T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 228 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, depositato il 7 settembre 2010, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del sindaco di Terranova del 23 agosto 2010, istituente il divieto di circolazione a tempo determinato per mezzi di peso superiore a 5 t, per esigenze di verifica della portata di strade interpoderali, riferito alle due strade che consentono l’accesso dei mezzi di trasporto pesante al parco eolico dalla stessa gestito, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato e la condanna del Comune al risarcimento del danno patrimoniale sofferto.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni comunali e statali intimate, chiedendo la reiezione totale del ricorso.

Con decreto presidenziale n. 669 dell’8 settembre 2010 è stata disposta la misura cautelare provvisoria della sospensione dell’ordinanza impugnata.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2010 è stata accolta l’istanza cautelare, confermando la sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza di trattazione del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il provvedimento impugnato, già sospeso da questo TAR sin dall’adozione del decreto dell’8 settembre 2010, è stato definitivamente revocato con ordinanza del sindaco n. 62 del 22 dicembre 2010, per cui è venuto meno l’interesse alla decisione della domanda di annullamento.

Residua, invece, l’interesse del ricorrente alla definizione della domanda risarcitoria, essendo stato allegato un danno che l’impresa avrebbe subito nei 15 giorni compresi tra l’adozione del provvedimento impugnato e la sospensione giudiziaria dello stesso.

Il danno emergente, stimato dalla ricorrente in euro 50.750 oltre IVA, sarebbe riconducibile a tre voci:

a) costi derivanti dalla protrazione dello stoccaggio di venti rotori in porti nazionali e esteri, per un ammontare pari a Euro 20.250,00;

b) costi di riorganizzazione dei mezzi di trasporto e in particolare di fermo e riattivazione macchine, per un ammontare complessivo di Euro 10.500,00;

c) costo per il rinnovo dei permessi di trasporto, per un ammontare complessivo di Euro 20.000,00.

Il nesso di causalità sarebbe riconducibile alla circostanza che erano in corso, al momento dell’emanazione dell’ordinanza, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pale eoliche che sono state interrotte improvvisamente.

L’ingiustizia del danno deriverebbe dalla colpevolezza della condotta della PA che ha emanato un provvedimento illegittimo inescusabile, per l’estrema lacunosità della motivazione, la genericità e superficialità dell’impostazione e della formulazione del provvedimento, la totale assenza di comparazione fra gli interessi pubblici e privati coinvolti; la sproporzione fra la durata del blocco della circolazione e i tempi necessari alla verifica della portata, in definitiva l’evidente sviamento del potere.

La domanda, ad avviso del Collegio, non è fondata.

Nel giudizio risarcitorio l’onere della prova ricade pienamente sul danneggiato, non potendo il Giudice amministrativo supplire con acquisizioni istruttorie alle carenze probatorie di parte attrice, trattandosi di prove che sono nella piena disponibilità della parte.

Infatti, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, l’azione risarcitoria innanzi al g.a. non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, ma al principio generale dell’onere della prova ( art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), gravando sui ricorrenti l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione nonché l’esistenza e la consistenza di un danno risarcibile (cfr. ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 24 settembre 2009, n. 5065).

Nella fattispecie, non risulta provato il danno asseritamente sofferto.

Il ricorrente si limita ad esibire una richiesta di pagamento, in data 16.9.2010, proveniente da una s.r.l. denominata "Gamesa", per un importo complessivo pari ad euro 59.750 per le voci sopra indicate, ma non fornisce alcuna prova che tale somma sia stata effettivamente pagata, non esibendo la relativa fattura.

La richiesta di pagamento potrebbe non essere stata soddisfatta, potrebbe essere stata contestata o potrebbe essere intervenuto un accordo su una cifra diversa.

Non vi è certezza, quindi, non solo sull’entità del danno, ma addirittura sul fatto stesso che un danno si sia verificato.

La domanda, di conseguenza, deve essere rigettata, in quanto infondata.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per quanto riguarda la domanda di annullamento, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre deve essere rigettata la domanda risarcitoria.

Le spese di giudizio sono da compensare tra le parti, considerato che vi è soccombenza della ricorrente limitatamente alla domanda risarcitoria e che la PA, revocando l’atto impugnato prima della decisione di merito, ha evitato la soccombenza sulla domanda principale di annullamento, ma, per il principio di causalità, deve essere ritenuta la parte che ha provocato la lite, emanando un provvedimento di cui si deve riconoscere, incidentalmente, l’illegittimità.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato;

rigetta la domanda risarcitoria;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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