Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9212 accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso di una indagine condotta nei confronti di altra società del settore orafo, furono rinvenuti supporti magnetici di una contabilità parallela a quella ufficiale, concernente operazioni commerciali intervenute con la s.r.l. Gold Tech. Sulla scorta del verbale di constatazione stilato dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate contestò a quest’ultima, per l’anno 1996, la omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura e la omessa fatturazione di operazioni imponibili, oltrechè la presentazione di infedele dichiarazione Iva. Decidendo sul ricorso proposto dalla contribuente, la CTP ritenne sussistente la omessa regolarizzazione di acquisti ed, in relazione ad essa, la infedeltà della dichiarazione Iva; ed annullò l’avviso quanto alla omessa fatturazione di operazioni imponibili ritenendone non raggiunta la prova. Sull’appello proposto dall’Agenzia la CTR ha annullato l’avviso integralmente. L’Agenzia ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza della CTR. La contribuente si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione

La CTR ha così argomentato: "Questo consesso rileva, in relazione agli atti di causa, che non era stata offerta alcuna documentazione che potesse suffragare con attendibilità la ricostruzione dei fatti ipotizzata dai verbalizzanti e fatta propria dall’Ufficio. E anche nel presente giudizio l’amministrazione ha dimostrato di non tenere in conto alcuno che le presunzioni semplici, come nel caso in esame, per avere fondamento giuridico non possono consistere nel risultato possibile di una sia pur non arbitraria deduzione ma devono essere la conseguenza necessaria e quindi univoca, emergente da un processo logico dimostrativo fondato su fatti noti. Specie in materia di Iva le presunzioni semplici, per essere validamente ammesse come prova, devono fondarsi su circostanze gravi precise e concordanti nel significato che a tali requisiti viene dato dalla giurisprudenza civile (art. 2729). Nulla di tutto ciò appare nelle argomentazioni riproposte nell’appello che sostanzialmente non hanno offerto motivazioni ulteriori e diverse. Mai infatti è stato dimostrato un rapporto certo con la documentazione rinvenuta, la quale per assodata giurisprudenza non può da sola essere sufficiente ad affermare l’esistenza di operazioni commerciali, dovendo l’organo accertatore acquisire elementi probatori che autorizzino a collegare i documenti, posto che possano, nel caso che ci occupa, essere chiamati tali dal momento che non sono conosciuti nè dal contribuente nè da questo giudice, con operazioni assoggettabili ad Iva. Ma gli inquirenti non hanno nemmeno provato ad indagare su tali connessioni. Per quanto suggestive dunque le tesi dell’Ufficio non hanno, per come ed a carico di chi prospettate, alcun supporto probatorio".

Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56 e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Si lamenta che la CTR abbia riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto il ricorso del contribuente senza che questo avesse proposto appello.

Il motivo è fondato, come risulta dalla stessa narrativa della sentenza impugnata e come questa corte è in grado di verificare sugli atti, trattandosi di "error in procedendo".

Col secondo e col terzo motivo ricorso si deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e 3 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si censurano le affermazione della CTR secondo le quali la disciplina della presunzione consente di ritenere provate le conseguenze necessarie e non anche quelle soltanto possibili dei fatti accertati, e che la documentazione rinvenuta presso altra società non era sufficiente ad affermare che la Gold Tech avesse realizzato in nero le operazioni commerciali ipotizzate dall’Ufficio senza l’acquisizione di ulteriori elementi probatori che dimostrassero un rapporto certo fra le operazioni presunte ed i fatti riscontrati presso altra società.

I motivi sono fondati. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 prevede espressamente, al terzo comma, che l’Ufficio possa provvedere alla rettifica della dichiarazione Iva sulla scorta delle risultanze dei verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti. E’ anche pacifico nella giurisprudenza di questa corte che per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che quello ignoto sia desumibile dal fatto noto univocamente, secondo un giudizio di probabilità basato sull’"id quod plerumque accidit" (regola dell’inferenza probabilistica. Cass. 23079/2005, 13169/2004, 2700/1997). La sentenza impugnata afferma la inidoneità delle operazioni non registrate accertate dalla polizia tributaria ad integrare la prova presuntiva della rivendita in nero dell’oreficeria ricevuta muovendo dall’assunto che tale rivendita in nero non è una conseguenza certa e necessaria delle modalità delle operazioni accertate; mentre avrebbe dovuto valutare la ragionevolezza della conseguenza affermata sul piano della probabilità statistica, salva in ogni caso la dimostrazione del contrario da parte del contribuente.

Il quarto censura la sentenza di omessa motivazione su fatto decisivo ( art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla affermazione della CTR secondo la quale i documenti extracontabili rinvenuti presso la società "Il Quadrifoglio" sarebbero stati "non sono conosciuti nè dal contribuente nè da questo giudice".

Il motivo è inammissibile perchè la affermazione censurata non integra la ratio della decisione impugnata (che è costituita dall’assunto della inidoneità dei documenti ad integrare una prova presuntiva) costituendo una nutazione marginale, dalla quale la CTR non dimostra di aver tratto conseguenze giuridiche.

Il quinto motivo censura di omessa motivazione la affermazione della CTR secondo la quale la documentazione rinvenuta presso la società "Il Quadrifoglio" sarebbe inidonea ad integrare la prova presuntiva delle operazioni in nero contestate con l’atto di rettifica.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio della decisione che critica. La quale, secondo la lettura che questa corte ritiene preferibile (che è alla base dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso) ha affermato (sibbene con motivazione affatto insufficiente) la inidoneità della prova presuntiva dedotta in giudizio senza approfondirne l’esame, muovendo da una nozione dell’istituto che contrasta con la ricostruzione operatane da questa corte.

Va quindi accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione della CTR della Toscana per il rinnovo della decisione in ordine ai punti 2 e 3 dell’accertamento (essendosi formato il giudicato sulla questione della omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura e relativa infedeltà della dichiarazione Iva). Con la sentenza definitiva saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR della Toscana per nuovo esame dei punti 2 e 3 dell’accertamento impugnato e per la decisione sulle spese anche di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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