Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-04-2011, n. 9247 Contratto individuale di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di D.B.G., proposta nei confronti della Banca di credito in epigrafe di cui era stato direttore generale, avente ad oggetto la condanna di detta Banca al pagamento della somma di Euro 194.491,64 che assumeva dovutagli in base ad un accordo transattivo intervenuto, in data 13 maggio 2000, con il Presidente della stessa Banca in relazione all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimatogli con lettera del 24 febbraio 2000.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante che il preteso accordo transattivo, alla stregua dei tempi utilizzati al futuro – la controversia si "risolverà"; il presente accordo "dovrà essere concluso" – e del comportamento del D.B. successivo all’accordo – impugnazione del licenziamento prima della scadenza del luglio 2000 prevista dall’intesa – integrava non un accordo contrattuale definitivo o un impegno preliminare, bensì un mero progetto contrattuale di cui i sottoscrittori si riservavano la successiva accettazione.

Avverso questa sentenza il D.B. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la Banca intimata la quale propone impugnazione incidentale assistita da un unico motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando la impugnazione della stessa sentenza.

Con la prima censura il ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione.

Relativamente alla dedotta violazione di legge il D.B. pone il seguente quesito di diritto: "viola il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ., il Giudice del merito che nell’interpretare il contratto si limiti al senso letterale delle parole usate e che noi fare riferimento al comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto per evidenziare al contenuto di un proposito comune prenda in considerazione non il comportamento complessivo di tutte le parti, ma il comportamento isolato di una sola di esse?".

Circa l’allegato vizio di motivazione il ricorrente sottolinea: la valutazione del solo comportamento successivo del D.B.; la non considerazione che l’accordo fu raggiunto senza l’assistenza di legali presso un ristorante il giorno prima dell’Assemblea cui si riferiva l’impegno assunto dal D.B.; il mancato esame delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede d’interrogatorio formale circa la natura vincolante dell’accordo; l’omesso vaglio del comportamento tenuto dal rag. F. che nel trasmettere copia dell’accordo lo aveva qualificato come transazione.

La censura non è fondata.

E’ opportuno prendere le mosse dalla dedotto vizio di motivazione.

Infatti, quanto alla circostanza relativa alla trasmissione della copia dell’accordo da parte del rag. F. è sufficiente rilevare che tale elemento è valutato dal giudice di appello il quale, con argomentazione logica e giuridicamente corretta, rileva che la definizione data, in altra sede, all’accordo da detto F. "non pregiudica la questione del significato effettivo dell’atto".

Anche per quanto attiene l’obbligo assunto dal D.B. di evitare turbative nel corso dell’Assemblea, la Corte territoriale ne valuta la portata rimarcando, sempre con congrua motivazione logico- giuridica, che si tratta dei generale dovere di correttezza del partecipante e, quindi, tanto non contraddice l’interpretazione secondo la quale l’intesa costituisce solo una di un ipotesi di accordo.

Circa le altre circostanze, di cui si lamenta la mancata valutazione, va annotato che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indica dove e quando tali circostanze sono state dedotte nel giudizio di merito.

Conseguentemente è impedito a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità al riguardo.

Passando all’esame della denunciata violazione di legge, va rilevato che il quesito di diritto, alla cui stregua la censura sotto il profilo in esame va scrutinata, è inconferente, nel senso che si assume la mancata vai umazione del comportamento di tutte altre parti, mentre, come innanzi sottolineato, è valutato dalla Corte del merito il comportamento del rag. F.. Quanto agli altri comportamenti e circostanze, e lo si è già rimarcato, non vi è indicazione circa la loro rituale allegazione, sicchè il quesito è generico in quanto non è idoneo ad assolvere la sua funzione.

Con la seconda censura del ricorso principale il D.B. prospetta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Circa la violazione di legge il ricorrente principale pone il seguente quesito di diritto: "Viola il canone ermeneutico di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., il Giudice del merito che nel rilevo di assegnare alla formulazione letterale delle espressioni usate nel contrailo da interpretare non lo verifica alla luce dell’intero contesto contrattuale e non considera le singole clausole in correlazione tra loro, nè procede al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c., dovendosi intendere per senso letterale delle parole tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parola che la compone, quale una singola clausola di un contratto composto da più clausole e dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato".

Preliminarmente rileva il Collegio che quanto al dedotto vizio di motivazione difetta la chiara indicazione del fatto controverso intesa quale Sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, nel quale siano specificate le ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 1.6528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063).

Lo scrutinio della censura in esame va, quindi, limitato alla denuncia di violazione di legge che risulta infondata.

Al riguardo va rilevato che il giudice del merito, nell’interpretare il documento di cui trattasi, utilizzando, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti, il canone del senso letterale delle parole adoperate, fa riferimento ai verbi – utilizzati al futuro- facenti parte di quelle clausole fondamentali rivelatrici del valore che le parti hanno voluto assegnare al documento. Il tema decidedum, difatti, non aveva ad oggetto l’interpretazione del contenuto dell’intero documento o delle varie clausole, ma più specificamente se con quel documento si era voluto consacrare un contratto definitivo, un impegno preliminare o un mero progetto contrattuale.

