Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 28-02-2011, n. 7589 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato, con sentenza 26.3.2009, la condanna inflitta (in data 18.11.2005 dal Tribunale di Torre Annunziata) ad C.A. perchè ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale conseguente al fallimento di Srl.

CDBEA, di cui egli era stato amministratore formale. L’addebito riguarda la sottrazione e distruzione di compendio essenziale per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari di detta società a cui il C. fu preposto, forse a fianco di amministratore di fatto E.R..

Lamenta la difesa del ricorrente con impugnazione alla Corte l’illogicità della motivazione atteso che la gestione era seguita dall’ E. (verso il quale è stata emessa sentenza di proscioglimento) e che C. si rese autore soltanto del ritiro della documentazione e della sua conservazione, condotte che non esprimono attività amministrativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato e generico, non tenendo conto delle argomentazioni della decisione impugnata.

La pronuncia, invero, da la prova – non contestata dal ricorrente – che tutto il corredo documentale della società fu ritirato dal C., il quale si preoccupò personalmente anche (mediante onerosa convenzione) di custodire la stessa in luogo non facilmente violabile. Esattamente da questa circostanza è stato desunto l’interesse del prevenuto alla società a cui era stato preposto, disponendo per cautele che, diversamente, non sarebbero spiegabili.

La conservazione della contabilità – come ammesso dal medesimo ricorrente – è espressione primaria dell’attività di amministrazione societaria e non certamente marginale, donde esattamente la conclusione nel senso dei giudici di appello.

A questi rilievi il ricorso non presta attenzione ribadendo le tesi difensive già avanzate nel processo di appello: di qui la genericità dell’impugnazione.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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