Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 9256 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 31-10-2003, D.L. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto ad istanza di C.R., con cui veniva intimato di pagare la somma di Euro 25.641,17, a favore dell’istante. Si costituiva la C., chiedendo rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con sentenza in data 21-02-2005, rigettava l’opposizione, qualificata come opposizione all’esecuzione, trattandosi di questione interpretativa della sentenza di divorzio tra le parti, circa la decorrenza del relativo assegno.

Ricorre per cassazione il D., sulla base di un unico, articolato motivo. Resiste, con controricorso, la C..
Motivi della decisione

Il Tribunale ha qualificato l’opposizione in esame, come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e tale affermazione non costituisce oggetto di censura.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 20414/06; 5342/09; 9940/09), va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata, come nella specie, in data anteriore al 1-03-2006, all’esito di giudizio di primo grado su opposizione all’esecuzione, trattandosi di sentenza soggetta ad appello: solo in tale data infatti è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, che ha sostituito il precedente regime dell’appellabilità con quello della non impugnabilità della sentenza.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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