T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1806Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorrente Condominio di Piazza Verbano n. 16 in Roma, in persona dell’Amministratore pro tempore, fa parte di un più vasto complesso immobiliare recentemente interessato dalla costruzione di un parcheggio multilivello interrato nelle sue immediate vicinanze. In particolare, il Condominio ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, riferisce che solo di recente ha avuto notizia dell’esistenza dell’iniziativa della Società P.N. s.r.l, volta alla realizzazione di un parcheggio interrato in un’area contigua all’area cortilizia comune al complesso di edifici, fra i quali quello situato in Piazza Verbano, 16;

2) Uno dei condomini dell’edifico (peraltro poi promotore di un autonomo ricorso), al dichiarato fine di verificare che la realizzazione di tale parcheggio sia stata approvata nel rispetto di tutte le prescrizioni normative applicabili, garanzie procedimentali e garanzie costruttive e di sicurezza per il contesto dì edifici, in data 17 giugno 2009 ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi alla realizzazione del Parcheggio al competente Municipio Il, nonché ai Dipartimenti IX, VI, VII ed aIl’U.O. parcheggi del Comune di Roma e, a fronte della riferita inerzia del Comune di Roma – in particolare del Dipartimento IX presso cui si trovava la documentazione relativa alla DIA – ha richiesto a un tecnico esperto (e cioè all’lng. Sylos Labini) lo studio dei profili geotecnici e strutturali della progettazione del manufatto in esame, mediante l’esame della documentazione raccolta per le vie brevi dai condomini e, in particolare, della relazione geotecnica e degli elaborati tecnico – progettuali, al fine di verificare il soddisfacimento di tutti i necessari requisiti di sicurezza, nonché delle prescrizioni e cautele tecnico costruttive richieste per la realizzazione in sicurezza del parcheggio interrato contiguo alle fondazioni degli edifici del complesso di fabbricati, di cui uno interessato da puntellamenti per gravi problemi alle strutture;

3) Essendo venuto a conoscenza dei predetti accertamenti, il Condominio ricorrente ha ritento che il procedimento di approvazione del progetto presentato per la realizzazione del Parcheggio interrato fosse inficiato da numerosi vizi di illegittimità. Pertanto, essendo posto in stabile collegamento con l’area interessata alla realizzazione del Parcheggio, ha proposto il ricorso in epigrafe. I motivi di censura dedotti possono essere riassuntivamente indicati come segue:

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 1 DELLA L. 122/1989 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE, ED IN PARTICOLARE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DI POTERE.

A1) Il Condominio ricorrente premette che con riferimento ad un contesto già urbanizzato di "edifici preesistenti" quale quello in esame, la L. 24 marzo 1989, n. 122 prevede sostanzialmente due tipologie di parcheggi (con i relativi distinti procedimenti per la loro realizzazione parcheggi privati pertinenziali (ex art. 9, comma 1); oppure parcheggi privati "da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse", di cui i Comuni "nell’ambito del programma urbano dei parcheggi (…) su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative (…) possono prevedere la realizzazione" (art. 9 comma 4).

Il Parcheggio interrato in esame pertanto, prosegue il ricorrente, è riconducibile alla categoria di parcheggi privati interamente regolata dall’art. 9, comma 1 della L. 24 marzo 1989, n. 122 (come integrato dall’art. 17, comma 90 della L. 15 maggio 1997. n. 127), non essendo ricompreso in alcuna delle liste di parcheggi privati di cui all’art. 9 comma 1, della legge 122/1989 con riferimento ai quali il sindaco di Roma – in qualità di commissario delegato ai sensi dell’OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006 – e neppure essendo inserito nel Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) del Comune di Roma.

A2) La conseguenza, per il ricorrente, è rilevante: a differenza che nell’ipotesi dei parcheggi disciplinati dall’art. 9, comma 4 della L. 122/1989 in cui si prevede che la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati sul sottosuolo di aree comunali possa avvenire per iniziativa di imprese di costruzione o di società cooperative, senza che sia necessario individuare preventivamente il numero dei proprietari di immobili siti nelle vicinanze del parcheggio da realizzare (cfr. TAR Lazio. sez, II. 26062002, n. 5924), la fattispecie prevista dall’art. 9, 1° comma, della Legge 122/1989 introduce precisi requisiti, solo in presenza dei quali è possibile realizzare parcheggi pertinenziali avvalendosi del procedimento speciale di cui all’art. 9, comma 2 tramite DIA gratuita. Secondo il ricorrente, infatti, l’art. 9, comma 1 della L. 122/1989 è norma eccezionale e di stretta interpretazione e, pur consentendo di presentare la DIA per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, non è applicabile oltre i casi espressamente e tassativamente considerati dalla stessa norma, rappresentando un’eccezione al principio di onerosità della costruzione ed alla regola generale secondo cui qualsiasi manufatto deve rispettare le prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Tale impostazione sarebbe, peraltro, confermata dalla costante giurisprudenza, che qualifica l’art. 9, commi 1 e 2 della L 122/1989 come norma eccezionale inidonea ad essere interpretata se non nel significato strettamente letterale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2004, n. 7325; Tar Toscana, sez. Il, 16 luglio 1992, n. 322);

