Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-04-2011, n. 9229 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.P., esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell’INPS fino alla data di pensionamento e di aver percepito ininterrottamente in relazione alle funzioni svolte l’indennità mensile per ispettori di vigilanza ed il salario di professionalità, adiva il Tribunale di Torino chiedendo la condanna dell’Istituto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza (indennità di buonuscita) e del trattamento pensionistico integrativo, mediante computo nella base di calcolo degli emolumenti sopra detti.

Nella resistenza dell’Inps, il giudice adito respingeva la domanda.

L’appello del dipendente veniva accolto dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n. 125 del 7 febbraio 2007. 2. Avverso questa pronuncia l’Inps propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

L’intimato ha resistito anche con successiva memoria.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 14 e degli artt. 5, 27 e 38 del Regolamento per il trattamento di previdenza integrativa del personale a rapporto di impiego dell’Inps. Afferma l’INPS, con riferimento all’indennità per ispettore di vigilanza ed al salario di professionalità, che nessuna disposizione di legge, contrattuale o regolamentare, consente di considerare tali emolumenti come utili ai fini della previdenza integrativa non essendo stati sottoposti a contribuzione nel Fondo.

2. La questione posta dal ricorso è già stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, con l’affermazione di principi che qui possono essere ribaditi non essendo stati prospettati decisivi argomenti per un revirement in materia.

Pertanto l’unico motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte (Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7154) già affermato che, con riferimento alla base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delib.

12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retribuivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto.

3. Il ricorso dell’Inps va quindi rigettato.

Si ritiene giustificato compensare le spese di questo giudizio di cassazione, in relazione sia al suo esito, sia alla trattazione di una questione su cui si è verificato un contrasto di giurisprudenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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