T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1808 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale alla parte presente in Camera di consiglio della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto il provvedimento impugnato, il quale sanziona, ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 16 della legge regionale n. 15/2008, le seguenti opere, perché realizzate in assenza di permesso di costruire:

– sul terrazzo di pertinenza dell’unità immobiliare era in corso di realizzazione un manufatto di metri 5,50 x 4,40, con altezza variabile da metri 2,80 a metri 2,6, costituito da una struttura scatolare in metallo tamponata in muratura su tre lati, di cui due preesistenti; su una delle pareti è stata predisposta l’apertura di due vani finestra di dimensioni rispettivamente di metri 1 x 1,65 di altezza e metri 1,4 x 1,65 di altezza. Il quarto lato del manufatto risulta aperto con un cordolo di base di altezza (sic: n.d.r.) centimetri 20. La copertura è costituita da pannelli prefabbricati coibentati;

Considerata l’unica censura del ricorso, la quale asserisce che le opere sanzionate sono semplicemente lavori di ristrutturazione edilizia degli elementi costitutivi di un’opera già condonata, per i quali dunque necessitava unicamente la presentazione di denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 380/2001, e comportanti una lievissima differenza di superficie e cubatura; e che in proposito il ricorrente ha presentato dopo l’atto impugnato (con nota prot. n. 61510 del 14 ottobre 2010) denuncia di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001;

Considerato che la censura risulta infondata, poiché nella fattispecie – data la natura delle opere ammesse dal ricorrente – l’articolo 33 del D.P.R. n. 380/2001 e l’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008 appaiono correttamente applicati all’Amministrazione; e perché la denuncia di inizio attività in sanatoria non può avere rilevanza sulla legittimità dell’atto impugnato, essendo denuncia ad esso successiva;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 1000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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