Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 01-03-2011, n. 7923 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Roma ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a K. P., nei cui confronti è stato emesso mandato di cattura dalla Procura Distrettuale di Random a seguito di ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Circondariale per la celebrazione di un processo per violenza sessuale commessa nella notte tra il (OMISSIS).

2. Ricorre il difensore nell’interesse dell’estradando e denuncia violazione di legge in relazione alla esigenza di cui all’art. 274 c.p.p., lett. B non essendovi alcun concreto pericolo di fuga. Il K. è un cittadino europeo, con regolare residenza in Italia, ove ha la sua famiglia ed il lavoro; egli si è regolarmente presentato innanzi i giudici italiani, con ciò mostrando di non volersi affatto sottrarre alla giustizia.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da rigettare.

2. Il provvedimento emesso dal giudice distrettuale ha evocato il pericolo di fuga e quindi la necessità di applicare la massima misura considerando sia la gravita dei fatti, oggetto del procedimento, per il quale è stata chiesta la estradizione, sia la circostanza che nel paese di origine pende altro processo nei suoi confronti per analogo reato.

3. Tale motivazione, sia pure sinteticamente espressa, soddisfa i criteri che la giurisprudenza di legittimità ha indicato in tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, in quanto enuncia circostanze specifiche altamente sintomatiche della sussistenza del pericolo di fuga, rivelataci di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell’estradando. (Sez. 6, Sentenza n. 2840 del 08/01/2007 cc.). Invero, i due parametri indicano e non in via presuntiva, ma reale, legata a dati obbiettivi, la adeguatezza e ragionevolezza della misura e la concreta possibilità che l’uomo, già allontanatosi dal suo paese di origine dopo la commissione dei fatti, ponga in essere altri trasferimenti idonei a far perdere le sue tracce.

4. il ricorso è pertanto da rigettare ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali.

5. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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