Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 01-03-2011, n. 7911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda, avanzata dalla Repubblica Federativa del Brasile, di estradizione di J.A.L., colpita da mandato di arresto preventivo emesso dalla Corte Criminale dello Stato di Espiritu Santo, quale membro di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di essere umani e allo sfruttamento della prostituzione.

2. Ricorre per cassazione la L., che deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 698 c.p.p. e alla L. 23 aprile 1991, n. 144, art. 6, comma 2, lett. a) recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, fatto a (OMISSIS).

2.1. Per quanto riguarda la violazione dell’art. 698 c.p.p., la ricorrente ha evidenziato che, nei penitenziari del Paese richiedente, e specificamente in quelli dello Stato di Espiritu Santo, i detenuti sono sottoposti a trattamenti contrari ai diritti fondamentali della persona, situazione che ha destato l’allarmata preoccupazione di vari organismi internazionali, espressa in rapporti e relazioni informative.

In argomento, il Ministero degli Affari esteri, con nota 171028 del 13 maggio 2010, ha fatto pervenire un estratto del Rapporto elaborato dai capi Missione dell’Unione europea a Brasilia nel dicembre 2009, relativa alla situazione delle carceri brasiliane sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, rapporto che attesta forme di trattamenti degradanti e di tortura realizzate nei luoghi di detenzione.

2. Sul secondo aspetto, la ricorrente ha rilevato che il fatto per il quale è stata domandata l’estradizione risulta commesso sul territorio italiano.

3. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo. Emerge dalla nota pervenuta dalla Procura della Repubblica di Firenze che, in data 23 giugno 2010 e in relazione agli atti del presente procedimento, è stato iscritto procedimento penale nei confronti di L.J.A. per i reati di tratta di persone ( art. 601 c.p.) e di sfruttamento della prostituzione ( L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8).

Per il fatto per cui è richiesta estradizione la L. è, dunque, sottoposta a procedimento penale in Italia: ne consegue che l’estradizione non può essere concessa, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 3 del citato Trattato di estradizione Italia-Brasile, ciò che rende superfluo l’esame del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.

La Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiara insussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata, nei confronti della ricorrente L.J.A., dalla Repubblica Federativa del Brasile.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Dispone l’immediata scarcerazione della L. se non detenuta per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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