Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7967 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Napoli, con sentenza dei 15/10/09, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava C.G. e F.L. colpevoli del reato di cui agli art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 5, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, condannandoli alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa ciascuno.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 5/2/2010, chiamata a pronunciarsi sugli appelli avanzati dai prevenuti, ha confermato il decisum di prime cure.

Propongono autonomi ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, formulando le medesime censure:

– ha errato il giudice di merito nel non riconoscere la applicazione della attenuante della lieve entità, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, peraltro omettendo di motivarne il diniego.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

La sentenza si palesa argomentata in maniera logica e corretta.

Ad avviso dei ricorrenti la decisione assoggettata ad impugnazione merita censura in quanto risulta essere stata emessa in palesa violazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Di certo, infatti, lo scarso disvalore sociale della condotta, e il modestissimo quantitativo di sostanza stupefacente non possono considerarsi elementi ostativi al riconoscimento del fatto di lieve entità.

Orbene, si osserva che il giudice di merito ha giustificato il diniego della invocata attenuante, evidenziando come nella specie manchino i presupposti per il relativo riconoscimento.

Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha rilevato come al C. non sia contestato un unico episodio di cessione, ma una continuata attività di spaccio in concorso con il F..

Osservato dai verbalizzanti per circa un’ora e mezza; durante questo tempo da questi ultimi furono rilevate oltre trenta cessioni da parte dei prevenuti. Peraltro il F., tratto in arresto unitamente all’altro coimputato, ha ammesso gli addebiti contestati.

Di tal che la richiesta di applicazione della attenuante di cui all’art. 73, comma 5, da entrambi avanzata, a giusta ragione, è stata rigettata dal decidente, in applicazione dei principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 21/6/2000; Cass. 24/2/05), viste le modalità articolate dell’attività di spaccio organizzata e svolta da più soggetti, con ruoli specifici e predeterminati, in una località in cui erano stati eseguiti altri arresti (anche quelli dello stesso C. negli anni 2007 e 2008) che, di certo, non può sussumersi in quella di minore gravità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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