T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1801 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune intimato, con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento con cui le viene chiesto di abbattere il cancello di accesso alla sua proprietà dalla pubblica via e di arretrarlo di 4,5 metri come prescritto dalle norme edilizie applicabili;

– Viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto plurimi profili:

1) violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento;

2) violazione dell’art. 11 delle "preleggi" al c.c. in relazione alla legge n. 47/1985 e all’art. 13 delle NTA del PPE comunale, essendo stato il manufatto realizzato nel \1970, cioè ben prima dell’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico applicato;

3) violazione della legge n. 1150/1942 e della L.R. n. 74/1975, non essendo stato, in realtà, mai approvato, e comunque mai notificato alla ricorrente, lo strumento urbanistico cui il Comune vuole ore dare applicazione;

4) violazione della legge n. 1150/1942 sotto l’ulteriore profilo dell’intervenuta decadenza de PPE;

5) violazione del citato art. 13 delle NTA del PPE, che prescrive l’arretramento del cancello dal ciglio del marciapiede, quando nella specifica fattispecie non vi è alcun marciapiede;

6) eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, in relazione alla prolungata inerzia del Comune a fronte della dichiarata violazione urbanistica, in realtà sanzionata solo a seguito dell’esposto di un vicino in lite giudiziaria per altri motivi con la ricorrente;

– Il Comune, costituitosi in giudizio, ha contro dedotto la piena legittimità del proprio operato;

– Nella Camera di consiglio del 4.7.2002 è stata accolta l’istanza cautelare sospensiva. Alla pubblica udienza del 24.6.2010 l’esame del merito è stato rinviato ed a seguito della successiva pubblica udienza del 18.11.2010 la causa è stata introitata e decisa in più successive camere di consiglio, anche in relazione alla necessità di dipanare la complessa questione di fatto e diritto senza ricorrere ad istruttoria per ragioni di economia e rapidità processuale;

– Il Collegio ritiene, preliminarmente, di dover avviare l’esame dalle censure di merito secondo un ordine consequenziale logico, posticipando l’esame di quelle procedurali, in quanto il loro accoglimento risulterebbe meno satisfattivo dell’interesse sostanziale fatto valere, consentendo una riedizione della potestà pubblica comunale;

– In primo luogo la norma tecnica d’attuazione in esame (art. 13 NTA erroneamente indicato come 12 dall’Amministrazione), osserva il Collegio, è volta a garantire la sicurezza della circolazione, impedendo che la carreggiata stradale possa essere ostruita dai veicoli in entrata o in uscita dagli accessi privati laterali, ed a tal fine calcola la distanza dal "ciglio" del marciapiede, ovverosia dal termine della carreggiata adibita al traffico stradale, anche laddove il marciapiede manchi come nella fattispecie in esame, e ciò consente di escludere la fondatezza della quinta censura;

– Le perduranti esigenze di sicurezza legate ad un permanente interesse pubblico generale alla tutela della pubblica incolumità nella circolazione stradale valgono altresì, osserva il Collegio, ad escludere la fondatezza della sesta censura;

– Quanto alla vigenza del PPE in relazione alla fattispecie in esame, il Collegio osserva preliminarmente che la NTA in esame, avendo portata generale non è soggetta a notifica individuale e, avendo efficacia permanente e natura meramente conformativa, non è sottoposta a decadenza, ed inoltre che il PPE risulta essere stato successivamente approvato dalla Regione;

– Più delicata è la soluzione della questione connessa all’applicabilità pro tempore della NTA del PPE al manufatto in esame, realizzato, afferma parte ricorrente, ben prima della sua entrata in vigore. Sul punto il Collegio, a seguito di un ripetuto e più attento esame della documentazione versata in atti, osserva che, pur dando per vero senza ulteriori approfondimenti che il manufatto fu realizzato nel 1970, è altrettanto vero che lo stesso fu fatto oggetto di domanda di sanatoria presentata al Comune in data 28.3.1986, e di successiva rinuncia alla domanda di condono, per poi procedere alla maggiore edificazione consentita proprio dal nuovo PPE che include la NTA in esame. Quindi, conclude il Collegio, l’avvenuta sottoposizione dell’intera costruzione, ivi incluso l’originario cancello d’ingresso privo di specifico titolo edilizio preesistente, alla nuova disciplina rende non decisiva, sul piano giuridico, la mera circostanza di fatto che il cancello fosse in realtà già esistente al momento della data di efficacia dello stesso PPE.

– Infine, quanto alla prima censura di ordine procedimentale, il Comune dimostra che la ricorrente ha in realtà potuto ampiamente partecipare al procedimento nel corso dei ripetuti sopralluoghi e della successiva istruttoria;

– Il ricorso deve quindi essere respinto, venendo in tal modo meno anche gli effetti della pregressa ordinanza cautelare. Sussistono tuttavia giustificate ragioni, in relazione alla molteplicità e complessità delle questioni dedotte, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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