Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-02-2011) 28-02-2011, n. 7567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.P. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 2 dicembre 2004 del Tribunale di Nuoro che ha confermato la condanna per il delitto di simulazione di reato, contestatogli unitamente al padre, separatamente giudicato ex art. 444 c.p.p. (fatti del (OMISSIS)).

Il giovane è stato riconosciuto colpevole di avere denunciato falsamente ai carabinieri di Dorgali, alle h 10.20 del (OMISSIS), il furto (scoperto a suo dire alle h 7.30 di quello stesso mattino) del proprio "nuovo" trattore con rimorchio, asseritamente lasciato la sera prima, carico di legna, nell’azienda agricola familiare in territorio di Orosei: simulazione finalizzata ad evitare le gravi sanzioni amministrative previste dal C.d.S. per la circolazione di veicolo senza targa.

I giudici di merito hanno rilevato in fatto che il trattore, appena acquistato al prezzo di circa L. 100 mila, il giorno prima, il (OMISSIS) aveva circolato sulla pubblica strada, condotto dal genitore dell’imputato, pur sprovvisto di targa (i documenti per l’immatricolazione erano pervenuti soltanto il mattino dell’8 marzo).

Il mezzo, pertanto, era stato sottoposto a sequestro amministrativo e custodito presso la caserma dei carabinieri di Illoghe.

Il 7 marzo, allorquando l’imputato si era recato nella caserma dei carabinieri di Orosei per segnalare la sparizione del proprio mezzo, gli era stato comunicato che il mezzo era stato rinvenuto e portato alla caserma di Iloghe; P.P. si era quindi recato nel luogo di custodia del veicolo, ove, riacquistata la disponibilità, aveva poi formalizzato la denuncia di furto presso i carabinieri di Dorgali.

L’imputato ha sostanzialmente dichiarato che, al momento della presentazione della denuncia, ignorava che il trattore era stato in realtà prelevato dal proprio padre a sua insaputa.

La Corte di appello, aderendo alla diffusa motivazione del primo giudice ha argomentato sulla insostenibilità della tesi prospettata e la diversa realtà che il comportamento del padre (che alla vista dei Carabinieri aveva abbandonato il trattore) e quello successivo del figlio (che ne aveva denunciato la scomparsa) fossero invece preordinati e finalizzati ad impedire la sanzione amministrativa.
Motivi della decisione

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della fondatezza dell’accusa, con la prospettazione di una massima di comune esperienza in ragione della quale ("opinione per opinione" pag. 4 del ricorso) "il pastore per istintiva ed atavica predisposizione, vigila di preferenza sulle pecore e sugli agnelli e non sui trattori".

Con un secondo motivo si lamenta l’intervenuta prescrizione del reato, prima del 31 marzo 2009, nonostante la sospensione dal 31 marzo al 22 dicembre 2009.

La Corte di appello aveva sul punto negata la prescrizione rilevando che andava calcolata la sospensione del processo in grado di appello dal 31 marzo al 22 dicembre 2009, per 8 mesi e 22 giorni: periodo da conteggiarsi per intero, in quanto l’adesione è esercizio di un diritto, del legale, ma non costituisce un suo legittimo impedimento, per cui non risulta applicabile la norma (tempo dell’impedimento aumentato di 60 giorni) prevista per tale ultimo caso dall’art. 159 c.p., comma 1, n. 3).

Il secondo motivo è fondato, a prescindere dalle questioni sulla sospensione del processo, essendo ampiamente decorso il termine massimo richiesto dalla legge per la prescrizione del reato ritenuto in sentenza.

Ciò posto, affermata l’ammissibilità del ricorso, si tratta ora di verificare, presente la causa estintiva data dalla prescrizione, se ricorrano le condizioni in fatto ed in diritto per una assoluzione dell’accusato, posto che il giudice, per il principio di prevalenza del "favor innocentiae" sul "favor rei", ha l’obbligo di accertare la possibilità di una assoluzione nel merito dell’accusa, considerando peraltro che tale proscioglimento nel merito, ex art. 192 c.p.p., comma 2 pur in presenza di una causa estintiva, si impone soltanto quando già si sia acquisita la prova dell’innocenza dell’imputato, o manchi del tutto la prova della sua colpevolezza, oppure risulti dall’esame degli atti l’evidenza della prova che il fatto non sussiste, che l’imputato non l’ha commesso, che il fatto non costituisce reato, o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Orbene, tanto premesso, ritiene la Corte, all’esito del logico ed argomentato giudizio di responsabilità dei giudici di merito, che l’imputato non possa considerarsi estraneo alle formulate imputazioni, proprio per le analitiche argomentazioni del Tribunale e della Corte di appello, che sono state tra loro sinergicamente integrate, con un ineccepibile apprezzamento delle risultanze probatorie, nel rispetto di tutte le regole stabilite per la valutazione della prova.

Tale apparato motivazionale, privo di vizi logici e giuridici, in una realtà di reiterate e plurime violazioni di legge, denota il difetto di positive emergenze di estraneità alle accuse, ed è idoneo ad integrare la contraria prova dell’attribuibilità dei fatti-reati all’azione cosciente e volontaria del P. e ad una sintonica espressione di volontà, pacificamente orientata ad ottenere l’esito sanzionato dalle norme violate.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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