Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 28-02-2011, n. 7577 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 aprile 2010, confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato G. F. per il reato di falsa testimonianza.

All’imputato era addebitato di aver, quale testimone, deposto il falso nel procedimento penale contro Gi.Gi., F. E. e S.D. per il reato di lesioni personali commesso ai suoi danni a seguito di un infortunio sul lavoro. In particolare, il G. avrebbe dichiarato che, al momento dell’infortunio, vi erano mezzi meccanici in movimento e che non indossava occhiali protettivi, pur avendoli richiesti al datore di lavoro, contrariamente alla versione dei fatti fornita dal medesimo nel corso delle indagini preliminari.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo con cui con cui denuncia la violazione della legge processuale, per aver la Corte di appello omesso di esaminare un motivo di appello, concernente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello, purchè le stesse siano dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, dep. 16/09/2009, Greco, Rv. 244763).

Pertanto, l’omessa motivazione in ordine ai motivi di appello non comporta l’automatica nullità della sentenza di appello, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo.

Venendo al caso in esame, i giudici dell’appello, pur avendo esattamente esposto in premessa il motivo di gravame, concernente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal G. nel corso delle indagini preliminari (pag. 1), non hanno fornito ad esso esplicita risposta. Tuttavia, tale motivo appare non decisivo, in quanto la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento della falsità della deposizione resa in udienza "soprattutto" sulle dichiarazioni fatte dagli altri operai presenti ai fatti, che avevano smentito la seconda versione fornita dall’imputato circa la presenza sul posto di mezzi meccanici.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa emergenti dal ricorso – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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