A3) In particolare, riferisce il ricorrente, i requisiti previsti dall’art. 9, comma 1 della L 122/1989 sono: (a) la preesistenza di fabbricati privi di strutture di parcheggio; (b) la richiesta di realizzazione di parcheggi da parte dei proprietari di tali fabbricati; (c) la localizzazione dei parcheggi da realizzare nel sottosuolo dei fabbricati, nel corpo degli stessi, oppure in aree esterne ma pertinenzìali ai fabbricati medesimi; (d) la destinazione ope legis del parcheggio da realizzare a pertinenza delle unità immobiliari dei fabbricati che sono sprovvisti di parcheggi (cfr. Tar Lombardia- Brescia, sez. I, 24 marzo 2000. n. 266; Tar Campania – Napoli. sez. II., 5 marzo 1998, n. 801). Inoltre, l’art. 9, comma 3 della L 122/1989 regola le deliberazioni di approvazione da parte dell’assemblea di condominio delle opere dì che trattasi con esplicito richiamo agli articoli del codice civile inseriti nel Capo Il, dedicato, per l’appunto, al condominio degli edifici.

Di conseguenza, conclude il ricorrente, solo i singoli proprietari o i titolari di altro diritto reale sulle unità immobiliari di edifici condominiali già esistenti, dì cui il parcheggio diviene pertinenza, dovranno ritenersi legittimati a realizzare, mediante denuncia di inizio attività, i parcheggi ex art. 9, comma 1 della L.. 122/1989 al servizio delle predette unità immobiliari rendendosi necessaria la coincidenza soggettiva tra i proprietari delle singole unità immobiliari, destinate ad essere servite dai realizzandi parcheggi, ed i richiedenti l’assenso in base alla predetta norma (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 5 marzo 2003, n. 338). Inoltre, secondo il ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito che i parcheggi possono essere realizzati nel sottosuolo a condizione che siano destinati alle unità immobiliari esistenti sul medesimo lotto e a beneficio del titolare delle suddette unità immobiliari e, dunque, il termine "residenti" utilizzato dalla norma in esame mai può assumere il significato di residenti in un’intera zona residenziale, concetto quanto mai vago e indeterminato (cfr. Tar Veneto, sez. Il, 6 aprile 2005, n. 1375 e, nello stesso senso, Cons. Stato, 58Z. IV, 20 dicembre 2005, n. 7263), secondo cui la realizzazione di parcheggi è consentita a condizione che essi siano effettivamente al servizio di singole unità immobiliari in modo da essere fruibili solo da chi si trovi in un determinato rapporto con tali unità immobiliari da individuarsi nella residenza.

Il requisito principale da soddisfare è però costituito, osserva il ricorrente, dal presupposto sub (c) ossia dal nesso, attuale ed effettivo, di complementarietà tra il parcheggio ed il fabbricato esistente, sia sotto il profilo "soggettivo" che "oggettivo" secondo l’ampia ricostruzione giurisprudenziale che ha interessato la nozione di pertinenzialità;

A4) Ebbene, secondo il ricorrente, la Società P.N. s.r.l, disattende pressoché tutti i requisiti richiesti dall’art. 9, comma 1 della L 122/1989 per dare avvio alla procedura speciale di realizzazione del Parcheggio tramite DIA gratuita.

In primo luogo, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che stabilisce che L. 122/1989 è intesa a consentire interventi finalizzati alla costruzione di parcheggi nei centri urbani a servizio di una già esistente edificazione, priva di parcheggi o superfici pubbliche da destinare a tale uso, il ricorrente osserva che la zona intorno a P.za Verbano (e, in generale, il Municipio Il) è oramai interessata effettivamente alla realizzazione di un numero importante di parcheggi, già programmati, sia in sede di PUP che come parcheggi pertinenziali – qual è quello in esame – che fanno ritenere che nei prossimi anni sarà pienamente soddisfatta l’attuale carenza di parcheggi.

Inoltre, con riferimento al requisito della legittimazione alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dall’art. 9, comma 1 della L. 122/1989, possono presentare la Dia unicamente i proprietari degli edifici con i quali il Parcheggio deve costituire un efficace ed immediato vincolo di pertinenzialità. Viceversa, la società controinteressata, argomenta il ricorrente, è mera società di costruzione, nonché soggetto privo di titolarità di diritti reali sugli edifici di cui il parcheggio stesso dovrebbe essere pertinenza;

A5) Al riguardo, il ricorrente rileva altresì l’illegittimità quale atto presupposto della delibera del Consiglio Comunale n. 165 dell’agosto 1997 riguardante i criteri e le procedure per l’attuazione dell’art. 9 della Legge 122/1989, così come integrato dall’art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale la Società si richiama nell’atto d’obbligo, nel punto in cui- in sede di presentazione della richiesta per la realizzazione del parcheggio (oggi presentazione della DIA) – prevede espressamente che il soggetto richiedente possieda i requisiti soggettivi – e segnatamente l’essere proprietario degli edifici nei cui confronti il Parcheggio deve costituire un efficace ed immediato vincolo di pertinenzialità – stabiliti dall’art. 9, comma 1 della L. 122/1989, ovvero (in contrasto con tutti i citati orientamenti giurisprudenziali) possa avere un valido titolo giuridico solo sull’area oggetto di intervento ma non anche sugli edifici di cui i parcheggi stessi dovrebbero divenire pertinenza, purché assumano l’impegno a destinare i realizzandi parcheggi a servizio degli edifici esistenti in prossimità.

