Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9200 Imposte dirette

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 9.6.2006 è stato notificato alla "Caputo Amodio e Figlio sas", in fallimento, un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro descritta in epigrafe (n. 50/06/05, depositata 23.6.2005) che ha disatteso l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone n. 23/01/2002 che aveva pronunciato su un avviso di accertamento per imposte dirette relative agli anni 1995 e 1996.

Il giorno 9.6.2006 è stato notificato a " C.A.", un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro descritta in epigrafe (n. 49/06/05, depositata 23.6.2005) che ha disatteso l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone n. 22/01/2002 che aveva pronunciato su un avviso di accertamento per imposte dirette relative agli anni 1995 e 1996.

Il giorno 18.7.2006 è stato notificato a " C.F.", un ulteriore ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro descritta in epigrafe (n. 49/06/05, depositata 23.6.2005) che ha disatteso l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone n. 22/01/2002 che aveva pronunciato su un avviso di accertamento per imposte dirette relative agli anni 1995 e 1996.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede nè la "Caputo Amodio e Figlio sas" nè C.A. nè C.F..

Le controversie sono state discusse – e sono state tra loro riunite attesa la loro connessione (esistente tra tutte le tre procedure, che sono collegate tra loro dal riferimento al medesimo atto di accertamento, avente efficacia rispetto a società di persone ed al socio accomandatario di quella) ed atteso che sono promosse con ricorsi che investono la medesima pronuncia (quanto alla seconda e alla terza procedura)- alla pubblica udienza del 10.02.2011, in cui il PG ha concluso per l’inammissibilità (in subordine accoglimento) dei ricorsi.

2. I fatti di causa.

Sulla base di un PVC di data 7.3.1988 redatto dalla Polizia Tributaria di Crotone, l’Amministrazione Finanziaria notificava alla contribuente società due avvisi di accertamento con cui venivano rettificati in aumento ai fini ILOR (in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1) i redditi d’impresa relativi agli anni 1995 e 1996, con il recupero a tassazione sia di maggiori ricavi non dichiarati che di costi ritenuti non deducibili. A seguito di ciò l’Amministrazione rettificava anche il reddito di partecipazione del socio accomandatario C.F.. Impugnati sia dalla società che dalla persona fisica i rispettivi avvisi di accertamento, la CTP di Crotone accoglieva entrambi i ricorsi (annullando integralmente gli avvisi di accertamento) con distinte sentenze che venivano appellate – con esito infruttuoso – dall’Amministrazione avanti alla CTR di Catanzaro. Le sentenze di detta CTR sono state impugnate separatamente avanti a questa Corte dall’Agenzia ricorrente, che ha proposto peraltro due identici ricorsi – notificati in due diverse date, in entrambi i casi tempestivamente – contro la sentenza che ha pronunciato sull’avviso di accertamento riferito a C.F..

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenze della Commissione Tributaria Regionale, qui oggetto dei ricorsi per cassazione, sono motivate nello stesso identico modo ed esattamente nel senso che "se si rettifica il reddito d’esercizio, perchè si rileva, vedasi verbale G.F., che nel conto economico non figuravano ricavi operati in nero e costi non fatturati per acquisti in nero, è doveroso, per ricavare la capacità contributiva del contribuente, introdurre nel conto, oltre ai ricavi, ritenuti evasi, anche i costi accertati e ritenuti non fatturati". Avendo l’Ufficio errato a non conteggiare i costi rilevati dalla Polizia Tributaria, l’accertamento è stato conseguentemente annullato dal giudice di appello.

4. Il ricorso per cassazione.

I ricorsi per cassazione sono sostenuti (in tutti tre gli atti) con due distinti motivi d’impugnazione di tenore identico tra loro e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 10.000,00 circa sia in relazione al debito della società che al debito del C. – si concludono con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Previa riunione dei ricorsi per la connessione di cui già si è detto in narrativa, occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del primo ricorso proposto contro la sentenza n. n. 49/06/05 (ricorso che è stato rubricato al n. 18395/2006 di R.G. di questa Corte), atteso che esso è stato notificato a C. A., anzicchè a C.F. che era stato parte nel processo di appello. Ciò non determina però passaggio in giudicato delle menzionata pronuncia, atteso che il secondo dei ricorsi contro di essa è stato pure tempestivamente proposto e risulta essere stato correttamente notificato a C.F..

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione – identicamente formulato nei due validamente proposti ricorsi introduttivi del presente grado – è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 19 nonchè dei principi generali sul contenzioso tributario. Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e 5".