Non vi è, quindi, la lamentata violazione dei denunciati canoni interpretativi avendo il giudice del merito fatto riferimento a quelle parti dell’accordo che, in quanto conclusive, erano rilevanti ai fini dell’indagine richiesta.

Con il terzo motivo del ricorso principale il D.B. allega violazione dell’art. 1367 c.c. e vizio di motivazione.

Pone, per quanto attiene la denunciata violazione di legge il seguente quesito: "Viola il canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c. – rectius art. 1367 cod. civ., il Giudice del merito che nel dubbio non interpreti le clausole del contratto nel senso in cui possono avere effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno?".

Nulla specifica il ricorrente, nel senso in precedenza indicato, riguardo al secondo motivo, per quanto attiene il prospettato vizio di motivazione con la conseguenza che, anche in questo caso, lo scrutinio della censura in esame va limitato alla lamentata violazione di legge che risulta infondata.

Devesi, infatti, ritenere che presupposto per l’operatività del canone interpretativo integrativo di cui all’art. 1367 c.c., sia, come fatto palese dalla precisa espressione utilizzata dalla norma, il permanere, esaurita l’interpretazione ricognitiva, del dubbio.

Conseguentemente nell’ipotesi in cui il giudice, in base ai canoni strettamente interpretativi, attribuisce con certezza un senso determinato all’atto dell’autonomia privata, come è avvenuto nella specie, non deve applicare il canone sussidiario stabilito dall’art. 1367 c.c. (Cfr. Cass. 11 agosto 1999 n. 8584, cui adde ex plurimus Cass. 2 aprile 2002 n. 4680 e, più di recente, Cass. 16 dicembre 2006 n. 26690).

Con la quarta censura il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1322 e 1372 c.c., e vizio di motivazione.

Pone, per quanto attiene la violazione di legge il seguente quesito di diritto: "Viola gli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1322 e 1372 cod. civ., il Giudice di merito che ai fini dell’interpretazione dei- contratto non attribuisca rilevanza giuridica ad un impegno contrattuale liberamente negoziato dalle parti senza nulla argomentare in merito alla sua efficacia e validità".

Nulla specifica il ricorrente, relativamente al prospettato vizio di motivazione, per quanto riguarda l’assolvimento dell’onere della chiara indicazione del fatto controverso. Valgono, pertanto, in proposito i rilievi svolti in sede di scrutinio del secondo motivo del ricorso principale in occasione di analoga mancanza.

Quanto alla dedotta violazione di legge va rilevato che il relativo quesito di diritto, alla cui stregua la censura va esaminata non potendosi il quesito integrare con la parte argomentativa del motivo del ricorso pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420), non è correttamente formulato poichè sotto il profilo della violazione di legge in realtà si deduce una omessa motivazione come è reso palese dalla denuncia di mancata argomentazione in merito alla efficacia e validità del documento.

Tanto precisato e limitando il vaglio del quesito alla sola parte strettamente riferibile alla violazione di legge, va rilevato, a confutazione della censura, che non ogni scritto redatto nell’ambito della autonomia privata deve necessariamente esprimere una volontà negoziale, pertanto il giudice del merito ben può, in base alla interpretazione dell’atto, escludere che con lo stesso le parti abbiano voluto porre in essere un negozio giuridico produttivo di effetti ed abbiano invece, come nella specie ritenuto dalla Corte territoriale, manifestato l’intenzione di porre in essere un mero progetto contrattuale di cui si sono riservati la successiva accettazione.

Con il quinto motivo del ricorso principale il D.B. denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La censura è inammissibile poichè anche in questo caso, come nei precedenti, il ricorrente omette d’indicare in modo chiaro ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il fatto controverso, nel senso in precedenza sottolineato.

Il ricorso principale, in conclusione, va rigettato.

Passando all’esame della impugnazione incidentale, va rilevato che con l’unica censura la Banca in epigrafe, deducendo violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e vizio di motivazione, pone il seguente quesito: "può il giudice di merito limitarsi ad affermare che ricorrono giusti motivi (o giuste ragioni) perchè possa ritenersi soddisfatto il requisito della esplicita indicazione dei motivi di compensazione delle spese di giudizio ex art. 92 c.p.c., comma 2?".

Anche con riferimento al ricorso incidentale devesi sottolineare che, relativamente al dedotto vizio di motivazione, difetta la chiara indicazione del fatto controverso richiesta dall’art. 366 bis c.p.c..

Si rinvia di conseguenza a quanto al riguardo osservato in precedenza. Così limitato l’ambito – alla sola violazione di legge – del sindacato devoluto a questa Corte va premesso che costituisce ius reception, nella giurisprudenza di questa Corte, che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi (Cfr. per tutte Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio) – non applicabile nella specie trattandosi di procedimento instaurato anteriormente all’entrata in vigore di detta legge, hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione. in base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi infondata la censura in esame potendo il provvedimento di compensazione delle spese giudiziali trovare giustificazione, non solo nelle ragioni esplicitate con riferimento al capo della sentenza relativo a la regolamentazione di dette spese, ma anche nella motivazione che ha determinato la soluzione della controversia.

Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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