Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società Centro Regionale Software s.r.l. impugnò la cartella di pagamento notificatale a rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno di imposta 1993. L’Ufficio negava la spettanza dei benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 101 e 105 e L. n. 64 del 1986, art. 14 che la società aveva invocato astenendosi dal versamento dei tributi. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR di Palermo n. 28/01/2005 deducendo violazione di legge. La società contribuente resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale.
Motivi della decisione

I ricorsi proposti avverso la stesa sentenza vanno riuniti ( art. 335 c.p.c.).

Vanno entrambi dichiarati improcedibili, ex art. 369 cpv c.p.c., n. 2 perchè nessuna delle parti ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata. I motivi sono invero spiegati avverso la sentenza 28/2005 della prima sezione della CTR di Palermo, deliberata il 24 febbraio e depositata il 7 settembre 2005, mentre la copia prodotta riflette la sentenza 28/2005 della quarta sezione della CTR, deliberata il 15 febbraio e depositata il 5 marzo 2005.

Le spese processuali restano compensate fra le parti, incorse nel medesimo errore.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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