La ricorrente assume che la CTR di Catanzaro si è limitata ad affermare che l’Ufficio ha sbagliato nel non conteggiare i costi rilevati dalla Polizia Tributaria, senza però avvedersi che per ciò che concerne il reddito dell’anno 1996 – già in sede di accertamento, a fronte di maggiori ricavi accertati, erano stati riconosciuti – in applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 – i relativi costi, mentre per ciò che concerne il 1995. I costi correlati ai maggiori ricavi non erano stati riconosciuti, trattandosi di acquisti non fatturati e quindi non risultanti da alcun elemento.

Inoltre, il giudice di merito aveva anche errato nel limitarsi ad annullare gli atti impostivi, atteso che la natura del giudizio tributario impone al giudice di esaminare la fondatezza della pretesa impositiva, con il conseguente dovere – in ipotesi di vizi di legittimità che non comportino la nullità dell’atto impositivo – di determinare egli stesso la misura del tributo effettivamente dovuto, correggendo gli errori riscontrati.

Il motivo è fondato nel suo secondo profilo centrato sulla violazione di legge – assorbente del primo – e deve essere accolto.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che: "Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annui lamento, bensì tra quelli di impugnazione – merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve, nè può, limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11212 del 16/05/2007; negli stessi termini Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010; Sez. 5, Sentenza n. 13132 del 28/05/2010; Sez. 5, Sentenza n. 25376 del 17/10/2008; Sez. 5, Sentenza n. 15825 del 12/07/2006 ed altre).

L’impugnazione davanti al Giudice tributario, infatti, attribuisce a detto Giudice non solo la cognizione orientata all’eliminazione dell’atto (ipotesi di "impugnazione – annullamento") ma anche la cognizione del rapporto tributario ("impugnazione – merito") perchè l’impugnazione stessa è diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria ed implica per il Giudice adito il potere – dovere di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte.

Discende da tanto che il Giudice il quale ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma (come nella specie di causa) di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Nella specie di causa, poi, è lo stesso giudice di appello a dare atto del fatto che i costi non conteggiati ai fini della rideterminazione del reddito d’impresa erano stati rilevati dalla Polizia Tributaria, sicchè gli stessi sarebbero stati agevolmente quantificabili – nei limiti in cui, analiticamente esaminati, possano considerarsi inerenti – e valorizzagli ai fini della corretta determinazione della base imponibile per i periodi di imposta qui in considerazione.

Ciò non avendo fatto, il giudice del merito ha violato i principi generali che reggono il sistema processuale tributario, sicchè la causa così come riunita – per ciò che concerne la questione qui in esame dell’omessa valorizzazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati – deve essergli rimessa, per il nuovo esame della tematica, in applicazione del principio di diritto che è stato dianzi enunciato.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione – anch’esso identicamente formulato nei due validamente proposti ricorsi introduttivi del presente grado- è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e vizio di extrapetizione: con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".

La parte ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello non abbia dato riscontro alcuno alla censura con cui la stessa parte oggi ricorrente si era doluta dell’accoglimento del ricorso in riferimento alla parte dell’accertamento con cui erano stati ripresi a tassazione alcuni costi. E si duole ancora del fatto che il medesimo giudice d’appello abbia annullato l’avviso di accertamento in questione anche rispetto alla ripresa a tassazione di quei costi che non erano stati oggetto di contestazione.

La doglianza è fondata e deve essere accolta. Avvalendosi dei poteri implicati dalla formulazione della censura fondata su errore "in procedendo", questa Corte ha potuto riscontrare dalla diretta lettura dell’atto introduttivo di primo grado e dell’atto di appello che effettivamente, da una parte i contribuenti avevano censurato la sola ripresa dei costi costituiti da interessi, spese per energia elettrica e spese telefoniche (sicchè tutte le altre riprese di fatto annullate dalle decisioni di merito erano estranee all’ambito di impugnazione), dall’altra il giudice dell’appello non ha dato riscontro alcuno alla puntuale censura dell’Agenzia correlata con il capo della decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittima la ripresa a tassazione degli anzidetti costi.

Poichè l’odierna parte ricorrente ha dato sufficientemente conto – nell’atto introduttivo di questo grado- degli atti e dei concreti contenuti di essi con cui detti aspetti del thema deeidendum sono stati introdotti nel processo, non resta a questa Corte che ritenere viziata – per violazione delle regole contenute nell’art. 112 c.p.c. – la pronuncia di appello anche in rispetto al capo della decisione che concerne la ripresa a tassazione dei costi, sicchè anche per questo profilo si impone la rimessione al giudice di appello, da identificarsi in altra sezione della medesima CTR di Catanzaro, il quale regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE previa riunione dei ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso rubricato al n. 18395/2006 ed accoglie i residui ricorsi proposti dall’Agenzia. Cassa integralmente entrambe le sentenze qui impugnate e rinvia i procedimenti qui riuniti a diversa sezione della CTR di Catanzaro, la quale provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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