Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-04-2011, n. 9233 Assegni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 15736 del 25 giugno 2003 questa Corte di cassazione ha annullato la sentenza n. 32, resa il 26 gennaio 2001 dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva rigettato l’appello, proposto dai Ministeri del Tesoro e dell’Interno, avverso la sentenza n. 17/1999 con la quale il Pretore di Nicosia aveva riconosciuto il diritto di C.S.C. a percepire l’assegno mensile di assistenza. Questa Corte, accogliendo il ricorso, ha, statuito che il mero richiamo, contenuto nella decisione impugnata, a non meglio precisata "documentazione in atti", quale prova del requisito reddituale, non soddisfaceva l’obbligo di motivazione in quanto non consentiva di valutarne l’idoneità probatoria e, cassata l’impugnata sentenza, ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo la valutazione del richiamato materiale probatorio.

2. Con ricorso depositato il 27 settembre 2004, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno hanno riassunto il giudizio chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, il rigetto della domanda.

C.S.C., costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Acquisita la documentazione concernente il requisito reddituale, che risultava depositata nel giudizio di primo grado, all’udienza del 12 gennaio 2006, la causa è stata discussa ed è stata decisa dalla Corte territoriale, che con sentenza depositata il 22 febbraio 2006, in riforma della sentenza n. 17/1999 resa dal Pretore Giudice del Lavoro di Nicosia il 13/4/1999, ha rigettato la domanda proposta con il ricorso di primo grado ed ha dichiarato che l’appellata non era tenuta a rifondere agli appellanti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio. In particolare la Corte distrettuale ha ritenuto che la documentazione cui aveva fatto riferimento il Tribunale di Caltanisetta era costituita esclusivamente dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico dal 1998 al 2002) e da autocertificazioni, documenti che, provenendo dalla parte interessata, erano privi di valore probatorio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la C. con un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la ricorrente deduce che il difetto del requisito reddituale non era stato contestato dalle amministrazioni appellanti che si erano limitate ad eccepire la insussistenza del requisito sanitario.

2. Il ricorso, che in realtà non contesta la ratio decidendi dell’impugnata sentenza ma pone una questione a monte della valutazione operata dalla Corte d’appello della documentazione acquisita al processo, è infondato.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 17 giugno 2008, n. 16395) ha già affermato – e qui ribadisce – che nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (cfr. anche Cass., sez. lav., 26 maggio 2009, n. 12131).

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione in mancanza di difesa della parte intimata.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; Nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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