Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-04-2011, n. 9199 Dichiarazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 6.6.2006 è stato notificato alla "SPEIS srl", in fallimento, un ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata 21.4.2005), che ha reietto l’appello della medesima Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 605/01/2001, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 6-bis su dichiarazione integrativa presentata dalla medesima contribuente ai sensi della L. n. 516 del 1982 per gli anni dal 1974 al 1980.

Non ha svolto attività difensiva in questo grado di giudizio la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 10.2.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

A seguito di dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente ai sensi della L. n. 516 del 1982 per gli anni dal 1974 al 1980 (in materia di IRPEG ed ILOR) l’Esattoria comunale emise avviso di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis per ottenere il pagamento della somma di L. 13.934.000. L’adita CTP ha accolto il ricorso della contribuente avverso detto avviso di liquidazione e l’appello interposto dall’Agenzia fiscale è stato disatteso dalla CTR di Roma, sezione distaccata di Latina.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’appello proposto dalla parte pubblica è incongruente rispetto al "thema decidendum". La Commissione Provinciale di Roma infatti – accogliendo l’espressa eccezione della parte contribuente – aveva ritenuto che fosse mancata la notifica dell’avviso di accertamento, che avrebbe dovuto necessariamente precedere l’avviso di liquidazione. Ma sul punto l’appellante non aveva formulato alcuna espressa censura, limitandosi a formulare osservazioni afferenti a tematiche diverse ed inconferenti.

D’altronde, era risultato che "la cartella" conteneva effettivamente delle "correzioni" (con cifre diverse da quelle dichiarate dal contribuente e non sufficientemente giustificate) che avrebbero effettivamente imposto un previo "avviso di liquidazione". 4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 7.196,31 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Non vi è ragione di disporre sulle spese, in quanto la parte intimata non si è costituita.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 429 del 1982, art. 20 (convertito nella L. n. 516 del 1982), D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

La parte ricorrente assume che i giudici di appello hanno travisato "completamente sia la natura del ruolo di cui si chiede il pagamento sia il thema decidendum". 1 giudici di entrambi i gradi di giudizio avrebbero infatti "attribuito alla cartella di pagamento una derivazione errata": infatti l’avviso non era stato emesso perchè "il ruolo de quo non deriva dalla rettifica di un dichiarazione dei redditi a seguito di accertamento, bensì dall’esame della dichiarazione integrativa presentata dalla società ai sensi della L. n. 516 del 1982 … e dall’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute e non versate ai sensi dell’art. 20 del D.L. citato, quindi si tratta di atto di pura riscossione".

D’altronde, gli adempimenti non potevano essere diversi, rispetto alla sequenza procedimentale disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 e segg.. E neppure si capisce a quali correzioni dei dati contabili si riferiscano i giudici di appello … atteso che la parte non ha documentato quanto asserito.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità e riferibilità alla decisione impugnata della censura.

Ed invero, a fronte di una nitida affermazione del giudice di appello circa l’incoerenza tra i motivi di impugnazione formulati nell’atto di appello e le ragioni addotte dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione, sarebbe spettato alla parte qui ricorrente di impugnare anzitutto il predetto argomento, evidenziando specificamente le ragioni per le quali l’atto di appello poteva considerarsi idoneo a censurare la sentenza di primo grado (e perciò provvisto del requisito di specificità delle censure che la CTR ha ritenuto carente).

La parte qui ricorrente invece (perciò violando anzitutto il dovere di autosufficienza del ricorso per cassazione) si è limitata ad asserire che il giudice di appello ha travisato "il thema decidendum" ed è passata a esaminare il merito della questione controversa in primo grado (necessaria previa emissione dell’avviso di accertamento) così violando anche il precetto di necessaria riferibilità alla decisione impugnata delle censure formulate a sostegno del ricorso per cassazione.

In termini si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22499 del 19/10/2006:

"Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3) deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Enunciando tale principio, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo in un caso in cui il ricorrente non aveva indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e non aveva formulato censure specifiche contro di esse, essendosi limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, alla quale aveva manifestato adesione, nonchè l’atto di appello del P.M., dal quale aveva dissentito; ed atteso che lo stesso quesito di diritto formulato a conclusione del motivo era sfornito di qualsiasi collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione)".

La circostanza che poi il giudice di appello sia comunque passato ad esaminare "il merito" della questione, evidenziando che sussistevano positive ragioni per ritenere imprescindibile la previa emissione dell’avviso di accertamento, non poteva certo esimere il ricorrente (che su questo aspetto della decisione di secondo grado ha concentrato la propria esclusiva doglianza) dal censurare specificamente la prima delle due distinte ratio decidendi con le quali la medesima CTR ha sorretto il proprio convincimento.

In termini si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009:"Nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse. (Nella specie, in applicazione del principio enunciato, la S.C., ha rigettato il ricorso avanzato da un lavoratore dipendente che aveva censurato la parte della sentenza di merito relativa alla correttezza della formazione della prova testimoniale ma aveva omesso di criticare la giustificazione della decisione che faceva leva, in aggiunta alla valutazione di detta prova, anche sull’impossibilità di riconoscere l’interruzione della prescrizione del diritto di credito vantato dallo stesso lavoratore)".

Nulla sulle spese, poichè la parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze. Rigetta il ricorso dell’Agenzia. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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