T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1815 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato, il quale sanzione ai sensi degli articoli 22 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("fermi ed in pregiudicati di ulteriori effetti di cui all’articolo 31, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001) e dell’articolo 15 della legge regionale n. 15/2008, le seguenti opere:

– senza titolo abilitativo edilizio e senza i preventivi pareri degli Enti a tutela dei vincoli presenti (zona A del Parco di Veio in zona di trasformabilità limitata del P.I.P Ambito 4 "Valle del Tevere"; in zona di risanamento conservativo del vigente Piano regolatore generale; in zona vincolata ai sensi del nuovo Piano territoriale paesistico regionale adottato), cambio di destinazione d’uso, con opere, da autorimessa a 2 appartamenti eseguito mediante la realizzazione di murature divisorie. Il primo appartamento risulta composto da: soggiornoangolo cottura, bagno e camera da letto; il secondo da soggiornoangolo cottura, bagno e due stanze da letto. Entrambi gli appartamenti risultano rifiniti a civile ed agibili nonché dotati di impianti tecnologici e servizi necessari al loro funzionamento. Tali opere hanno comportato la modifica del prospetto principale del vano (ex autorimessa) prospiciente al fosso denominato "Vignale fontana del ponte", mediante restringimento dell’accesso carrabile preesistente ed apertura di una nuova finestra di servizio del vano soggiorno;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura secondo la quale non l’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 avrebbe dovuto applicarsi bensì l’articolo 34 ("Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire"), poiché nella fattispecie si tratterebbe di cambio di destinazione d’uso di un immobile a suo tempo legittimamente autorizzato (sia pure come autorimessa); e secondo la quale, altresì, applicando l’articolo 34 risulterebbe impossibile demolire poiché si dovrebbe intervenire sul muro portante realizzato per restringere l’accesso carrabile, risulta infondata perché la difformità dall’originario assenso edilizio appare essere totale; e perché in ogni caso risulta trattarsi di trasformazione non in corso d’opera ma successiva alla realizzazione dell’opera a suo tempo assentita;

– la censura che invoca l’applicabilità dell’articolo 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 (recte: l’articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 15/2008, ai sensi del quale non si procede all’acquisizione dell’area ma esclusivamente alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia responsabile dell’abuso) perché l’atto impugnato ha espressamente riconosciuto che l’opera è stata eseguita soltanto da uno dei ricorrenti (il figlio R.) e non dal proprietario (il padre Antonio), sicché non potrebbe farsi luogo all’acquisizione ma solo alla demolizione, risulta da respingere perché, come rilevato anche dalla memoria di controparte, non risulta che il ricorrente Antonio si sia opposto all’abuso; ed anzi dalle prospettazioni in ricorso parrebbe addirittura da evincersi che egli sia stato accondiscendente alla realizzazione da parte del figlio delle opere sanzionate;

– la censura la quale rileva che il bene di cui è ingiunta la demolizione non è più nella disponibilità del ricorrente Antonio (il bene sarebbe stato bonariamente ceduto dai coeredi a R., figlio del ricorrente e da R., in data 11 maggio 2007, alla propria figlia ragazza madre, in comodato gratuito) risulta da respingere perché la normativa vigente non prevede un simile esonero dall’obbligo di ripristino disposto dall’atto impugnato: il proprietario e l’esecutore materiale sono tenuti ad ottemperare, previamente attivandosi, se del caso, per recuperare la disponibilità del bene;

– la censura la quale lamenta irragionevolezza dell’atto impugnato perché in data 11 maggio 2007 l’Amministrazione comunale aveva accolto la richiesta di trasferimento di residenza della citata figlia ragazza madre di R. va rigettata poiché la circostanza non ha alcun rilievo sull’abuso edilizio, né sull’obbligo dell’Amministrazione di sanzionarlo;

– la censura la quale lamenta violazione del principio dell’affidamento poiché i lavori sarebbero stati seguiti 14 anni fa (come da dichiarazione del perito di parte, allegata al ricorso con il numero 6) va respinta sia perché la risalenza riferita non è notevole sia perché – in ogni caso – anche nella diversa ipotesi in cui la risalenza fosse stata davvero notevole essa non avrebbe legittimato gli abusi ma avrebbe semmai imposto all’Amministrazione di motivare circa il permanere dell’interesse pubblico – diverso dal semplice ripristino della legalità – alla demolizione;

– la censura secondo lui l’abuso dovrebbe ritenersi sanato dall’articolo 19, commi 8 e 9, del decretolegge 31 maggio 2010, numero 78 (sulla regolarizzazione fiscale degli "immobili fantasma") va respinta perché le disposizioni invocate riguardano esclusivamente la regolarizzazione fiscale di immobili non censiti o non correttamente censiti in catasto, non già la sanatoria edilizia di immobili abusivi;

Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 750,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 750,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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