Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 01-03-2011, n. 7919 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sul ricorso proposto da M.C. avverso il decreto del Tribunale di Messina in data 5-02-2009 con cui era stata rigettata l’istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nei comune di residenza, applicatagli dallo stesso tribunale con decreto 24-10.01, confermato dalla Corte di Appello di Messina il 29- 5-02 e da questa Corte suprema il 14-3-03, la Corte di appello di Messina, con decreto in data 3-2-2010, ha rigettato l’impugnazione.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 606 in relazione agli artt. 34 e 16 c.p.p., per omessa astensione di uno dei componenti il collegio della Corte territoriale che aveva deciso sulla richiesta del ricorrente di equo indennizzo per ingiusta detenzione, avendo lo stesso magistrato, in qualità di GIP, emesso un provvedimento di custodia cautelare contro il predetto M.;

2) Violazione dell’art. 606 in relazione agli artt. 197 e 192 c.p.p. per insussistenza delle condizioni legittimanti la misura di prevenzione;

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., per difetto di motivazione in ordine alla decisione impugnata.

Come segnalato in epigrafe è pervenuta, nelle more del presente giudizio, espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso debitamente sottoscritta dal ricorrente, con firma autenticata.

Ne consegue che, in via preliminare, ex art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro trecento/00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *