T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 357 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 24.10.2007 n. 44, il comune di Salerno ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un fabbricato ad uso residenziale, ubicato su un terreno di proprietà dello stesso in località S. Eustachio, disposto su unico livello, con struttura portante in cemento armato, copertura a solaio piano e tamponature in muratura, delle dimensioni esterne di circa m. 8,50×5,50×3,30(h).

L’atto in parola è gravato in questa sede per violazione di legge ed eccesso di potere.

Resiste l’amministrazione con controricorso.

Alla pubblica udienza del 10.2.2011, la causa è stata trattenuta in decisione, non potendosi tenere in considerazione l’istanza di rinvio presentata appena il giorno precedente, in quanto non documentata.
Motivi della decisione

Denuncia il ricorrente, anche a mezzo di perizia giurata di parte: a) la natura meramente pertinenziale dell’opera, perché realizzata in prosieguo ad altro fabbricato principale in corso di condono e, pertanto, l’applicabilità nella specie della sola misura sanzionatoria pecuniaria; b) l’impossibilità di adempiere all’ordine, essendo il manufatto sottoposto a sequestro penale; c) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; d) la mancata valutazione dell’astratta conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente.

Tutte le predette doglianze sono sguarnite di fondamento.

Ed invero, per come emerge dagli atti di sopralluogo e dalla stessa perizia di parte, l’immobile di cui è stata ordinata la demolizione risulta destinato a civile abitazione, essere suddiviso al suo interno in un vano cucina di mq. 22,53, una camera da letto di mq. 13,47 ed un bagno di mq. 4,42, essere completamente rifinito, sia all’esterno che all’esterno, essere dotato di tutti gli impianti e finanche arredato.

In buona sostanza, esso costituisce un corpo di fabbrica del tutto autonomo rispetto al fabbricato principale, dotato di una propria indipendenza urbanistica, il che impedisce di applicare la nozione edilizia di pertinenzialità che, com’è noto, presenta connotati diversi da quelli civilistici, assumendo rilievo decisivo non tanto il legame materiale con l’immobile principale, quanto il dato giuridico dell’assenza di un’autonoma destinazione e di un autonomo valore di mercato, esaurendosi la destinazione d’uso dell’opera nel mero rapporto funzionale con l’edificio principale, sì da non incidere sul carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18.10.2010, n. 7549).

Venendo alle altre censure, basta osservare, ai fini del loro rigetto: a) che la sottoposizione del bene a vincolo penale d’indisponibilità non incide sulla valida adozione dell’ordine amministrativo di demolizione, ma semmai sulla sua concreta eseguibilità; b) che la natura vincolato dell’atto esclude ogni necessità di preventivo avviso di avvio del relativo procedimento; c) che, infine, la valutazione della sanabilità dell’opera non è un obbligo per l’amministrazione, in assenza di un’istanza in tal senso.

In definitiva, il ricorso va respinto. Non di meno sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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