In sostanza tale delibera n. 165/1997, secondo il ricorrente, ponendosi in contrasto con l’art. 9, comma 1 della L 122/1989 prevede la legittimazione a realizzare il parcheggio mediante un mero atto d’obbligo, con la costituzione di un generico vincolo di pertinenzialità con i fabbricati circostanti senza che sia effettivamente costituito un vincolo pertinenziale attuale con le singole unità immobiliari: ipotesi questa consentita -secondo il ricorrente- unicamente con riferimento alla fattispecie di parcheggio su aree pubbliche disciplinato dall’art. 9, comma 4 della L. 12211989 ed inserito nel programma urbano dei parcheggi.

A6) Conseguentemente, secondo il ricorrente la realizzazione del parcheggio mediante DIA ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L 122/1989 deve ritenersi illegittima per la carenza dei presupposti e per l’inosservanza delle condizioni previste dall’art. 9, comma 1, della stessa legge, e segnatamente per carenza di legittimazione della Società in quanto impresa di costruzione (e "non proprietaria", nei limiti sopra evidenziati) oltretutto sprovvista della deliberazione favorevole dei condomini circostanti alla realizzazione del parcheggio;

A7) Inoltre, secondo il ricorrente la medesima Società è altresì sprovvista di valido titolo di proprietà sul viottolo di accesso all’area sulla quale andrà a ricadere parte del manufatto edilizio (ossia la rampa di accesso al realizzando parcheggio interrato).

In particolare, il ricorrente afferma che la carenza di titolarità della Società su parte delle aree sulle quali essa prevede di realizzare il parcheggio interrato deriva dalla vicenda proprietaria dell’area, ovvero dell’intero complesso edilizio, formato dagli stabili condominiali, fra ì quali quello situato in Piazza Verbano 16, nonché da vari spazi comuni interni, ivi incluso un vialetto di accesso al complesso, finché con sentenza n. 30301 del 31 ottobre 2004 il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, decideva per la condanna della P.N. s.r.l. al pagamento delle spese processuali nei confronti dei convenuti IACP e B. e rigettava la domanda risarcitoria della stessa società, in quanto "nel merito la tesi sostenuta dalla P.N. s.r.l. di aver acquistato dallo IACP, oltre al complesso sportivo (..) anche il vialetto di ingresso, risulta confutata dal contratto dì compravendita (…) nel quale chiaramente si legge che il bene venduto è confinante con il viottolo di ingresso e cortile interno per più lati".

La Società soccombente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma presso la Corte d’Appello di Roma la quale – con sentenza n. 413/08 del 20.11.2007 depositata in data 4 febbraio 2008 -confermava le statuizioni della sentenza appellata e condannava l’appellante al rimborso delle spese di lite del grado di appello.

A8) In sostanza, conclude il ricorrente, alla luce della citate sentenze é acclarato che la porzione acquistata dalla dante causa della Società è unicamente la particella 185 del foglio 572 del NCEU e che il Viottolo di accesso da Via Nemorense 5/a non risulta in alcun modo essere stato venduto dallo IACP alla Tennis Nemorense (alla quale è subentrata la Società). D’altra parte, già nel 1997,quando la A..S. Nemorense inoltrò al Dipartimento VI del Comune di Roma l’istanza di concessione edilizia n. 13200 del 3 aprile 1997 per la realizzazione di un parcheggio interrato a 2 piani, implicante la trasformazione del viottolo in rampa di accesso alle autorimesse, il Dipartimento VI del Comune di Roma rigettò l’istanza di concessione edilizia in ragione della carenza di titolarità del vialetto, né a conclusione diversa può addivenirsi, continua il ricorrente, considerando anche un’ulteriore pronuncia della Sezione VII del Tribunale di Roma n. 6690 del 27 febbraio 2004, intervenuta a seguito di un’azione di reintegrazione dallo spoglio del possesso del viottolo avviata da alcuni condomini nei confronti della Parking nelle more della sopra richiamata sentenza del Tribunale di Roma, poiché in tale circostanza, il giudice ordinario non accolse la domanda solo per insufficienza delle prove esibite;

A9) Il ricorrente cita poi il parere reso dall’Avvocatura comunale con nota 82533 del 25.11.2008 al Municipio II del Comune di Roma, al quale la Società Parking aveva richiesto di confermare l’efficacia di un passo carrabile richiesto sul viottolo, secondo cui "i provvedimenti giurisdizionali emessi dai competenti giudici hanno sottolineato l’inesistenza di un vantato diritto di proprietà, peraltro non riconosciuto ai condomini, in capo alla citata Società Parking", con il conseguente permanere del diritto di proprietà del viottolo in capo allo I.A.C.P. ora A.T.E.R. che ha espressamente dichiarato, tra l’altro, con nota del 6 maggio 1999, di non averlo mai trasferito a terzi" Così stando le cose, non v’è in alcun modo il riconoscimento di un diritto di proprietà sul Viottolo da parte della P.N..

