Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 01-03-2011, n. 7918 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col decreto indicato in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato il decreto in data 17-6-2009, col quale il Tribunale di Palermo ha applicato nei confronti di S.G. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, con imposizione di una cauzione di Euro 3.000,00.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 1 e ss. e L. n. 1423 del 1956, art. 4. Sostiene, in particolare, che la motivazione è contraddittoria e illogica nella parte in cui ha ritenuto la compatibilità delle gravi condizioni di salute del proposto con l’applicazione di misure di prevenzione, nonchè nella parte in cui ha ritenuto non contestato dall’appellante il giudizio di pericolosità espresso nei suoi confronti dal Tribunale. Fa presente che il giudice della prevenzione, anche se può utilizzare elementi emergenti da un procedimento penale ancora in corso, deve esprimere, sugli stessi, una propria autonoma valutazione e che, nella specie, non si ravvisano concreti elementi sintomatici della partecipazione del S. alle attività ricollegabili all’associazione di stampo mafioso contestatagli nei procedimenti di merito. Rileva, infine, che appaiono il logiche e contraddittorie le argomentazioni svolte nel decreto impugnato in ordine alla congruità della cauzione imposta.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi denunciare con il ricorso solo il vizio di mancanza di motivazione, poichè qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. 6, 17-12-2003 n. 15107; Cass. Sez. 2, 26 giugno 2002, n. 28837; Cass. Sez. 2, 6-5-1999 n. 2181; Sez. 2, 3-2-2000 n. 703). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l’ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o comunque assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito (Cass., Sez. 1, 9-11-2004 n. 48494; Sez. 1, 14-11-2003/9-1-2004 n. 449; Sez. 1, 6-11-2008 n. 47764).

Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato la Corte di Appello, pur premettendo che con l’atto di gravame il prevenuto non ha contestato specificamente il giudizio di pericolosità espresso nei suoi confronti dal Tribunale, ha condiviso, nel merito, tale valutazione, in ragione della organica partecipazione del S. a sodalizi criminosi organizzati fin dagli anni 70, perpetuatasi negli anni successivi (fino al giugno 2006, allorchè il ricorrente è stato ancora una volta sottoposto a custodia cautelare per partecipazione ad associazione mafiosa), comprovata dalle plurime condanne penali riportate e dal certificato dei carichi pendenti. Il giudice del gravame, rispondendo alle specifiche censure mosse dall’appellante, ha altresì rilevato che le condizioni di salute del proposto non sono incompatibili con l’applicazione della misura di prevenzione, ponendo in evidenza che un soggetto mafioso a livelli apicali, qual è il S., resta pienamente operativo anche se fisicamente debilitato, continuando ad apportare il proprio contributo a favore dell’associazione e dei suoi membri, e continuando a godere del prestigio che ne fa una persona da consultare in occasione di decisioni importanti. La Corte distrettuale, infine, ha dato atto della congruità della cauzione imposta, in rapporto alle condizioni economiche del S..

E’ di tutta evidenza, pertanto, che non ci si trova in presenza di un vizio radicale di motivazione inesistente o meramente apparente; e, infatti, le doglianze mosse dal ricorrente attengono essenzialmente alla congruenza logica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito e, quindi, a un vizio non deducibile nel presente giudizio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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