Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9210

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso di una indagine condotta nei confronti di altra società, furono rinvenuti supporti magnetici di una contabilità parallela a quella ufficiale, concernente – fra l’altro – operazioni commerciali intervenute con la s.r.l. Gold Tech. Risultava che quest’ultima, nell’anno 1997, aveva acquistato senza fattura oro (in gran parte puro, ma anche semilavorato) per grammi 414.869,05. Sulla presunzione che il metallo, trasformato in oggetti di oreficeria, fosse stato rivenduto, l’Ufficio recuperò a tassazione la differenza fra costi e ricavi non contabilizzati, accertando la corrispondente evasione Iva, Irpeg ed Ilor. Irrogò altresì a P.M., liquidatore della Gold Tech, le sanzioni del caso. Società e liquidatore impugnarono i tre avvisi con distinti ricorsi che vennero riuniti. La CTP accolse in parte il ricorso proposto avverso l’accertamento Iva, ed integralmente quelli proposti avverso gli accertamenti Irpeg ed Ilor e di irrogazione delle sanzioni. La decisione fu confermata in appello. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi. Il P. e la Gold Tech resistono con controricorso, nel quale dichiarano di proporre ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

La CTR ha osservato: "Gli elementi extra contabili rilevati dalla Guardia di Finanza nella società "S.P.A. Il Quadrifoglio" e relativi ad annotazioni in base alle quali sarebbero state poste in essere operazioni economiche fra questa società e altri soggetti fra cui la società "Gold Tech S.r.l.", sono stati semplicemente utilizzati dall’Ufficio per emettere gli avvisi di accertamento di cui oggi è giudizio. In altre parole l’Ufficio ha recepito in maniera supina il contenuto del noto processo verbale di constatazione elevato nei confronti della soc. "S.P.A. Il Quadrifoglio" e l’ha utilizzato meccanicamente per emettere gli avvisi di accertamento nei confronti della soc. "Gold Tech S.r.l.", senza effettuare nessun riscontro nè critica valutazione, ma limitandosi ad applicare un ricarico percentuale derivante, a suo dire, dalla media di un campione di imprese del settore, del quale non documenta il calcolo. La Commissione quindi, in mancanza di un benchè minimo riscontro e di una analisi approfondita sulla contabilità della società "Gold Tech S.r.l.", non può accettare il meccanico trasferimento a questa di irregolarità di un’altra società".

Coi primi due motivi di ricorso l’Agenzia critica la decisione di violazione di legge ed insufficiente motivazione. Osserva che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, consentono di fondare gli accertamenti sui verbali relativi alle ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, sicchè nessun riscontro era necessario condurre sulla contabilità della società e non poteva negarsi la attendibilità dei dati riferiti dalla Guardia di Finanza solo perchè "meccanicamente trasposti" nella motivazione degli avvisi.

I motivi sono fondati. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (come il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) consente di procedere alla rettifica anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti".

In tal caso, "l’esistenza di attività non dichiarate… è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici", che possono essere costituite anche da un solo indizio, purchè grave e preciso (essendo l’ulteriore elemento della concordanza richiesto solo in presenza di una molteplicità d’indizi: Cass. nn. 4472/2003, 914/1999, 1377/1993). Presunzione che, a sua volta, determina l’inversione dell’onere della prova (Cass. nn. 9755/2003, 17016/2002). Nella specie, la presunzione desunta dall’acquisto in nero (rilevato presso terzi) di una consistente quantità di oro legittimava l’esercizio del potere di accertamento induttivo, sicchè si è legittimamente spostato a carico del contribuente – malgrado la correttezza formale delle scritture contabili (Cass. n. 6337/ 2002) – l’onere di provare l’infondatezza della pretesa fiscale (Cass. n. 4601/2002). Per quanto concerne la percentuale di ricarico sull’oro acquistato "in nero", presuntivamente applicata in conformità alla media aritmetica del settore, si osserva che la totale omissione di registrazione di una grossa partita di merce in entrata ed in uscita legittimava il ricorso alla presunzione anche a questo proposito, in conformità ad un criterio già avallato dalla giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 13816/2003, 11686/2002, 11680/ 2002, 8986/2002, 14576/2001). Nè – come la CTR ha mostrato di ritenere – l’avviso di accertamento richiede da parte dell’Ufficio un’autonoma attività istruttoria, il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, nonchè con le norme specifiche ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52) che disciplinano la motivazione degli atti impositivi consentendo all’Amministrazione di avvalersi dell’attività di altri organi (Cass. 13486/2009).

Il terzo motivo riproduce analoghe doglianze quanto alla decisione adottata sulle sanzioni irrogate al liquidatore P. M.. Le censure con esso svolte trascurano peraltro la considerazione (che costituisce autonoma ratio decidendi della decisione impugnata) risultante dalle stesse premesse sulle quali il motivo è fondato: che la CTP aveva accolto il ricorso del P. ritenendo che le violazioni sanzionate si fossero verificate "in un periodo antecedente a quello della messa in liquidazione della società". Mancata l’impugnazione di tale accertamento di fatto difetta l’interesse all’accoglimento del motivo proposto.

Nel controricorso, il contribuente denomina motivi di "ricorso incidentale subordinato" argomenti che tali non sono, perchè ripropongono tesi difensive sulle quali la CTR non si è espressa, essendo rimaste assorbite. In gran parte esse risultano in contrasto con le considerazioni sviluppate nella presente pronuncia di accoglimento del ricorso principale. Per la parte in cui contestano la concludenza del ragionamento induttivo posto a base dell’avviso impugnato, sull’assunto di averne offerto in giudizio prova logica contraria, appartengono alla materia del giudizio di rinvio, nel quale dovranno essere riproposte.

Il ricorso principale proposto va dunque accolto nei confronti della Gold Tech s.p.a e respinto nei confronti di P.M. in proprio. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rimessa alla CTR della Toscana, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di questo grado nei confronti del P..
P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale nei confronti della Gold Tech s.p. a. e lo respinge nei confronti del P.. Compensa le spese del giudizio di legittimità nei confronti di quest’ultimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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