Secondo il ricorrente, infine, la carenza di titolo proprietà in esame non può essere in alcun modo sopperita dal conseguimento dell’autorizzazione per il passo carrabile, comunque illegittima;

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E 23 DELLA PARTE Ii DEL D.P.R. 380/2001 IN COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 9, COMMI 1 E 2, DELLA L. 122/1989 -INIDONEITÀ ED INADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DIA. INADEGUATEZZA PROGETTUALE, OMISSIONE DELLE INTERFERENZE CON GLI EDIFICI PREESISTENTI, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO DI POTERE.

B1) Il Condominio ricorrente riferisce un secondo ordine di censure alla dedotta inadeguatezza del progetto rispetto al contesto edilizio in cui dovrebbe inserirsi il progetto di parcheggio interrato assentito tramite la procedura semplificata della DIA, caratterizzato da un complesso di fabbricati per civile abitazione (con relativa area cortilizia) risalente ai primi decenni del "900;

B2) In particolare, il ricorrente richiama il nulla osta n. 27353 del 10 febbraio 1989 rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio con riferimento ad una richiesta per l’esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo presentata dall’allora amministratore del condominio di P.za Verbano, 16, secondo cui il complesso di fabbricati considerato, pur non essendo sottoposto a vincolo diretto ai sensi della L. 1089 del 1939 ed essendo esterno alle mura Aureliane, è tuttavia da considerare di peculiare pregio sotto il profilo architettonico al punto da richiedere l’applicazione delle maggiori tutele previste dall’art. 2 del D. M. 2 aprile 1968, n. 1444 per le zona A) – Centri storici;

B3) Oltre ad essere di grande pregio, secondo il ricorrente il complesso di edifici in esame, secondo il ricorrente, si configura anche come particolarmente critico sotto il profilo edilizio, considerato che uno degli edifici – peraltro maggiormente contiguo al realizzando parcheggio- è attualmente in fase di parziale dissesto. come certificato con nota n. 13734 del 14.03.2008 del Municipio II;

B4) Come già indicato, al fine di verificare, sotto il profilo tecnico e strutturale, l’adeguatezza della documentazione tecnica e progettuale, il ricorrente ha altresì richiesto all’ing. Sylos Labini – esperto riconosciuto del settore – una relazione tecnica dalla quale risulta, aggiunge il ricorrente, che in sede di DIA è stata effettuata una descrizione solo sommaria delle opere strutturali, priva di ogni riferimento analitico e di ogni considerazione sia in merito alle interferenze con le fondazioni dell’edificio adiacente, sia in merito alla sicurezza sismica, essendo precedente all’inserimento del territorio del comune di Roma nelle aree a rischio sismico (1.08.2003).

Inoltre, prosegue il ricorrente, la relazione Geologica e Geotecnica allegata alla Dia è riferita ad un edificio di caratteristiche diverse da quello descritto nel progetto architettonico (scavo massimo previsto di m 5,60, contro circa 9 metri previsti dal progetto architettonico) e pertanto le profondità indagate nei sondaggi risultano insufficienti. Manca infine ogni riferimento e considerazione in merito alle indagini sulle fondazioni degli edifici adiacenti e sulle relative cautele da assumere nella progettazione strutturale per evitare interferenze e dissesti negli stessi edifici. Non chiara sarebbe altresì la tipologia, la profondità e la portata delle falde acquifere attraversate;

B5) Conclusivamente, secondo il ricorrente la società contro interessata si sarebbe limitata a presentare i progetti architettonici senza effettuare alcuna seria indagine geotecnica e sulle falde idriche e senza considerare le interferenze strutturali con i fabbricati preesistenti, presentando una relazione geotecnica non aggiornata alle prescrizioni ed alla diversa classificazione sismica nel frattempo intervenuta e relativa ad un’opera diversa.

B6) Un ulteriore profilo di illegittimità riguarderebbe poi il mancato rispetto del piano di campagna in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, i parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici vigenti sono solo quelli costruiti totalmente al di sotto del piano di campagna naturale e non quelli artificialmente interrati per effetto del riporto di terra (cfr. Tar Piemonte, sez, I, 11 marzo 1999, n. 139). Per lo stesso motivo, il parcheggio verrebbe a contrastare con le previsioni del codice civile concernenti le distanze con gli edifici condominiali.

4) Il Comune intimato e la Società controinteressata si sono costituiti nel giudizio promosso dal Condominio per eccepire la tardività ed inammissibilità del ricorso e per argomentare la piena legittimità della procedura di DIA seguita per garantire la realizzazione dell’opera senza conseguenze negative per i titolari di diritti sui fabbricati posti in vicinanza del parcheggio interrato.

