Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 01-03-2011, n. 7966 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7/4/09, il Tribunale di Napoli dichiarava P. M. colpevole dei reati di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis; art. 110 c.p. e L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7; art. 110 c.p.p. e art. 648 c.p. e lo condannava alla pena di anni 11 di reclusione ed Euro 46.000,00 di multa, con interdizione dai pp.uu. e interdizione legale durante la espiazione della pena.

La Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi sull’appello avanzato dal prevenuto, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato con i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 238 bis c.p.p., in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto di nessuna valenza nel giudizio de quo la sentenza, passata in giudicato, prodotta dalla stessa difesa del P. con cui è stata mandata assolta B.G., coimputata per gli identici fatti, trattandosi di una diversa valutazione operata da altro giudice per la posizione della predetta coimputata.

Il decidente ha. peraltro, omesso ogni indagine in merito agli elementi di fatto rilevanti, accertati con la sentenza prodotta, quale la insussistenza di prova che il fucile fosse in uso agli indagati; la deposizione del P.G. che affermò di essere stato lui a nascondere la sostanza stupefacente all’interno della lavatrice e confessò la detenzione della droga rinvenuta nelle cantinole;

– omessa motivazione in ordine al diniego della istanza di procedere alla escussione del P.G..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La sentenza è sorretta da un discorso giustificativo logico e corretto.

Quanto alla censura formulata con il primo motivo di impugnazione rilevasi che, in base all’art. 238 bis c.p.p., la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice, unitamente agli altri elementi di prova, come risulta dal richiamo agli artt. 187 e 192 c.p.p., contenuto nella norma in questione (Cass. 27/2/09, n. 8823), e non comporta per il giudice di detto procedimento alcun automatismo nel recepimento e nella utilizzazione a fini decisori dei fatti, nè, tanto meno dei giudizi di fatto, dovendosi al contrario che quel giudice conservi integra la autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Cass. 1/12/98, n. 12595).

La Corte territoriale è pervenuta a confermare la responsabilità del P., a seguito di una compiuta analisi valutativa della piattaforma probatoria, puntualmente richiamata nel corso della adottata argomentazione motivazionale: dal contesto delle risultanze istruttorie risulta indubbia la responsabilità del prevenuto per tutta la droga caduta in sequestro; la detenzione illecita del fucile, rinvenuto in una delle cantine alle quali l’imputato aveva libero accesso; il possesso di una carta di identità di provenienza illecita, rinvenuta nella abitazione di costui.

Di poi, il notevole quantitativo di droga, la diversità delle sostanze, il confezionamento in dosi, la presenza di un bilancino e la installazione di due telecamere, a giusta ragione, hanno fatto ritenere al decidente fondata la tesi accusatoria in ordine alla colpevolezza del P..

Il ricorrente eccepisce, altresì, l’omesso riscontro alla richiesta istruttoria di procedere alla escussione del coimputato P. G..

Sul punto appare evidente l’implicito rigetto della invocata rinnovazione dibattimentale, desumibile dalla stessa struttura argomentativa, priva di lacune e manifeste illogicità, della pronuncia in questione, nella quale la Corte distrettuale ha indicato la notevole corposità delle prove a carico dell’imputato, tale da permettere di decidere allo stato degli atti, senza l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori.

Peraltro, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione della istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato. in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dalla esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell’adempimento in questione e, quindi, la erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di decidere allo stato degli atti, come previsto ex art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi la esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, alla assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. 16/7/99, n. 9151).

Di poi, il carattere eccezionale dell’istituto, previsto dall’art. 603 c.p.p., discende dalla configurazione del giudizio di appello come strumento di controllo, presumendosi la completezza della istruzione dibattimentale svolta in primo grado (Cass. S.U. 24/1/96, Panigoni; Cass. 1/2/04, D’Andrea).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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