Sul delitto di truffa. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – 3 marzo 2010, n.8537.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 18 aprile 2008, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Casarano il 15 novembre 2005 alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 600,00, di multa nei confronti di I.M., dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 640 c.p., per avere, nella sua qualità di amministratore unico del "Calzaturificio Conar s.r.l." portato in detrazione sui rendiconti mensili le somme da corrispondersi a titolo di assegni familiari omettendo di corrisponderle agili aventi diritto.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione all’art. 195 c.p.p..
Le dichiarazioni del teste ispettore del lavoro, P.L., sarebbero inutilizzabili, in quanto costui non ha accertato nulla direttamente, ma ha raccolto dichiarazioni dei lavoratori, che avrebbero dovuto essere sentiti a dibattimento.
2) erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 640 c.p..
Nella fattispecie non potrebbe ravvisarsi alcun artificio o raggiro nè alcun danno per l’INPS o beneficio per la ditta e, pertanto, avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37, per le violazioni compiute fino al 31 dicembre 2000 e, per il periodo successivo, di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 19, con la necessità per il giudice di compiere gli accertamenti previsti da dette norme.
3) prescrizione del reato ex art. 157 c.p., essendo il reato consumato nel novembre 2000 ed essendo trascorsi 8 anni dalla consumazione.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati, poichè la questione di inutilizzabilità è stata dichiarata irrilevante dalla sentenza impugnata, la quale ha correttamente osservato, in applicazione della c.d. prova di resistenza, che “il fatto è documentalmente ricavabile anche dai documenti e dalle ricevute riconducibili allo stesso imputato e relative al pagamento dopo l’accertamento”; anche il motivo con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge penale è infondato, poichè questa Suprema corte ha già affermato il principio secondo il quale integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva (Sez. 2^, 27 febbraio 2007, n. 11184, Maravalle, rv. 236131; Sez. 3^, 19 ottobre 2000, n. 12169, Doti, rv. 217657).
Deve, però, rilevarsi la decorrenza del termine prescrizionale, essendo stato il reato commesso, secondo il capo di imputazione, da (OMISSIS), con là conseguenza che non potendosi applicare l’art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la Sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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