5) In primo luogo, si eccepisce che la caducazione degli effetti di una DIA può essere ottenuta unicamente a mezzo di una azione di accertamento della carenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività oggetto di dichiarazione, soggetta al medesimo termine decadenziale di 60 giorni previsto per l’azione di annullamento (cfr., Cons. St. VI sez. n. 717 del 9/2/2009). Il ricorso sarebbe, dunque, tardivo, in quanto la piena conoscenza degli atti impugnati è documentalmente provata, si afferma, dall’intenso carteggio intercorso tra il Condominio, il Comune di Roma e la soc. P.N., passato anche attraverso un espostodiffida del Condominio del 1/08/2008 a non eseguire le opere di cui alla DIA n° 20326, del 16/3/2006, emergendo con certezza, si afferma ancora, la prova della tardività del ricorso;

5.1) Ciò vale tanto più in quanto, sostiene la contro interessata, in uno spirito di massima collaborazione e piena trasparenza si è tenuto costantemente informato il Condominio ed i condomini dell’attività costruttiva e della procedura amministrativa in corso. In particolare sarebbero stati messi a disposizione del condominio e dei tecnici dallo stesso incaricato tutti gli atti e gli allegati di progetto, con conseguente consegna di: a) fascicolo cronologico delle comunicazioni di cui alla DIA 20234/2006, intercorse con il Comune di Roma, dipartimento IX – II U.O.- l° U.T. dal 16.3.2006 al 29.1.2009; b) copia degli elaborati del progetto architettonico, vidimati il 28/4/2008, prot. gen 27661 dal Comune di Roma – Dipartimento IX; c) relazione tecnica; d) rendering; e) piante progetto SPA01; SP.A02 – A03 – A04; f) sezioni progetto SP – A05; g) comunicazione sull’esecuzione dei lavori del 3.6.2009, completa di DURC e dichiarazioni delle imprese. Ancor prima, poi, si sarebbe informato il Condominio, con nota del 14.5.2009, che le indagini archeologiche, di cui si era data notizia con fax del 21/4/2009, erano state positivamente completate, con relativa autorizzazione sopraintendenti zia;

5.2) Inoltre, a fronte della richiesta di accesso alle unità immobiliari del fabbricato per una verifica preventiva e conseguente successivo monitoraggio, l’amministratore del Condominio, con nota del 24.6.2009, comunicava – riferisce la contro interessata – che a seguito della consultazione con i condomini titolari degli spazi interessati alle indagini, era emersa la totale indisponibilità degli stessi a realizzare le indagini al fine di sanare una procedura di formazione dei titoli abilitativi edilizi che a loro avviso risultava inficiata di palese invalidità fin dall’inizio, costringendo la medesima Società convenuta all’onere aggiuntivo dell’installazione di un complesso meccanismo. di monitoraggio;

5.3) Pertanto, si conclude, posto che la tutela dell’amministrato non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori e formali o atti d’iniziativa di parte (quali richieste d’accesso, istanze, segnalazioni) di modo che l’attività dell’amministrazione e le iniziative dei controinteressati siano soggette indefinitamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (cfr, Cons. St. V sez n. 4809/07; VI sez. n. 1692/04), nella fattispecie, era ampiamente noto a tutti che la P.N. aveva conseguito il titolo abilitativo necessario per l’esecuzione dell’opera ed aveva esposto il cartello apposto in cantiere, rendendo tutti gli interessati informati della natura dell’opera, mentre, trattandosi di opera interamente interrata, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione nessun significato poteva assumere l’avvio effettivo e il progressivo svilupparsi dei lavori;

5.4 Viene citata, al riguardo, giurisprudenza secondo cui con la locuzione "piena conoscenza" del provvedimento lesivo – proprio ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione – non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo (Cons. Stato sez. IV, 21/12/01, n. 6339; sez. V, 6/10/03, n. 5873; 10/3/03, n. 1275), con la conseguenza che in presenza di siffatti elementi sull’interessato incombe l’onere della immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità (da ultimo, Cons. St., sez. IV, 29/7/08, n. 4176; id., 19/7/07, n. 4072);

5.5) I resistenti aggiungono poi che, quand’anche si volesse superare il primo profilo di tardività sopra sintetizzato, il ricorso sarebbe ugualmente tardivo con riferimento alla delibera del Consiglio Comunale di Roma, n° 165, dell’8/8/1997, recante il regolamento attuativo dell’art. 9, I comma, L. 122/89, che legittima totalmente l’attività costruttiva di cui al parcheggio in oggetto, in quanto l’attività progettuale e procedimentale si sarebbe ispirata pedissequamente a tale atto, tanto che il ricorrente Condominio sarebbe stato costretto ad una impugnazione tardiva, dopo 12 anni, di tale atto, "non potendo diversamente tenere in piedi il gravame proposto".

6) Nel merito, il Comune e la Società resistenti argomentano che la procedura di DIA seguita sarebbe pienamente conforme alla previsione della delibera 165/97 ed al Regolamento comunale dei parcheggi.

6.1) Quanto alla dedotta assenza di un necessario vincolo pertinenziale, si espone che tale requisito sarebbe venuto meno per opera del legislatore che, con l’art. 12, comma 9°, I. 246/2005, lo ha espressamente abrogato, per cui cade, si conclude, l’intera costruzione della illegittimità della DIA sotto il profilo in esame;

6.2) Si riferisce altresì che sull’area oggetto dell’intervento edilizio di cui alla DIA impugnata non insiste alcun vincolo paesaggistico. Alcun nullaosta della specie di quello preteso dai ricorrenti sarebbe stato, dunque, necessario. Peraltro, la Sopraintendenza Archeologica del Lazio all’esito dei sondaggi ed indagini topografiche ha pure certificato la sterilità dell’area, assentendo la realizzazione del progettato parcheggio, con nullaosta del 29/5/2009;

