causa;

c) con riguardo al terzo motivo, vale osservare che, per un verso, la corte d’appello, nel fare riferimento alla scelta processuale compiuta dall’imputato, non ha affatto inteso presentarla come giustificatrice, di per sè, del diniego delle attenuanti generiche, ma solo come fatto dal quale era dipesa, per legittima scelta dello stesso imputato, la mancata rappresentazione, da parte sua, di qualsivoglia elemento che ipoteticamente potesse indurre al riconoscimento delle dette attenuanti; per altro verso la stessa corte d’appello ha anche richiamato, come elementi (questi sì) ostativi a tale riconoscimento (ma del tutto ignorati nel ricorso) i precedenti per ricettazione ed altri reati dei quali il ricorrente era gravato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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