Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-01-2011) 28-02-2011, n. 7586 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Messina, Sezione Minorenni, con sentenza del 4 marzo 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Messina del 14 maggio 2009 con la quale M. G. era stato condannato per il delitto di furto aggravato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore lamentando:

a) l’erronea applicazione di legge nell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;

b) la violazione di legge e l’illogicità della motivazione con particolare riferimento al travisamento della prova assunta del riconoscimento dell’imputato;

c) la violazione di legge in merito all’individuazione dell’autore del reato nella fase antecedente l’avvio del procedimento giudiziale e quindi in violazione dell’art. 213 c.p.p..
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è piuttosto pretestuoso in quanto, con motivazione pienamente logica, la Corte territoriale ha superato l’asserita "titubanza" dalla parte lesa al dibattimento allorquando era trascorso del tempo dai fatti in favore della validità del riconoscimento operato in precedenza, con tutta una serie di robuste considerazioni in punto di fatto che questa Corte non può sindacare.

3. Neppure può parlarsi di travisamento della prova, con ciò disattendendosi il secondo motivo del ricorso.

Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si faccia uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si ometta la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Cass. Sez. 4, 3 febbraio 2009 n. 19710).

Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla medesima conclusione di penale responsabilità. 4. Infondato è ancora il terzo e ultimo motivo del ricorso.

Al riguardo occorre immediatamente chiarire che, come più volte precisato da questa Corte (v. da ultimo, Cass. Sez. 3, 5 maggio 2010 n. 23432), la ricognizione formale di cui all’art. 213 c.p.p., non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l’unico strumento probatorio idoneo alla dimostrazione dei fatti e che, pertanto, il riconoscimento effettuato senza l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione non è affetto da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità.

Per rispondere, poi, ai rilievi del ricorrente, è sufficiente richiamare in questa sede l’orientamento consolidato secondo cui l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;

pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (v.

Cass. Sez. 6, 5 dicembre 2007 n. 6582).

In questo senso, quindi, non può essere sindacata in questa sede, in quanto correttamente motivata, la decisione dei Giudici di appello che hanno ritenuto comunque affidabili le dichiarazioni della parte offesa valutando sia la sicurezza mostrata da quest’ultima nel riconoscimento effettuato nel corso delle indagini, sia il tenore delle risposte fornite nell’escussione nel corso del giudizio sia, infine, l’esistenza di precisi riscontri rispetto alle circostanze narrate.

Nè, infine, i rilievi concernenti la capacità dimostrativa della prova possono formare, evidentemente, oggetto di sindacato nel giudizio di Cassazione non rilevando in questa sede il merito della decisione ma solo la correttezza della motivazione (v. Cass. Sez. 5, 24 maggio 2006 n. 36764).

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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