6.3 Quanto all’idoneità e sicurezza progettuale dell’opera, i resistenti espongono che la DIA del 2006 ha subito un travagliato iter autorizzativo, essendo stato il progetto reiteratamente verificato e vagliato, dalla Roma Metropolitane S.p.A., dal Dipartimento programmazione e pianificazione sulla mobilità, dal Il gruppo dei W.UU. del Municipio II, etc. In particolare, si evidenzia che prima dell’inizio dei lavori strutturali sono stati depositati, i c.d. calcoli in c.a. al Genio Civile, in armonia con il disposto normativo di cui all’art. 65 e del capo Il, T.U. 380/01;

6.5) La "relazione geologica e geotecnica" del dicembre " 97 esaminata dal perito di parte Ing. Sylos Labini per conto del Condominio sarebbe, a propria volta, superata dalla "relazione geologica, con allegati sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prove geotecniche di laboratorio" e dalla "relazione geotecnica e sulle fondazioni", regolarmente consegnate, unitamente a tutti gli elaborati richiesti dalla vigente normativa, in allegato alla denuncia dei lavori e presentazione progetto al Comune di Roma – Dipartimento IX – Ufficio denuncia di opere in cemento armato, con prot. 48547 del 16/7/09, per l’inoltro al Genio Civile.

In particolare, la relazione geologica e geotecnica, aggiornata al 3/6/2009, descriverebbe dettagliatamente le opere strutturali e riporterebbe i riferimenti analitici e le considerazioni in merito alle interferenze con le fondazioni degli edifici adiacenti ed alla sicurezza sismica, riferendosi all’edificio da realizzare così come descritto nel progetto architettonico (parcheggio interrato a tre livelli con profondità massima di scavo di m. 9,00), indagando con i sondaggi le profondità indicate dalla normativa (quattro sondaggi verticali alla profondità massima di m. 20 ed uno a m. 30; altri tre sondaggi inclinati, adiacenti alla parete della scala G del fabbricato di P.zza Verbano 16, per analizzarne le fondazioni fino a m.8,50 di profondità; prove penetrometriche dinamiche in sito; prove di laboratorio su campioni indisturbati; prospezione sismica downhole); il tutto aggiornato alla normativa sismica, in considerazione dell’attuale grado sismico del Comune di Roma; riportano i riferimenti e le considerazioni in merito alle indagini sulle fondazioni degli edifici adiacenti, indicando le relative cautele, consistenti nella realizzazione dell’opera di contenimento composta da una paratia di pali al perimetro del lotto e in un complesso sistema di monitoraggio, costituito da tre centraline collegate a otto inclinometri biassiali da parete ad acquisizione automatica, alla base delle murature esterne dei fabbricati più prossimi ai lavori, cioè della scala G di Piazza Verbano 16 e della scala A di Via Nemorense 15; una centralina con otto deformometri digitali ad acquisizione continua, installati nella scala F di Via Nemorense 15, dove era preesistente il più marcato quadro fessurativo; venti deformometri ad acquisizione manuale, di cui tredici nella scala A di Via Nemorense 15, cinque nella scala B di Via Nemorense 15 e due sul lato esterno della scala G di Piazza Verbano 16.

Il descritto sistema di monitoraggio installato, in particolare, consentirebbe di verificare permanentemente gli effetti eventualmente indotti dai lavori ai fabbricati circostanti, con la conseguente istantanea possibilità di apporto di possibili correttivi agli interventi, a tutto vantaggio della sicurezza delle costruzioni e senza rischio di danni.

6.6) Infine, quanto al motivo di censura fondato sulla proprietà del viale di accesso all’area di intervento, la controinteressata espone che sarebbe stato acclarato in giudizio il suo possesso esclusivo ultraventennale di tale vialetto, tanto che, con determinazione dirigenziale n° 11 del 5/1/09, sulla scorta del parere dell’Avvocatura comunale del 25/11/2008, veniva revocata la sanatoria del passo carrabile intestato al Condominio, restituendo al titolo rilasciato alla P.N. piena efficacia (v. nota della D.T. del Municipio Il di Roma, del 20/01/2009).

7) Alla Camera di consiglio del 20.11.2009, questo Tribunale, a fronte delle deduzioni del Condominio ricorrente evidenzianti un pericolo grave ed imminente per la sicurezza pubblica derivante dall’erigenda costruzione, ha ordinato al Comune di Roma di eseguire un’ulteriore istruttoria tecnica sulle dedotte criticità del progetto, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ed ha sospeso l’efficacia della procedura di DIA impugnata.

8) Dalla documentata relazione depositata dal Comune di Roma in ottemperanza all’indicata ordinanza istruttoria è, peraltro, emersa l’assenza sia di profili di immediato pericolo connessi all’esecuzione dei lavori, sia di motivi di immediato contrasto con la normativa vigente riferiti alla DIA in esame.

9) Questo stesso Tribunale con ordinanza n. 735/2010 ha, quindi, respinto l’istanza cautelare in quanto ha ritenuto non sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile prospettato dal ricorrente, rinviando peraltro alla sede di merito la definizione dei molteplici e complessi profili di diritto evocati in giudizio; detti profili a seguito della pubblica udienza del 19.11.2010, sono stati approfonditamente esaminati dal Collegio in successive plurime Camere di consiglio.

