T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 203

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia fondato in quanto: a) a fondamento del diniego l’amministrazione pone un precedente arresto del ricorrente per il reato di cui all’articolo 14, comma 5ter d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, laddove la normativa di riferimento individua come fatto ostativo della regolarizzazione la condanna, ancorchè non definitiva; b) non è peraltro neppure indicata la data di tale arresto e ciò non permette di verificare se si tratti dell’episodio in relazione al quale il ricorrente ha allegato al ricorso il provvedimento di archiviazione del g.i.p.; c) il provvedimento non reca d’altra parte riferimenti a una specifica condanna limitandosi incidentalmente a richiamare la circolare del ministero dell’interno secondo cui la condanna per il reato in questione è ostativa alla regolarizzazione; d) l’amministrazione, regolarmente intimata, si è costituita in giudizio con memoria di stile senza contestare specificamente l’assunto del ricorrente di non essere mai stato condannato per il reato sopra citato;

Ritenuto che quanto precede comporti l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso e l’assorbimernto del terzo, logicamente subordinato;
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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