T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1791 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società E. Spa riferisce di possedere uno stabilimento per la raffinazione del greggio nel Comune di Sannazzaro de" Burgondi (PV), per il quale dopo aver ottenuto nel periodo 2004 e 2005 l’autorizzazione all’emissione di gas serra ha avanzato domanda di assegnazione di quote di emissioni integrative, in qualità di impianto "nuovo entrante" secondo la normativa comunitaria e nazionale in materia, a seguito dell’installazione di due impianti all’interno dello stabilimento i quali permettono di ottenere prodotti ulteriori.

Il Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, con provvedimento 25 marzo 2008, prot. n. 1555/RAS/ANC/2008 ha rigettato l’istanza ritenendo le modifiche effettuate sull’impianto non sostanziali e non tali da consentire all’azienda il riconoscimento della qualifica "nuovo entrante". La società E. Spa ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento di diniego gravando, altresì, con atto contenente motivi aggiunti la successiva decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 20082012, la deliberazione di esecuzione n. 20 del 12 novembre 2008 nonché la deliberazione del Comitato n. 4 del 12 febbraio 2009 di assegnazione e rilascio delle quote di emissione di CO2 per il periodo 20082012, in quanto con tali provvedimenti sono stati assegnati per il detto periodo un numero di quote inferiore a quelle che l’impianto di Sannazzaro avrebbe ottenuto se fosse stata attribuita la qualifica di "nuovo entrante" nel primo periodo di assegnazione (ossia nel 2005- 2007).

Con sentenza 31 marzo 2010, n. 5292, questo Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego prot. n. 1555/RAS/ANC/2008 adottato dal Comitato in data 25 marzo 2008 nonché, nei limiti e negli interessi di parte ricorrente, gli altri provvedimenti impugnati con il ricorso e con l’atto contenente motivi aggiunti proposti dalla società E. Spa.

In data 26 maggio 2010 la società ha notificato la predetta sentenza alle Amministrazioni intimate, le quali non hanno proposto appello, omettendo, altresì, di dare esecuzione alla decisione medesima.

Nel frattempo è stato emanato il D.L. 20 maggio 2010, n. 72 con il quale sono state riconosciute quote integrative gratuite per gli impianti "nuovi entranti".

A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione e anche ai fini di poter accedere alle predette quote integrative, l’E. Spa ha notificato in data 11 giugno 2010 un atto di diffida al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE.

Lamenta la società che anche la diffida non ha avuto alcun riscontro e che il Comitato senza tener conto della predetta sentenza ha adottato la deliberazione n. 16/2010 del 28 luglio 2010 nonché la deliberazione n. 22/2010 del 21 settembre 2010 recante, in attuazione del DL n. 72 del 2010 la determinazione delle quote di CO2 spettanti ai gestori degli impianti riconosciuti "nuovi entranti" ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva "nuovi entranti". Entrambe le deliberazioni sopra indicate sono state impugnate con separato ricorso presso questo Tribunale (RG n. 10478/2010).

Conclude la società chiedendo a questo Tribunale di ordinare alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 5292/2010, sussistendone i presupposti; al riguardo, allega i seguenti argomentati motivi 1) Violazione dell’art.112, comma 1, del c.p.a.. Violazione dell’obbligo delle amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza del Tar Lazio, sez. II bis, del 31 marzo 2010, n. 5292; 2) Sul risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del giudicato ai sensi dell’art.112, comma 3 del cpa: in quanto il giudice avrebbe stabilito i limiti del potere dell’Amministrazione, ritenendo illegittima la decisione del Comitato volta a fornire un’interpretazione alla nozione di "nuovo entrante" non coincidente con il fondamento di cui alle norme nazionali e comunitarie ed avrebbe dovuto essere puntualmente giustificata. Secondo la società il comportamento inerte ed elusivo delle Amministrazioni intimate costituirebbe chiara violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato previsto dall’art.112 del c.p.a..

Pertanto, chiede a questo Tribunale di adottare tutte le statuizioni, compresa la nomina di commissario ad acta in caso di reiterato inadempimento delle Amministrazioni intimate, necessarie ad attribuire allo stabilimento di Sannazzaro, in adempimento di quanto disposto nella sentenza n. 5292/2010, la qualifica di "nuovo entrante" a far data dalla presentazione dell’istanza di assegnazione di quote di emissioni gratuite per il periodo 20052007, nonché di assegnare ad E. Spa le maggiori quote spettanti, per il periodo 20082012, in conseguenza della qualifica di "nuovo entrante" di I periodo, anche mediante l’adozione ai sensi dell’art.34, comma 1, lett.c) cpa di un provvedimento che attribuisca ad E. Spa una somma equivalente al prezzo delle quote acquistate sul mercato per sopperire alla mancata assegnazione delle quote gratuite spettanti all’impianto, da liquidare in una somma annuale compresa tra Euro 2.460.000,00 ed Euro 2.952.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. La società insiste con la richiesta di dichiarare nulle ai sensi dell’art.133, comma 1, lett.a), n. 5 del cpa le deliberazioni del Comitato n. 16 e n. 22 del 2010, in quanto adottate in violazione del giudicato e in ogni caso, condannare ex art.112, comma 3, del cpa il Comitato, il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico al risarcimento del danno derivante dalla violazione del giudicato da liquidare nella misura complessiva di Euro 2.388.758,4 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data di soddisfo.

2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso..

3. Il ricorso é stato ritualmente proposto ai sensi dell’art.112 e ss. del D.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 5292/2010 e la notifica della diffida in data 11 giugno 2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE non vi hanno dato riscontro ed esecuzione.

Il ricorso è altresì fondato, in quanto dette Amministrazioni intimate non hanno fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Il ricorso stesso deve, quindi, essere accolto e deve ordinarsi agli intimati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce di provvedere all’adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta sentenza, tranne quanto nel frattempo eventualmente disposto in risposta alla diffida – fermo restando il giudizio di annullamento proposto avverso le deliberazioni n. 16 e 22 del 2010 sopra indicate, impugnate con separato ricorso RG n. 10478/2010 – e va assegnato alle predette Amministrazioni il termine di 60 (sessanta) giorni per adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’adempimento stesso; tale termine è decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli art. 112 e ss. del D.Lgs n. 104 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:

a) assegna al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e ciascuno per la propria competenza, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla integrale esecuzione della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 marzo 2010, n. 5292, così come precisato in motivazione;

b) dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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