10) In particolare, riassumendo in estrema sintesi la complessa procedura, i competenti Uffici tecnici del Comune hanno rappresentato che la Società P.N. S.r.l. ha presentato in data 13/03/2006 una Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di una autorimessa interrata ai sensi della L. 122/89 e Deliberazione del Consiglio Comunale n° 165/97 (giusto atto d’obbligo del 20/10/2006 a rogito Notaio Dott. Pierluigi Ambrosone Repertorio n° 40168, Raccolta n° 8752), e che in 13/11/2006, con prot. n° 76934, ha poi allegato al fascicolo la documentazione mancante richiesta dagli Uffici, comunicando in data 27/07/2007 con prot. n° 27/07/2007 l’inizio dei lavori di cui alla DIA; successivamente, avendo gli Uffici avvertito che l’inizio dei lavori era subordinato sia all’ottenimento dell’Autorizzazione di Passo Carrabile che al rilascio del N.O. dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi U.O. Parcheggi Privati, è stata allegata la nota di quell’Ufficio prot. n° 2771 del 04/06/2008, nella quale veniva riportato che "… non risultano interferenze con interventi inseriti in piani e programmi di competenza dello scrivente ufficio… "; con nota del Dipartimento VII – U.O. Programmazione Pianificazione Indirizzi sulla Mobilità – Servizio Istruttoria Progetti – prot. n° 21548 del 23/06/2008, è stato inoltre allegato il parere preventivo del Dipartimento VII, secondo cui le opere in progetto risultavano "in adiacenza della Linea Metropolitana "D" tratta "VerbanoVescovio" di cui al progetto preliminare di Roma Metropolitane; è stato quindi ordinato alla società resistente di non effettuare i lavori fino all’acquisizione del Nulla Osta del Dipartimento VII – U.O. Programmazione Pianificazione Indirizzi sulla Mobilità – Servizio Istruttoria Progetti e della Società Roma Metropolitane S.pA.

A seguito di una apposita riunione presso la sede del Dipartimento IX svoltasi il giorno 30/07/2008 sono stati poi acquisiti i seguenti pareri: – Parere Favorevole della Società Roma Metropolitane S.pA espresso con nota prot. n° 0013937 del 08/08/2008; – Parere Favorevole del Dipartimento VII – U.O. Programmazione Pianificazione Indirizzi sulla Mobilità – Servizio Istruttoria Progetti, espresso con nota prot. n° 28687 del 28/08/2008; – Parere favorevole del Il Gruppo dei VV.UU. alle condizioni riportate nel verbale della riunione; – Parere del Municipio Il U.O.T. espresso con nota prot. n° 36735 del 04/08/2008, nel quale veniva comunicata una richiesta di parere all’Avvocatura Comunale per la definizione della legittimità del Passo Carrabile. A tale ultimo riguardo, con successiva nota del Municipio Il U.O.T. prot. n° 2478 del 20/01/2009, a seguito del parere favorevole dell’Avvocatura Comunale, è stata adottata la determinazione dirigenziale n° 11 del 05/01/2009 con la quale veniva determinato di "revocare in via definitiva la determinazione dirigenziale n° 481/s del 20/09/2001 avente ad oggetto la sanatoria del passo carrabile di via Nemorense n° 5/A emesso a favore del Condominio di Via Nemorense n° 15" e di "confermare la piena validità ed efficacia alla determinazione dirigenziale n° 654/s del 09/10/1998 avente ad oggetto la sanatoria del passo carrabile di Via Nemorense 5/a emessa a favore di Di Pietro Marinelli Piero, in qualità di Presidente della Soc. P.N. S.r.l.".

Nelle more, gli Uffici hanno altresì valutato l’esposto del Condominio ricorrente pervenuto al protocollo in data 05/06/2009 al n. 37828, rispondendo con nota prot. n° 48747 del 17/07/2009, nonché l’esposto dell’Avv. Renato Giallombardo pervenuto al protocollo in data 09/06/2009 al n. 38542, rispondendo con nota prot. n° 48750 del 17/07/2009.

Con nota in data 29/01/2009, prot. n° 5412, la Società ricorrente ha comunicato la ripresa dei lavori dichiarando di aver ottenuto tutti i nulla osta alla loro esecuzione, ma poi, con nota del 03/06/2009, assunta al protocollo del Dipartimento IX in data 12/06/2009, al n° 39637, ha comunicato una nuova data di effettivo inizio dei lavori allegando anche l’ulteriore parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica di Roma con nota prot. n° 15272 del 29/05/2009, a seguito dell’esito dei sondaggi effettuati (ad integrazione del parere già espresso con nota prot. n° 3093 del 09/02/1998).

La DIA si è quindi perfezionata dopo 30 giorni dall’acquisizione dell’ultimo parere (Determinazione Dirigenziale del Municipio Il, n° 11 del 05/01/2009), e cioè alla data del 05/02/2009, termine da cui hanno iniziato a decorrere i 3 anni per l’esecuzione dei lavori.

