T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-02-2011, n. 1786

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che in esito alla discussione svoltasi in camera di consiglio è emerso l’avvenuto soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente, cui è stato riconosciuto l’accesso ai documenti richiesti;

b) che quindi occorre dichiarare cessata la materia del contendere;

c) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, fermo restando il diritto di parte ricorrente alla restituzione del contributo unificato in esito al passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in quanto detto criterio si applica anche al caso di specie, attesa la soccombenza virtuale dell’Amministrazione comunale a motivo della riconosciuta sussistenza del diritto di accesso
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il diritto del ricorrente sig. L.C. a ottenere dal Comune di Roma il rimborso del contributo unificato anticipato, pari ad Euro 250,00, in esito al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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