11) Ai fini della decisione di questo Tribunale, premessa la oramai riconosciuta impugnabilità di una procedura di DIA ai fini dell’accertamento dell’eventuale mancanza dei requisiti che legittimano la successiva attività edilizia, vengono in primo luogo in evidenza le complesse ed articolate eccezioni, sopra sintetizzate, di irricevibilità del ricorso per tardività, che richiederebbero ulteriori adempimenti istruttori ed acquisizioni documentali ai fini della verifica della loro fondatezza in fatto, in quanto, a sostegno della tempestività e ritualità dell’impugnazione, il ricorrente afferma che solo con esposto del 3.06.2009 egli avrebbe sollecitato il Comune di Roma a verificare il rispetto della normativa applicabile ed il regolare rilascio dei titoli abilitativi edilizi in quanto solo allora "si era notato lo svolgimento di un’intesa attività nel cortile", e quindi era stata presentata istanza di accesso agli atti solo in data 17.06.2009.

12) Alla luce delle pregresse considerazioni, il Collegio ritiene comunque di poter soprassedere dall’esame delle complesse eccezioni preliminari, in quanto le censure dedotte con il ricorso non risultano, fondate nel merito.

13) Ed invero, dall’ attento e minuzioso esame della documentazione di parte, delle note dei competenti Uffici e delle relazioni tecniche depositate in atti anche a seguito dell’attività istruttoria svolta dal Tribunale, emerge la piena conformità della procedura di DIA seguita nella fattispecie in esame alle previsioni del Regolamento comunale dei parcheggi, ovvero alla previsione della delibera 165/97.

13.1) Nessun rilievo può, poi, essere attribuito alla mancanza di uno specifico vincolo pertinenziale del parcheggio rispetto alle singole unità immobiliari degli edifici situati in prossimità, essendo stato tale requisito abrogato dall’art. 12, comma 9, I. 246/2005, cadendo in tal modo sia il motivo d’impugnazione della predetta delibera n. 165/97, per la parte in cui non richiede un vincolo reale di pertinenzialità "accontentandosi" di un atto d’obbligo, sia l’intera costruzione della illegittimità della DIA per vizio di legittimazione della Società instante, in quanto non titolare di diritti reali sui predetti immobili.

13.2) Ancora in punto di carenza di legittimazione di P.N. a presentare la D.I.A., in questo caso per la mancanza del titolo di proprietà del viale di accesso all’area di intervento, dalla documentazione versata in atti e dalla pregressa giurisprudenza in sede civile risulta, al contrario, il possesso esclusivo ultraventennale di tale vialetto da parte della Società contro interessata, ed ai sensi dell’art. 4 della legge n. 10/77 ed ora dell’art. 11 del T.U. n. 380/01, l’attività costruttiva può essere svolta non solo dal proprietario, ma da chiunque abbia titolo per richiedere i relativi titoli, ad esempio avendo il possesso esclusivo dell’immobile, salvo i diritti dei terzi (ma in questo caso, dai predetti atti, sembra comunque esclusa la proprietà del vialetto in capo al ricorrente). Sulla base delle medesime considerazioni, d’altronde, il Comune con determinazione dirigenziale n° 11, del 5/1/09, adottata su conforme parere dell’Avvocatura del 25/11/2008, aveva già revocato la sanatoria del passo carrabile intestato al Condominio, restituendo al titolo rilasciato a P.N. piena efficacia.

13.4) Risulta altresì acclarato che sull’area oggetto dell’intervento edilizio di cui alla DIA impugnata non insiste alcun vincolo paesaggistico o archeologico, e che la Sopraintendenza Archeologica del Lazio ha comunque effettuato sondaggi ed indagini assentendo la realizzazione del progettato parcheggio, con nullaosta del 29/5/2009.

13.5) Dalla documentazione acquisita in atti risulta inoltre che il progetto del parcheggio rispetta, con l’estradosso della copertura, l’esistente piano di calpestio del piazzale, senza modificare le quote planoaltimetriche, senza costituire nuova volumetria e senza mutare le distanze dagli edifici circostanti, come invece ritenuto dal Condominio ricorrente.

13.6) Infine, quanto al rilevante e delicato profilo della sicurezza degli edifici confinanti (che aveva indotto il Tribunale a sospendere gli atti nelle more dei necessari accertamenti), a conclusione della disposta istruttoria ed alla luce della documentazione allegata in atti, può concludersi che la DIA impugnata era corredata da una idonea documentazione tecnicoprogettuale, via via verificata ed implementata nel corso dell’istruttoria tecnica svolta dai competenti uffici comunali e preceduta da idonee indagini che avevano tenuto conto delle interferenze con gli edifici preesistenti e dei profili geotecnici e geologici, assicurando il rispetto delle vigenti norme tecniche, sismiche e di sicurezza, mentre la pur autorevole e pregevole relazione tecnica di parte ricorrente sembra riferita a documenti allo stato non più attuali.

13.7) Di conseguenza, neppure possono, essere accolti i profili di censura afferenti alla dedotta inadeguatezza o irragionevolezza dell’istruttoria svolta dal Comune, posto che gli stessi risultano smentiti per tabulas, restando per la residua parte la valutazione del progetto di parcheggio rimessa all’esercizio – risultato non illogico, carente o irragionevole – della discrezionalità tecnica del Comune resistente.

14) Il ricorso deve essere quindi respinto nel merito, in disparte ogni considerazione circa la sua tempestività.

Sussistono, infine, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti, in ragione sia della articolazione e complessità delle questioni giuridiche evocate, sia della rilevanza anche costituzionale degli interessi tutelati nella presente sede giurisdizionale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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